Circolare numero 59 del 5-3-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’applicazione dell’art. 12, comma 3, del D.L. n. 28/1991 per i lavoratori agricoli a tempo determinato, i piccoli coloni e i compartecipanti familiari dei Comuni colpiti da eccezionali calamità o avversità atmosferiche negli anni 1988, 1989 e 1990. Conferma i benefici già previsti per il 1988 e 1989, estende il riconoscimento anche al 1990 alle condizioni di legge, precisa il termine del 30 giugno 1991 per le domande di disoccupazione e fornisce istruzioni operative per la compilazione degli elenchi anagrafici, inclusi i casi di lavoratori non residenti nei Comuni danneggiati ma occupati in aziende colpite.
Benefici previdenziali e assistenziali per operai agricoli e coloni dei Comuni colpiti da calamità naturali nel 1990
Art. 12 D.L. 28 gennaio 1991, n. 28: benefici per lavoratori agricoli colpiti da calamità
La circolare illustra la portata applicativa dell’art. 12, comma 3, del D.L. 28 gennaio 1991, n. 28, relativo ai lavoratori agricoli danneggiati da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche verificatesi negli anni 1988, 1989 e 1990. Vengono confermati i benefici già riconosciuti per gli anni precedenti, precisate le modalità operative per gli elenchi anagrafici del 1990 e ribadite le condizioni per l’accesso alle prestazioni di disoccupazione agricola.
Ambito soggettivo
La disciplina riguarda gli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei Comuni dichiarati colpiti da eccezionali calamità o avversità atmosferiche ai sensi dell’art. 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590. La tutela si estende anche ai piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende colpite.
Il Ministero del Lavoro precisa inoltre che, anche per il 1990, sono destinatari della norma anche i lavoratori che, pur non risiedendo nei Comuni danneggiati, abbiano prestato la propria attività presso aziende site in Comuni colpiti dagli eventi calamitosi.
Contenuto del beneficio previdenziale e assistenziale
La norma riconosce, ai fini previdenziali e assistenziali, un numero di giornate integrative pari a quelle necessarie a raggiungere il livello di giornate già riconosciuto negli anni precedenti:
- per il 1988, fino al numero di giornate riconosciute nel 1987;
- per il 1989, fino al numero di giornate riconosciute nel 1988;
- per il 1990, fino al numero di giornate riconosciute nel 1989.
Resta fermo il trattamento eventualmente più favorevole risultante dall’effettiva attività lavorativa svolta. Per il 1990, il beneficio è concesso solo se il lavoratore ha prestato almeno 10 giornate di lavoro nell’anno.
Termini per le domande di disoccupazione
La circolare conferma i termini di presentazione delle domande di disoccupazione per chi si avvale delle giornate riconosciute nell’anno precedente:
- 30 giugno 1989 per le domande relative al 1988;
- 30 giugno 1990 per le domande relative al 1989;
- 30 giugno 1991 per le domande relative al 1990.
Istruzioni operative per gli elenchi anagrafici 1990
Ai fini della pratica attuazione della norma, le Sezioni per il collocamento in agricoltura devono iscrivere negli elenchi anagrafici dell’anno 1990 i lavoratori dei Comuni colpiti, sottoponendo gli elenchi all’approvazione delle competenti Commissioni circoscrizionali.
Nella colonna "GIORNATE" deve essere indicato il numero di giornate risultante dagli elenchi del 1989, se superiore alle giornate effettivamente lavorate nel 1990. Le giornate effettivamente prestate nel 1990 vanno riportate nella colonna "NOTE".
Il riconoscimento delle giornate dell’anno precedente può avvenire soltanto se le giornate indicate nelle NOTE sono almeno 10. La circolare raccomanda quindi una verifica preventiva di tale requisito prima dell’erogazione delle prestazioni previdenziali.
Lavoratori non residenti nei Comuni colpiti
Per i lavoratori non residenti nei Comuni danneggiati, la prova dell’occupazione presso aziende situate nei Comuni colpiti deve essere rilevata dalle Sezioni circoscrizionali competenti, che provvedono a segnalarla alla Commissione circoscrizionale per la compilazione dell’elenco nominativo.
Se l’attestazione sopraggiunge dopo la compilazione degli elenchi principali, le Sezioni devono inserire i relativi dati nel primo elenco suppletivo di variazione utile, per la successiva approvazione.
Comuni interessati e verifica degli aggiornamenti
In allegato alla circolare è riportato l’elenco dei Comuni per i quali, sulla base dei decreti sinora emanati dal Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste, è stato dichiarato il carattere di eccezionalità delle calamità naturali e degli eventi atmosferici verificatisi nel 1990.
Le Sedi sono invitate a controllare anche l’eventuale pubblicazione di ulteriori decreti ministeriali riguardanti Comuni non compresi nell’elenco allegato, mediante contatti con gli uffici dell’Ente regionale competente.
Trattamento più favorevole e opzione del lavoratore
La circolare conferma i criteri già forniti in precedenti istruzioni: la scelta del lavoratore circa il trattamento più favorevole va considerata unica per tutte le prestazioni.
In mancanza di una diversa indicazione formale del lavoratore, le Sedi devono liquidare le prestazioni sulla base delle risultanze della colonna "GIORNATE", prescindendo dal dato della colonna "NOTE". Tuttavia, il lavoratore può scegliere di far valere il numero di giornate più ridotto risultante dalle NOTE anche in un momento successivo, in occasione di altra domanda di prestazioni.
Quando l’opzione incide su prestazioni già liquidate o ancora da liquidare, è necessario il raccordo tra i competenti settori operativi della Sede per assicurare la corretta gestione dei riflessi amministrativi e previdenziali.
Punti principali
Ambito soggettivo dei benefici
Sono destinatari della disciplina gli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei Comuni dichiarati colpiti da eccezionali calamità o avversità atmosferiche, nonché i piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende colpite. Il Ministero del Lavoro conferma inoltre che vi rientrano anche i lavoratori non residenti nei Comuni danneggiati, purché abbiano prestato attività lavorativa presso aziende situate in Comuni colpiti dagli eventi atmosferici.
Beneficio previdenziale e assistenziale riconosciuto
Per gli anni 1988, 1989 e 1990 viene riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, il numero di giornate necessarie a raggiungere il livello di giornate già attribuito, rispettivamente, negli anni 1987, 1988 e 1989, in aggiunta alle giornate effettivamente prestate. Resta fermo il trattamento eventualmente più favorevole derivante dall’effettiva attività lavorativa svolta. Per il 1990 il beneficio è subordinato alla condizione che il lavoratore abbia prestato almeno 10 giornate di lavoro nell’anno.
Domande di disoccupazione agricola
Il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione da parte dei lavoratori che si avvalgono delle giornate riconosciute nell’anno precedente è fissato al 30 giugno 1989 per il 1988, al 30 giugno 1990 per il 1989 e al 30 giugno 1991 per il 1990. La circolare richiama la necessità di attenersi a tali scadenze per il perfezionamento del diritto alle prestazioni.
Compilazione degli elenchi anagrafici 1990
Le Sezioni per il collocamento in agricoltura devono iscrivere negli elenchi anagrafici del 1990 i lavoratori dei Comuni colpiti, sottoponendo gli elenchi all’approvazione delle Commissioni circoscrizionali. Nella colonna "GIORNATE" va indicato, se più favorevole rispetto alle giornate effettivamente lavorate nel 1990, il numero di giornate risultante dagli elenchi del 1989; le giornate effettive del 1990 vanno riportate nella colonna "NOTE". Il riconoscimento del numero di giornate dell’anno precedente è possibile solo se le giornate indicate nelle NOTE sono almeno 10.
Lavoratori non residenti nei Comuni colpiti
Per i lavoratori che non risiedono nei Comuni danneggiati, l’occupazione presso aziende situate nei Comuni colpiti deve essere rilevata dalle competenti Sezioni circoscrizionali e segnalata alla Commissione circoscrizionale per la compilazione dell’elenco nominativo. Se l’attestazione arriva dopo la compilazione degli elenchi principali, i dati devono essere inseriti nel primo elenco suppletivo di variazione utile.
Comuni interessati e aggiornamento degli elenchi
La circolare allega l’elenco dei Comuni per i quali il Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste ha dichiarato il carattere di eccezionalità delle calamità o avversità atmosferiche verificatesi nel 1990. Le Sedi sono invitate a verificare anche eventuali successivi decreti ministeriali per Comuni non compresi nell’elenco allegato, mediante contatti con gli uffici dell’Ente regionale competente.
Trattamento più favorevole e scelta del lavoratore
Viene confermato che il lavoratore può optare per il trattamento più favorevole derivante dalle giornate effettivamente prestate negli anni interessati. In assenza di una diversa indicazione formale del lavoratore, le Sedi devono liquidare le prestazioni sulla base delle risultanze della colonna "GIORNATE", senza considerare il dato della colonna "NOTE". La scelta del minor numero di giornate può essere effettuata anche in occasione di una richiesta successiva di prestazioni, con necessità di coordinamento tra i settori operativi della Sede per gli effetti sulle prestazioni già concesse o da concedere.
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