Circolare numero 54 del 27-2-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce risposte a ulteriori quesiti in materia di prestazioni pensionistiche. I chiarimenti riguardano: il computo della contribuzione nella gestione CD/CM per la pensione di anzianità e per la contribuzione agricola del periodo 1957-1961; la rivalutazione dei contributi agricoli giornalieri delle donne e dei giovani anche per periodi successivi al 31 dicembre 1974; i criteri di valutazione dei periodi da lavoro dipendente ai fini del calcolo delle pensioni dei lavoratori autonomi secondo la normativa previgente alla legge n. 233/1990; l’applicazione dei benefici della legge n. 413/1984 ai pensionamenti nelle gestioni autonome; e la possibilità di liquidare la pensione nella gestione speciale dei lavoratori autonomi quando esistono i requisiti anche nell’A.G.O., purché su richiesta dell’interessato.
Chiarimenti su pensioni CD/CM e gestioni autonome
Chiarimenti in materia di prestazioni pensionistiche
La circolare, in continuità con la n. 32 del 6 febbraio 1991, fornisce risposte a una serie di quesiti applicativi relativi al calcolo e alla liquidazione delle pensioni nelle gestioni CD/CM, nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e nei casi di cumulo con l’A.G.O. I chiarimenti hanno natura interpretativa e mirano a uniformare il trattamento delle posizioni assicurative nelle ipotesi più ricorrenti.
Pensione di anzianità nella gestione CD/CM
Con riferimento al riconoscimento del diritto alla pensione di anzianità nella gestione CD/CM, viene ribadito il principio generale secondo cui, ai fini del diritto a qualunque pensione, in ciascun anno non può essere computato un numero complessivo di contributi superiore a quello corrispondente a un anno di contribuzione, tenuto conto del sesso e dell’età dell’assicurato nell’anno di decorrenza della pensione. Tale limite, già affermato dall’art. 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 9, e confermato per la pensione di anzianità dall’art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, opera anche per la contribuzione agricola giornaliera. Ne deriva che non è ammesso alcun travaso di contributi da un anno all’altro.
Contribuzione versata dal 1957 al 1961 nella gestione CD/CM
Per il periodo 1957-1961, la contribuzione accreditata nella gestione CD/CM era stata inizialmente disciplinata dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, con accredito variabile di contributi giornalieri. La legge 9 gennaio 1963, n. 9, ha poi introdotto un sistema uniforme, prevedendo 156 giornate per gli uomini e 104 per donne e giovani, mentre l’art. 5 della stessa legge ha dettato la regola generale per l’accertamento del diritto a pensione.
La circolare chiarisce che, anche per gli anni 1957-1961, il controllo del requisito contributivo deve essere effettuato anno per anno, senza possibilità di sommare contributi di annualità diverse. Inoltre, possono essere considerati integralmente coperti solo gli anni in cui risultino versati almeno 156 contributi giornalieri, una volta applicata la rivalutazione prevista per donne e giovani dall’art. 17, comma 4, della legge n. 160/1975. Viene inoltre precisato che la disciplina transitoria dell’art. 24 della legge n. 9/1963, riferita alla pensione di vecchiaia nel periodo 1° gennaio 1962 - 31 dicembre 1971, non è estensibile oltre le ipotesi espressamente previste.
Rivalutazione della contribuzione agricola giornaliera di donne e giovani
L’art. 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160, ha esteso dal 1° gennaio 1975 alle donne e ai giovani i requisiti più elevati previsti per gli uomini nella gestione CD/CM, disponendo anche la rivalutazione della contribuzione già versata in loro favore. La circolare afferma che tale rivalutazione si applica, ai soli fini del raggiungimento dei requisiti contributivi per il diritto a pensione nella gestione CD/CM, anche alla contribuzione agricola giornaliera versata per periodi successivi al 31 dicembre 1974. Resta fermo che in ogni anno non si possono comunque computare più di 156 contributi.
Valutazione dei periodi di lavoro dipendente ai fini delle pensioni dei lavoratori autonomi
Per la liquidazione della pensione a carico di una gestione speciale dei lavoratori autonomi, quando occorre valorizzare un periodo di assicurazione come lavoratore dipendente comune coperto da contribuzione retributiva, la contribuzione I.V.S. da attribuire al periodo deve essere determinata secondo le classi di contribuzione delle Tabelle A e B del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, successivamente sostituite, dal 1° gennaio 1981, dalle Tabelle C e D allegate alla legge 26 settembre 1981, n. 537. Il criterio è ricondotto all’art. 28 della legge 3 giugno 1975, n. 160, che ha mantenuto ferme tali classi ai fini del calcolo contributivo della pensione.
Benefici della legge n. 413/1984 per i marittimi nelle gestioni autonome
La legge 26 luglio 1984, n. 413, ha soppresso la Cassa nazionale per la previdenza marinara e ha previsto, dal 1° gennaio 1980, l’iscrizione dei lavoratori marittimi all’assicurazione generale obbligatoria. Gli articoli da 23 a 26 della legge hanno introdotto specifici benefici pensionistici, consistenti in un prolungamento temporale dei periodi da valutare.
La circolare precisa che tali benefici devono essere riconosciuti anche quando la pensione venga liquidata a carico di una gestione dei lavoratori autonomi con cumulo della contribuzione A.G.O. In questo caso, infatti, la posizione assicurativa maturata nell’A.G.O. deve essere presa in considerazione nella sua interezza, comprensiva dei benefici previsti per i marittimi. Il principio trova conferma anche nell’art. 16 della legge n. 233/1990, che, nel caso di cumulo di periodi assicurativi in più gestioni, impone di determinare la quota A.G.O. con i criteri vigenti in tale assicurazione.
Scelta della gestione speciale in presenza di diritto anche nell’A.G.O.
Viene infine affrontata l’ipotesi in cui l’assicurato abbia maturato il diritto a pensione sia nell’A.G.O. sia in una gestione speciale dei lavoratori autonomi. In linea con la ratio della normativa, orientata a garantire il trattamento più favorevole, è ammessa la liquidazione della pensione a carico della gestione speciale quando questa sia più vantaggiosa.
La facoltà è riconosciuta per qualunque prestazione richiesta, ma la circolare richiede che la liquidazione in una gestione diversa dall’A.G.O., pur in presenza dei requisiti in quest’ultima, avvenga soltanto su espressa domanda dell’interessato, così da prevenire contestazioni successive.
Punti principali
Pensione di anzianità nella gestione CD/CM e limite annuo di contribuzione
Per il diritto a pensione nella gestione CD/CM non è possibile computare in ciascun anno un numero complessivo di contributi superiore a quello corrispondente a un anno di contribuzione, in relazione a sesso ed età dell’assicurato. Il limite vale anche per la contribuzione agricola giornaliera e non è consentito il travaso di contributi da un anno all’altro.
Contribuzione CD/CM versata dal 1957 al 1961
Per gli anni 1957-1961 la contribuzione agricola giornaliera è stata accreditata in misura variabile. Ai fini del diritto a pensione nella gestione CD/CM, il taglio dei contributi deve essere effettuato anno per anno anche per tale periodo, senza possibilità di cumulo tra annualità diverse. Sono considerati interamente coperti solo gli anni che raggiungono almeno 156 contributi giornalieri, con la rivalutazione 1,50 per donne e giovani fino al 31 dicembre 1974.
Rivalutazione della contribuzione agricola giornaliera delle donne e dei giovani
La rivalutazione prevista dall’art. 17, comma 4, della legge n. 160/1975 si applica anche alla contribuzione agricola giornaliera versata in favore di donne e giovani per periodi successivi al 31 dicembre 1974, ai soli fini del conseguimento dei requisiti contributivi per il diritto a pensione nella gestione CD/CM, fermo restando il tetto massimo di 156 contributi annui.
Calcolo della pensione dei lavoratori autonomi con periodi da lavoro dipendente
Quando, nel liquidare una pensione a carico di una gestione speciale dei lavoratori autonomi, si valuta un periodo di assicurazione come lavoratore dipendente comune coperto da contribuzione retributiva, la contribuzione I.V.S. va determinata secondo le classi di contribuzione delle Tabelle A e B del D.P.R. n. 488/1968, sostituite dal 1° gennaio 1981 dalle Tabelle C e D della legge n. 537/1981. Il criterio discende dall’art. 28 della legge n. 160/1975.
Benefici della legge n. 413/1984 per i marittimi nelle gestioni autonome
I benefici previsti dagli articoli 23-26 della legge n. 413/1984, che comportano un prolungamento temporale dei periodi da valutare, si applicano anche quando la pensione è liquidata in una gestione dei lavoratori autonomi con cumulo di contribuzione A.G.O. La posizione assicurativa A.G.O. deve essere considerata integralmente, comprensiva dei benefici riconosciuti dalla legge per i marittimi aventi diritto.
Scelta della liquidazione nella gestione speciale invece che nell’A.G.O.
Se un assicurato ha maturato il diritto a pensione sia nell’A.G.O. sia in una gestione speciale dei lavoratori autonomi, può essere liquidata la pensione nella gestione speciale se più favorevole. La liquidazione in una gestione diversa dall’A.G.O. deve però avvenire solo su espressa richiesta dell’interessato, per evitare successive contestazioni.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 28 feb 1991Circolare numero 55 del 28-2-1991
- Circolare · 1 mar 1991Circolare numero 56 del 1-3-1991
- Circolare · 23 feb 1991Circolare numero 53 del 23-2-1991
- Circolare · 22 feb 1991Circolare numero 46 del 22-2-1991
- Circolare · 22 feb 1991Circolare numero 51 del 22-2-1991
- Circolare · 22 feb 1991Circolare numero 52 del 22-2-1991
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →