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Circolare

Circolare numero 58 del 5-3-1991

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina il trattamento degli arretrati retributivi di lire 840.000 previsti dall'accordo del 14 dicembre 1990 per il rinnovo del CCNL metalmeccanico privato e installazione di impianti, da corrispondere in due rate ai lavoratori in forza alla data dell'accordo. Fornisce inoltre i criteri per il calcolo dell'onere rimborsabile al datore di lavoro quando nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 1990 siano intervenute integrazioni salariali ordinarie o straordinarie, precisando i casi in cui la quota resta a carico dell'azienda o dell'Istituto. Sono richiamate le modalità di conguaglio, le regole per i pagamenti diretti da parte dell'Istituto e gli adempimenti contributivi e fiscali applicabili.

Arretrati retributivi CCNL metalmeccanici privati e impianti: istruzioni su corresponsione e rimborso in presenza di integrazioni salariali

Arretrati retributivi per il CCNL metalmeccanico privato e installazione di impianti

La circolare fornisce le istruzioni operative per la corresponsione degli arretrati retributivi previsti dall'accordo del 14 dicembre 1990 per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti. Inoltre, disciplina gli effetti dell'accordo sulle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie intervenute nel periodo di riferimento.

Importo dovuto e modalità di erogazione

L'accordo prevede la corresponsione di lire 840.000 a titolo di "arretrati retributivi" in favore dei lavoratori in forza alla data del 14 dicembre 1990. L'importo deve essere pagato in due rate: la prima con la prima retribuzione utile successiva alla stipula e la seconda con la retribuzione del mese di maggio 1991.

L'importo complessivo è suddivisibile in quote mensili di lire 70.000, spettanti per ciascun mese intero del periodo 1 gennaio-31 dicembre 1990 in cui sia stata corrisposta retribuzione a carico dell'azienda. La frazione di mese superiore a 15 giorni deve essere considerata mese intero.

Effetti sulle integrazioni salariali

Per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 1990, la circolare richiama le istruzioni già impartite in occasione di analoghe scadenze. Ai fini del calcolo degli effetti riflessi sulle integrazioni salariali, il parametro di commisurazione non è orario ma mensile; anche in questo caso la frazione di mese superiore a 15 giorni vale come mese intero.

La circolare precisa che, in ragione della funzione suppletiva della retribuzione svolta dalle integrazioni salariali, gli oneri rimborsabili al datore di lavoro sono riconosciuti nella misura dell'80 per cento e, per le integrazioni salariali straordinarie, nei limiti del massimale mensile.

Criteri di calcolo dell'onere rimborsabile

Il calcolo dell'onere deve riguardare soltanto i periodi di sospensione totale dal lavoro. Nei casi di riduzione dell'orario settimanale, sia verticale sia orizzontale, il periodo resta comunque retribuito e l'erogazione è interamente a carico dell'azienda.

La quota mensile resta inoltre interamente a carico del datore di lavoro se il periodo lavorato supera 15 giorni, anche quando nel mese vi siano periodi di integrazione salariale. Viceversa, la quota mensile è interamente a carico dell'Istituto se il periodo integrato supera 15 giorni.

Conguaglio e pagamenti diretti

Una volta determinato l'onere a carico dell'Istituto, il datore di lavoro che abbia anticipato le integrazioni salariali deve effettuare il conguaglio della somma rimborsabile in due rate di pari importo: la prima alla prossima scadenza utile per il versamento dei contributi, la seconda in occasione del versamento dei contributi relativi alla retribuzione del mese di maggio.

Nei casi di pagamento diretto delle integrazioni salariali da parte dell'Istituto, la richiesta delle somme spettanti a complemento deve essere indirizzata alla Sede che ha disposto il pagamento.

Oneri fiscali e contributivi

Sulle somme corrisposte dal datore di lavoro o poste in pagamento dalla Sede devono essere applicati la riduzione del 4,69 per cento prevista dall'art. 26 della legge n. 41/1986 e le ritenute erariali. Inoltre, l'impresa è tenuta a versare il contributo addizionale di cui all'art. 12 della legge n. 164/1975, se stabilito nel provvedimento relativo al periodo interessato.

Istruzioni operative per il mod. DM 10/2

Resta ferma la disciplina operativa già dettata dalla circolare n. 837 GS del 26 marzo 1987 per l'esposizione sul mod. DM 10/2 dell'importo richiesto a rimborso. Per le integrazioni salariali ordinarie deve essere utilizzato un rigo in bianco del riquadro D, preceduto dalla dicitura "CIG ordinaria: arr. C.C.N.L." e dal codice V880. Per le integrazioni salariali straordinarie devono essere usati la dicitura "CIG straord.: arr. C.C.N.L." e il codice V890.

Punti principali

Importo degli arretrati e soggetti beneficiari

L'accordo del 14 dicembre 1990 prevede il pagamento di lire 840.000 per "arretrati retributivi" ai lavoratori in forza alla data della stipula. L'importo va erogato in due rate: la prima con la prima retribuzione utile successiva al 14 dicembre 1990 e la seconda con la retribuzione del mese di maggio 1991.

Criterio di ripartizione mensile dell'importo

L'importo complessivo è frazionabile in quote mensili di lire 70.000 ciascuna, spettanti per ciascun mese intero del periodo 1 gennaio-31 dicembre 1990 in cui sia stata corrisposta retribuzione a carico dell'azienda. La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero.

Effetti sulle integrazioni salariali

Per il calcolo degli effetti riflessi sulle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la circolare richiama le istruzioni già impartite per analoghe scadenze. Il parametro di commisurazione non è orario ma mensile, e la frazione di mese superiore a 15 giorni va trattata come mese intero.

Criteri di riparto dell'onere tra datore di lavoro e Istituto

Gli oneri rimborsabili al datore di lavoro sono riconosciuti nella misura dell'80 per cento; per le integrazioni salariali straordinarie restano fermi i limiti del massimale mensile. Il calcolo deve tenere conto solo dei periodi di sospensione totale dal lavoro, perché nei casi di riduzione dell'orario settimanale, verticale o orizzontale, il periodo è comunque retribuito e la quota resta a carico dell'azienda. Se il periodo lavorato supera 15 giorni, la quota mensile è interamente a carico del datore di lavoro anche se nel mese vi sono periodi di integrazione salariale; se il periodo integrato supera 15 giorni, la quota mensile è interamente a carico dell'Istituto.

Modalità di conguaglio e richiesta di rimborso

Una volta determinato l'onere a carico dell'Istituto, il datore di lavoro che abbia anticipato le integrazioni salariali deve conguagliare la somma rimborsabile in due rate di pari importo: la prima alla prossima scadenza utile per il versamento dei contributi e la seconda in occasione del versamento dei contributi relativi alla retribuzione di maggio. Nei casi di pagamento diretto delle integrazioni salariali da parte dell'Istituto, la richiesta delle somme spettanti a complemento deve essere rivolta alla Sede che ha disposto il pagamento.

Trattenute, riduzioni e contributo addizionale

Sulle somme corrisposte dal datore di lavoro o poste in pagamento dalla Sede devono essere applicati la riduzione del 4,69 per cento ai sensi dell'art. 26 della legge n. 41/1986 e le ritenute erariali. L'impresa deve inoltre versare il contributo addizionale di cui all'art. 12 della legge n. 164/1975, se previsto nel provvedimento relativo al periodo interessato.

Istruzioni operative e codici DM 10/2

Restano valide le istruzioni della circolare n. 837 GS del 26 marzo 1987 per l'esposizione sul mod. DM 10/2 dell'importo richiesto a rimborso. Per le integrazioni salariali ordinarie va utilizzato un rigo in bianco del riquadro D con l'annotazione "CIG ordinaria: arr. C.C.N.L." e il codice V880; per le integrazioni salariali straordinarie vanno usati la dicitura "CIG straord.: arr. C.C.N.L." e il codice V890.

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