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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13535/2023 del 17/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia origina da una sentenza del Tribunale che aveva dichiarato alcuni soggetti proprietari per intervenuta usucapione di immobili in Roma. Una società terza, assumendosi distinta dalla società convenuta nel giudizio definito da quella sentenza e rivendicando la proprietà del compendio immobiliare in forza di atti di compravendita risalenti al 1974 e al 1976, propose opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. contro la sentenza di usucapione. Il Tribunale rigettò l’opposizione. In appello la società opponente tentò di instaurare il contraddittorio anche nei confronti della società già parte del giudizio originario, ma emerse che tale società era stata cancellata dal registro delle imprese sin dal 2002. La Corte d’appello, rilevata l’estinzione anteriore sia al giudizio di opposizione sia al giudizio di appello, ritenne che l’appellante avrebbe dovuto notificare l’impugnazione ai soci della società estinta e dichiarò l’estinzione del giudizio di appello. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente dedusse: 1) omessa pronuncia sulla richiesta di nullità della sentenza di primo grado e della sottesa domanda di usucapione, nonché degli atti istruttori, perché formati in assenza di contraddittorio e nei confronti di soggetti giuridicamente inesistenti, con violazione dell’art. 112 c.p.c.; 2) insufficiente e contraddittoria motivazione, con violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., in relazione alla cancellazione della società dal registro imprese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rilevato preliminarmente che l’atto introduttivo dell’opposizione di terzo era stato proposto anche nei confronti di una società già estinta per cancellazione dal registro delle imprese, estinzione che comportava l’inesistenza del contraddittorio e la nullità insanabile della citazione. Ha affermato che tale vizio è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, travolge gli atti e le sentenze pronunciati nei confronti del soggetto estinto prima dell’inizio del processo e non è sanabile né mediante rinnovazione della notifica né mediante rimessione al primo giudice. Di conseguenza ha dichiarato la nullità dell’intero giudizio di primo e secondo grado e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c. Quanto alle spese, ha compensato quelle del primo grado, mentre ha condannato la società ricorrente a rifondere le spese dell’appello e della cassazione in favore dei controricorrenti, secondo gli importi liquidati in dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 404 c.p.c.

    L’opposizione di terzo deve essere proposta nei confronti delle parti del giudizio definito dalla sentenza impugnata.

  • art. 330, comma 3, c.p.c.

    La citazione per opposizione doveva essere notificata personalmente alla parte rimasta contumace nel giudizio definito dalla sentenza impugnata.

  • art. 2495, comma 2, c.c.

    La cancellazione della società dal registro delle imprese determina l’estinzione della società stessa.

  • art. 291 c.p.c.

    La rinnovazione della notificazione non è idonea a sanare la nullità derivante dalla notificazione/introduzione del giudizio nei confronti di un soggetto già estinto.

  • art. 354 c.p.c.

    Non è consentita la rimessione della causa al primo giudice quando il processo sia stato introdotto nei confronti di una persona giuridica già estinta.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    In presenza di nullità insanabile dell’intero giudizio, la Corte può cassare la sentenza senza rinvio.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato nel motivo di ricorso per omessa pronuncia sulla nullità della sentenza e degli atti di primo grado.

Massime di principio

  • L’atto introduttivo proposto nei confronti di una persona giuridica già estinta per cancellazione dal registro delle imprese non instaura un valido contraddittorio e determina una nullità insanabile della citazione.
  • La nullità derivante dalla vocatio in ius di un soggetto giuridicamente inesistente è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e travolge anche le sentenze pronunciate nel processo instaurato nei confronti del soggetto estinto prima dell’inizio della lite.
  • Quando il processo è stato instaurato nei confronti di una società già estinta, non è applicabile il rimedio della rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c. né la rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c.; la conseguenza è la cassazione senza rinvio.
  • In materia di impugnazioni, la notifica dell’atto nei confronti della parte rimasta contumace nel giudizio definito dalla sentenza impugnata deve essere eseguita personalmente, secondo le regole di cui all’art. 330 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicato

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