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Sentenza

Sentenza n. 473/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza della Sentenza n.° 622/2025 emessa dalla sez. Lavoro del Tribunale di Torino (TO), G.L. dott.ssa Mancinelli Lucia, resa pubblica in data 07.03.2025.

Giustizia amministrativa202502966

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione lavoro, che aveva liquidato somme in favore della ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione lavoro, n. 622/2025, pubblicata il 7 marzo 2025, e il pagamento delle somme ivi liquidate. Il titolo era stato prodotto in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 c.p.c. e notificato via PEC al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Al momento della proposizione del ricorso era inoltre decorso infruttuosamente il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. L’amministrazione non aveva contestato l’omessa esecuzione del giudicato; il Ministero si era costituito opponendosi formalmente all’accoglimento.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali: esistenza di un titolo giudiziale esecutivo, regolare attestazione e notificazione dello stesso, decorso infruttuoso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione contro le amministrazioni pubbliche e mancata contestazione dell’inadempimento. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Ha nominato, per il caso di ulteriore inerzia, il Ragioniere Generale dello Stato quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell’amministrazione di appartenenza, trattandosi di attività connessa ai compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza, in relazione a possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 475 c.p.c.

    Rileva ai fini della produzione della sentenza azionata in copia attestata conforme all’originale.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Prevede il termine dilatorio per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo decorso infruttuoso è stato ritenuto presupposto per la proposizione dell’ottemperanza.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.

  • DM 10 marzo 2014, n. 55, Tabella n. 21 dell’Allegato 1

    Parametri utilizzati per la liquidazione delle spese professionali, soggetti a dimidiazione e riduzione in ragione della serialità e della limitata complessità della controversia.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è procedibile quando il ricorrente produca il titolo giudiziale in copia attestata conforme all’originale, lo abbia regolarmente notificato all’amministrazione soccombente e sia decorso infruttuosamente il termine dilatorio previsto dalla legge per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti della pubblica amministrazione.
  • La mancata esecuzione di un giudicato avente ad oggetto il pagamento di somme legittima il giudice dell’ottemperanza a ordinare all’amministrazione il pagamento entro un termine determinato e a nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario pubblico, anche con facoltà di delega, quando l’attività commissariale sia connessa ai compiti istituzionali dell’amministrazione di appartenenza; in tal caso il relativo compenso può ritenersi compreso nella retribuzione ordinaria.
  • Nel giudizio di ottemperanza, le spese seguono la soccombenza, ma possono essere ridotte dal giudice in presenza di una controversia seriale, priva di particolari difficoltà interpretative o applicative, e tenendo conto delle oggettive difficoltà operative dell’amministrazione nell’esecuzione materiale dei titoli giudiziali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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