Sentenza del 06/02/2020 n. 182 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Decadenza del potere accertativo - Controllo sui provvedimenti - Crediti d'imposta autonomamente determinati - Applicazione delle norme relative ai crediti d'imposta - Inammissibilità di un richiamo generico alla Direttiva VI della CEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'atto di recupero crediti IVA per €62.199,36 relativo all'anno 2012, fondato su due rilievi: (1) utilizzo anticipato di crediti IVA rispetto alla presentazione della dichiarazione; (2) compensazioni d'imposta superiori a €15.000 senza visto di conformità. La ricorrente ha dedotto, in via pregiudiziale, la decadenza del potere accertativo (art.57 DPR 633/1972 e art.1 c.421 L.311/2004) e, in via principale, la violazione dell'art.6 dello Statuto del Contribuente (mancata comunicazione preventiva), oltre a censure di merito sull'operato dell'Ufficio e richieste di annullamento delle sanzioni.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto legittimo e tempestivo l'atto di recupero: il termine decadenziale si riferisce al quarto anno successivo all'anno di effettuazione della dichiarazione (applicazione art.1 c.421 L.311/2004 e art.57 DPR 633/1972) e l'atto è stato notificato entro i termini; i controlli erano basati su dati forniti dalla contribuente (non occorreva confronto preventivo ex art.6 Statuto del Contribuente); l'utilizzo improprio di crediti autonomamente determinati è disciplinato dall'art.17 co.1 D.Lgs. 241/1997 e non ammette negoziazione; il richiamo generico alla Direttiva VI CEE è inammissibile nella fattispecie. Appello respinto; spese di lite del grado liquidate in €2.500,00.
Norme richiamate
art. 1, c. 421, Legge 311/2004
Stabilisce che, per il recupero di crediti indebitamente utilizzati, il termine decadenziale si riferisce al quarto anno successivo all'anno in cui la dichiarazione è stata effettuata (rilevante per computare la tempestività dell'atto).
art. 57, DPR 633/1972
Indica il termine decadenziale per l'accertamento IVA; interpretato congiuntamente all'art.1 c.421 L.311/2004 per individuare l'anno di riferimento per l'azione dell'Amministrazione.
art. 27 co.16, DL 185/2008 (conv. L. 2/2009)
Richiamato per evidenziare l'estensione del termine di recupero a otto anni per crediti non dovuti, a integrazione delle regole sui termini decadenziali.
art. 17, co.1, D.Lgs. 241/1997
Regola le soglie e le modalità di utilizzo dei crediti IVA autonomamente determinati dal contribuente; la Corte lo applica per valutare l'illegittimo utilizzo dei crediti e per escludere possibilità di negoziazione sul loro utilizzo.
art. 6, Statuto del Contribuente (L. 212/2000), co. 2, 3 e 5
Richiesto dalla ricorrente per contestare la mancata comunicazione preventiva; la Corte distingue i casi: quando il controllo riguarda dati già forniti dal contribuente non è necessario il confronto preventivo previsto dallo Statuto.
art. 52 e art. 47, D.Lgs. 546/1992
Norme relative alla sospensione cautelare dell'esecuzione e alla disciplina cautelare nel processo tributario; la Corte ha ritenuto mancanti i requisiti del periculum in mora per la sospensione richiesta.
art. 57, D.Lgs. 546/1992
Limita l'ammissibilità di motivi nuovi in appello; la Corte ha escluso dall'esame alcune censure sulle sanzioni perché non proposte in primo grado.
art. 15, D.Lgs. 546/1992
Prevede la condanna alle spese di lite; applicata per liquidare le spese del grado in favore del resistente.
art. 36 co. 1 lett. a), D.Lgs. 241/1997
Norma citata dalla ricorrente in subordine per la determinazione della sanzione; non è stata esaminata nel merito in quanto questione nuova o subordinata.
art. 2964 Cod. Civ.
Richiamato dalla ricorrente in relazione a decadenze/prescrizioni civili; non ha prevalso sull'interpretazione delle norme tributarie e dei termini decadenziali applicabili.
Direttiva VI CEE (richiamo generico)
Richiamo generico alla Direttiva considerato inammissibile perché la questione non verte sui diritti di compensazione IVA alla luce del diritto comunitario, ma sulla potestà dell'Amministrazione di intervenire su irregolarità fiscali.
Massime di principio
- Termini decadenziali per il recupero di crediti IVA indebitamente utilizzati vanno calcolati con riferimento all'anno in cui è stata effettuata la dichiarazione (art.1 c.421 L.311/2004 applicato con art.57 DPR 633/1972), non semplicemente all'anno dell'operazione.
- Se l'ufficio contesta operazioni sulla base di dati e dichiarazioni forniti dal contribuente (crediti autonomamente determinati), l'Amministrazione non è obbligata a un confronto preventivo ex art.6 Statuto del Contribuente; è sufficiente il controllo del rispetto delle norme che disciplinano l'utilizzo dei crediti.
- L'utilizzo improprio di crediti IVA autonomamente determinati è regolato da specifiche disposizioni (es. art.17 D.Lgs. 241/1997) che prevedono soglie e modalità: la loro violazione consente il recupero senza possibilità di 'negoziazione' sul merito del credito da parte dell'Amministrazione.
- Richiami generici al diritto UE (es. Direttive) risultano inammissibili se non è dimostrato che la controversia riguarda diritti di natura comunitaria; occorre una connessione chiara tra la norma comunitaria e il diritto del contribuente invocato.
- In appello non possono essere esaminate questioni nuove non sollevate in primo grado (art.57 D.Lgs. 546/1992); il contribuente deve proporre in primo grado tutte le censure rilevanti per non incompetibilità degli stessi in sede di impugnazione.
- Per ottenere la sospensione dell'esecutività degli atti tributari è necessario dimostrare il periculum in mora e fornire documentazione (es. rischio per la sopravvivenza dell'impresa); l'assenza di tale prova rende l'istanza cautelare infirmabile.
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