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Ordinanza

Ordinanza n. 10842/2026 - Roma, Sezione 4

per l’annullamento - del Provvedimento di riesame dell’istanza di accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013, del 14 gennaio 2026, adottato dal Responsabile p.t. della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Autorità, Dott.ssa Maria Pia Caruso (di seguito “RPCT Agcom”), notificato in pari data; - del Provvedimento interlocutorio – Differimento istruttorio ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013, del 15 dicembre 2025, adottato dal medesimo RPCT Agcom, notificato in pari data; - di tutti i provvedimenti ivi richiamati, nonché di ogni altro atto o provvedimento antecedente, conseguente o, comunque, connesso a quelli impugnati, ancorché non conosciuto nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell’istanza di accesso agli atti del 13 ottobre 2025, con conseguente ordine all’Amministrazione di esibizione della documentazione richiesta.

Giustizia amministrativa202602497

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAccesso agli atti

Atto impugnato: provvedimenti di riesame e di differimento istruttorio relativi a un'istanza di accesso civico generalizzato sulla documentazione concernente comandi, distacchi e collocamenti fuori ruolo di personale proveniente da altre amministrazioni

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il sindacato ha impugnato il provvedimento di riesame dell'istanza di accesso civico generalizzato adottato dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Autorità, nonché il precedente provvedimento interlocutorio di differimento istruttorio, chiedendo l'annullamento degli atti e l'accertamento del diritto di prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta con istanza del 13 ottobre 2025. L'accesso riguarda la gestione del personale dell'Autorità, in particolare i provvedimenti di comando, distacco e fuori ruolo relativi a personale proveniente da altre amministrazioni. Il giudice ha rilevato che i soggetti interessati da tali provvedimenti, allo stato non conosciuti dal ricorrente, possono rivestire la qualità di controinteressati, poiché la conoscenza dei dati richiesti è suscettibile di incidere sulla loro sfera di riservatezza.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la domanda di accesso. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti interessati dalla documentazione richiesta. L'Autorità deve comunicare al sindacato, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, i nominativi dei controinteressati; il sindacato deve notificare loro il ricorso entro i successivi 20 giorni. La prosecuzione della trattazione è stata fissata alla camera di consiglio del 7 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 7, d.lgs. 33/2013

    Provvedimento di riesame dell’istanza di accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013

    La disposizione è richiamata quale base dei provvedimenti di riesame e di differimento dell'istanza di accesso civico generalizzato.

  • art. 22, comma 1, lett. c), l. 241/1990

    i soggetti coinvolti, allo stato non conosciuti dal sindacato ricorrente, devono qualificarsi quali controinteressati ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. c), della legge n. 241/1990

    La norma è utilizzata per qualificare come controinteressati i soggetti la cui sfera di riservatezza può essere incisa dalla conoscenza della documentazione richiesta.

Massime di principio

  • Nel giudizio avente a oggetto l'accesso a documentazione relativa alla gestione del personale pubblico, devono essere considerati controinteressati i dipendenti cui si riferiscono i dati richiesti quando la loro conoscenza è suscettibile di incidere sulla sfera di riservatezza degli interessati.
  • Quando i controinteressati non sono conosciuti dal ricorrente, il giudice può ordinare all'amministrazione di comunicarne i nominativi e prescrivere al ricorrente la successiva notificazione del ricorso, fissando termini distinti per i due adempimenti.
  • L'accertamento del diritto di accesso non può essere definito nel merito prima dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti la cui riservatezza può essere pregiudicata dall'ostensione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso civico generalizzatoAccesso documentaleIstruttoria processuale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzoPartecipazione procedimentale

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