Cassazione Civile, Ordinanza n. 05348/2025 del 28/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Il de cuius aveva impugnato davanti al Tribunale un avviso bonario di pagamento emesso dall'INPS per contributi asseritamente dovuti per l'anno 2009, deducendone l'illegittimità per intervenuta prescrizione. Il Tribunale aveva accolto la domanda annullando la pretesa contributiva. In appello l'INPS aveva ottenuto riforma della decisione, con affermazione dell'operatività, nel caso concreto, della sospensione della prescrizione prevista dall'art. 2941, n. 8, c.c. Gli eredi del contribuente hanno quindi proposto ricorso per cassazione, ma il loro atto non indicava in modo chiaro il vizio denunciato tra quelli di cui all'art. 360 c.p.c., non specificava i motivi e si risolveva in una critica generica alla sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che mancava del tutto la specificazione del vizio di legittimità dedotto, che non erano puntualmente indicate le norme asseritamente violate né le ragioni del contrasto tra la sentenza impugnata e il precetto normativo, e che il ricorso cumulava in modo indistinto doglianze non separabili. Poiché il ricorso per cassazione è mezzo di impugnazione a critica vincolata, la censura deve essere formulata in modo specifico e autosufficiente; in difetto, la Corte non può supplire con attività esplorativa. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione dell'INPS. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2941, n. 8, c.c.
La Corte d'appello aveva ritenuto operante, nel caso concreto, la causa di sospensione della prescrizione prevista da questa norma, riformando la decisione di primo grado che aveva dichiarato prescritto il credito contributivo.
art. 360, primo comma, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare in modo chiaro e specifico il vizio denunciato tra quelli tipizzati dalla norma; la mancata individuazione del vizio comporta inammissibilità.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'onere di specificità dei motivi impone l'indicazione delle norme violate, del loro contenuto precettivo e del contrasto con la sentenza impugnata; non è consentito demandare alla Corte l'individuazione esplorativa delle censure.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la deduzione della violazione di legge è inammissibile se non sono puntualmente indicate le norme asseritamente violate e le affermazioni in diritto della sentenza che si assumono contrastanti con esse.
- Il ricorso per cassazione è un mezzo di impugnazione a critica vincolata: il ricorrente deve formulare motivi specifici e riconducibili a un vizio tipizzato, senza rimettere alla Corte il compito di qualificare d'ufficio la censura.
- La cumulatione di più profili di doglianza in un unico motivo è inammissibile quando impedisce di distinguere chiaramente le singole censure e di esaminarle separatamente.
- La genericità dell'impugnazione, specie quando si traduce in una mera critica alla decisione impugnata senza confronto con la ratio decidendi, comporta l'inammissibilità del ricorso.
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