Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 16/10/2017 n. 5862 - Comm. Trib. Prov. Milano

Avviso di accertamento - Notifica atto impositivo - Piena conoscenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la decorrenza del termine per impugnare un avviso di accertamento tributario. In particolare, si discute se il termine possa iniziare anche dalla piena conoscenza dell'atto da parte del destinatario, pur in assenza o indipendentemente da una formale comunicazione o notificazione.

La decisione

La sentenza afferma che, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, la comunicazione e la notificazione dell'atto possono essere sostituite dalla prova della sua piena conoscenza da parte del destinatario. La natura sostanziale dell'avviso di accertamento non impedisce l'applicazione di istituti processuali, quando questi siano richiamati o compatibili con la disciplina tributaria. Il testo fornito non indica l'esito concreto del giudizio né quale parte sia risultata formalmente vittoriosa.

Norme richiamate

  • Disciplina tributaria degli avvisi di accertamento e dei termini per l'impugnazione

    comunicazione e notificazione possono essere sostituite dalla piena conoscenza dell'atto impugnabile

    La piena conoscenza effettiva dell'avviso può far decorrere il termine per ricorrere anche quando non vi sia una notificazione formalmente perfezionata, purché tale conoscenza sia adeguatamente dimostrata.

  • Cassazione civile, sentenza n. 13852/2010

    Richiamata come precedente conforme al principio secondo cui la piena conoscenza dell'atto può essere rilevante per la decorrenza del termine di impugnazione.

  • Cassazione civile, sentenza n. 2728/2011

    Richiamata come ulteriore precedente conforme sul valore della piena conoscenza dell'atto impugnabile.

  • Consiglio di Stato, sentenza n. 3220/2005

    Richiamata a sostegno dell'applicabilità del principio della piena conoscenza ai fini della decorrenza dei termini di impugnazione.

  • Consiglio di Stato, sentenza n. 293/2006

    Richiamata come precedente conforme in materia di conoscenza effettiva dell'atto amministrativo e decorrenza del termine per impugnarlo.

Massime di principio

  • Il termine per impugnare un atto impositivo può decorrere dalla sua piena conoscenza effettiva, anche se la notificazione formale è contestata o non risulta perfezionata.
  • La piena conoscenza deve essere concreta e dimostrabile: non è sufficiente la mera possibilità astratta di conoscere l'atto.
  • La proposizione di iniziative o difese che presuppongono la conoscenza del contenuto dell'avviso può costituire un elemento utile a dimostrare tale conoscenza.
  • Chi intende contestare un avviso dovrebbe agire tempestivamente dal momento in cui ne conosce integralmente il contenuto, senza attendere necessariamente la definizione delle contestazioni sulla notifica.
  • Il principio non implica automaticamente che ogni contatto informale con l'Amministrazione faccia decorrere il termine: occorre valutare caso per caso l'effettiva conoscenza dell'atto e dei suoi elementi essenziali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.