Sentenza del 16/10/2017 n. 5862 - Comm. Trib. Prov. Milano
Avviso di accertamento - Notifica atto impositivo - Piena conoscenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la decorrenza del termine per impugnare un avviso di accertamento tributario. In particolare, si discute se il termine possa iniziare anche dalla piena conoscenza dell'atto da parte del destinatario, pur in assenza o indipendentemente da una formale comunicazione o notificazione.
La decisione
La sentenza afferma che, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, la comunicazione e la notificazione dell'atto possono essere sostituite dalla prova della sua piena conoscenza da parte del destinatario. La natura sostanziale dell'avviso di accertamento non impedisce l'applicazione di istituti processuali, quando questi siano richiamati o compatibili con la disciplina tributaria. Il testo fornito non indica l'esito concreto del giudizio né quale parte sia risultata formalmente vittoriosa.
Norme richiamate
Disciplina tributaria degli avvisi di accertamento e dei termini per l'impugnazione
comunicazione e notificazione possono essere sostituite dalla piena conoscenza dell'atto impugnabile
La piena conoscenza effettiva dell'avviso può far decorrere il termine per ricorrere anche quando non vi sia una notificazione formalmente perfezionata, purché tale conoscenza sia adeguatamente dimostrata.
Cassazione civile, sentenza n. 13852/2010
Richiamata come precedente conforme al principio secondo cui la piena conoscenza dell'atto può essere rilevante per la decorrenza del termine di impugnazione.
Cassazione civile, sentenza n. 2728/2011
Richiamata come ulteriore precedente conforme sul valore della piena conoscenza dell'atto impugnabile.
Consiglio di Stato, sentenza n. 3220/2005
Richiamata a sostegno dell'applicabilità del principio della piena conoscenza ai fini della decorrenza dei termini di impugnazione.
Consiglio di Stato, sentenza n. 293/2006
Richiamata come precedente conforme in materia di conoscenza effettiva dell'atto amministrativo e decorrenza del termine per impugnarlo.
Massime di principio
- Il termine per impugnare un atto impositivo può decorrere dalla sua piena conoscenza effettiva, anche se la notificazione formale è contestata o non risulta perfezionata.
- La piena conoscenza deve essere concreta e dimostrabile: non è sufficiente la mera possibilità astratta di conoscere l'atto.
- La proposizione di iniziative o difese che presuppongono la conoscenza del contenuto dell'avviso può costituire un elemento utile a dimostrare tale conoscenza.
- Chi intende contestare un avviso dovrebbe agire tempestivamente dal momento in cui ne conosce integralmente il contenuto, senza attendere necessariamente la definizione delle contestazioni sulla notifica.
- Il principio non implica automaticamente che ogni contatto informale con l'Amministrazione faccia decorrere il termine: occorre valutare caso per caso l'effettiva conoscenza dell'atto e dei suoi elementi essenziali.
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