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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31265/2025 del 18/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'imputata è stata ritenuta responsabile di falso in atto pubblico e tentata truffa per aver esibito un bollettino postale contraffatto attestante il pagamento di una sanzione al fine di ottenere la restituzione di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo. In cassazione la difesa ha proposto quattro motivi: (1) nullità della notifica del decreto di citazione in appello (art. 161, comma 4 c.p.p.); (2) vizio di motivazione e insufficienza della prova nella riforma della sentenza assolutoria (art. 192 c.p.p. e relativo onere motivazionale in caso di riforma); (3) censura per il diniego del beneficio della non menzione (art. 175 c.p. e criteri dell'art. 133 c.p.); (4) omissione della valutazione, in sede di appello, delle richieste dell'imputata di applicazione della causa di non punibilità (art. 131-bis c.p.) e, in via subordinata, di pene sostitutive (art. 20-bis c.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi (nullità della notificazione e doglianza sulla valutazione del fatto probatorio), ritenendoli infondati. Ha invece accolto il quarto motivo (e per assorbimento anche il terzo), rilevando che la Corte d'appello ha omesso di decidere espressamente sulle istanze dell'imputata relative all'applicazione dell'art. 131-bis e alla sostituzione della pena ai sensi dell'art. 20-bis. Per tali omissioni la Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, cui ha demandato di riesaminare, in piena libertà di giudizio e applicando correttamente i principi indicati, se sia applicabile la causa di non punibilità ex art. 131-bis o, in caso contrario, la pena sostitutiva. In caso di conferma della condanna la Corte del rinvio dovrà inoltre riconsiderare la questione del diniego della non menzione alla luce dei criteri dell'art. 133 cod. pen.

Norme richiamate

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Consente la notificazione al difensore di fiducia quando la notifica al domicilio dichiarato non vada a buon fine per irreperibilità; la Corte ha ritenuto regolare la notifica al difensore anche in presenza di temporanea assenza dell'imputato, senza necessità di ulteriori accertamenti formali sull'irreperibilità

  • art. 192, cod. proc. pen.

    Norma sulla valutazione della prova; la Cassazione ha ritenuto inammissibile in cassazione un motivo che si limita a censurare la valutazione probatoria (ma ha ritenuto comunque che la Corte d'appello abbia fornito motivazione rafforzata plausibile nella riforma dell'assoluzione)

  • art. 131-bis, cod. pen.

    Causa di non punibilità per estinzione del reato per particolare tenuità o altre ipotesi previste: la Corte ha ritenuto che la domanda dovesse essere esaminata espressamente dalla Corte d'appello, non potendo essere implicitamente respinta

  • art. 20-bis, cod. pen.

    Prevede sanzioni sostitutive per pene detentive brevi; la Corte ha stabilito che la richiesta tempestivamente formulata in appello dall'imputato va presa in carico dal giudice d'appello e valutata; inoltre ha ricordato che per fatti antecedenti alla riforma normativa più sfavorevole va applicata la norma più favorevole (art. 2 cod. pen.)

  • art. 175, cod. pen.

    Beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale: la Corte ha richiamato che la negazione della non menzione deve essere motivata sulla base dei criteri dell'art. 133 cod. pen., non su argomentazioni meramente affermative basate solo sulla tipologia del reato

  • art. 133, cod. pen.

    Criteri per la valutazione della personalità e delle circostanze ai fini di valutazioni come la non menzione; la Corte ha precisato che la decisione sul non concedere la non menzione deve confrontarsi esplicitamente con tali criteri

  • art. 603, commi 1-bis e 3-bis, cod. proc. pen.

    Regolano la rinnovazione dell'istruttoria in appello; la rinnovazione ha avuto luogo in udienza e la Corte d'appello ha riformato l'assoluzione dopo la rinnovazione istruttoria

  • art. 2, quarto comma, cod. pen.

    Principio di applicazione della legge penale più favorevole nel tempo: richiamato in relazione alla compatibilità e applicabilità di norme sulla sospensione condizionale e sulle pene sostitutive per fatti commessi anteriormente alla riforma

Massime di principio

  • La notificazione al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. è valida anche quando la notifica al domicilio dichiarato non riesce per temporanea irreperibilità; non è richiesta una complessa indagine formale sull'irreperibilità se risulta l'attestazione e la notifica al difensore ha raggiunto il suo scopo
  • In cassazione le doglianze sulla valutazione del merito probatorio sono limitate: non è ammesso un semplice dissenso sulla valutazione delle prove; tuttavia la Corte d'appello, quando riforma un'assoluzione, deve fornire una motivazione rafforzata che renda chiari i passaggi che giustificano il diverso apprezzamento probatorio
  • Se il giudice d'appello omette di decidere espressamente su una richiesta di parte (es. applicazione di una causa di non punibilità o di pene sostitutive), la Cassazione annullerà e rinvierà perché la questione venga effettivamente valutata: la mancata presa in carico non può essere sanata con motivazione implicita
  • La richiesta di pene sostitutive avanzata dall'imputato in appello è tempestiva se formulata nelle conclusioni dopo l'appello della parte pubblica e il giudice d'appello ha l'obbligo di decidere; per fatti anteriori a riforme normative meno favorevoli si applica la disciplina più favorevole (art. 2 c.p.)
  • Il diniego del beneficio della non menzione deve essere motivato esclusivamente con riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p.; non è sufficiente motivare il diniego con la sola natura del reato o con affermazioni generiche sulla pubblicità del fatto

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