Sentenza n. 41/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'ottemperanza, alla sentenza n. 361/2023 del 02.08.2023 emessa, in seno alla causa iscritta al n. 671/2023 r.g., dal Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, notificata anche ai fini esecutivi in data 3 agosto 2023 e passata in giudicato come da relativa certificazione rilasciata in data 28 marzo 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti creditori)
Prevale il privato
La controversia
Più docenti hanno agito in ottemperanza nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo n. 361/2023, passata in giudicato, che aveva accertato il loro diritto al beneficio di 500 euro annui mediante la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente e aveva condannato il Ministero al pagamento degli importi relativi alle annualità non corrisposte, oltre interessi. È stata chiesta anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. I ricorsi sono stati riuniti per identità del giudicato da eseguire. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato, la notificazione del titolo esecutivo al Ministero e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni statali.
La decisione
Il TAR ha dichiarato ammissibili e fondati i ricorsi, rilevando che dagli atti non risultava l’esecuzione della sentenza civile. Ha quindi ordinato al Ministero di dare immediata e integrale esecuzione al giudicato, mettendo a disposizione dei ricorrenti la carta del docente e pagando gli importi corrispondenti alle annualità non corrisposte, oltre agli interessi dal dovuto al saldo, entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli il termine di sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata successiva all’inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Ha inoltre applicato una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento della sentenza di ottemperanza fino al saldo. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 1.200 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stato disposto anche l’invio della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per quanto di eventuale competenza.
Norme richiamate
art. 70 c.p.a.
Consente la riunione dei ricorsi connessi; il TAR lo ha applicato in ragione dell’identità della sentenza di cui era chiesta l’ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e imporre una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
“dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza”
La penalità di mora è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di poter procedere all’esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni statali; il TAR ha verificato il decorso di tale termine ai fini dell’ammissibilità dell’ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione posta a fondamento del beneficio economico annuo di 500 euro mediante la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto dal giudicato civile.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale favorevole nei confronti di un’amministrazione statale è passato in giudicato, è stato notificato all’amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei titoli nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
- In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione di conformarsi puntualmente al contenuto della decisione, fissando un termine per l’adempimento.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento dell’amministrazione, indicando il termine entro il quale il commissario dovrà provvedere e subordinandone l’intervento a una richiesta della parte interessata dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata per il ritardo nell’esecuzione del giudicato e può essere quantificata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza.
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