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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21096/2024 del 29/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari che confermava la custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente deduce cinque motivi: 1) mancanza di autonoma valutazione delle esigenze cautelari e carenza di specificità della motivazione; 2) insufficienza del giudizio di gravità indiziaria rispetto al reato associativo (associazione in via di formazione, ruolo marginale, assenza di prove su forniture raddoppiate e sull accordo psicologico); 3) illegittima applicazione dell aggravante dell agevolazione mafiosa per mancata prova della consapevolezza circa la destinazione dei proventi; 4) insufficienza degli indizi per il reato di cui all art. 73 (indizi basati soprattutto su intercettazioni, dubbi su frequenza e raddoppio delle forniture); 5) decorso del tempo e cessazione dell attivita del sodalizio (argomentando che l associazione sarebbe cessata nel 2018/2019 e che il ritrovamento di liste indicherebbe un diverso regime operativo).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili o infondati i primi quattro motivi (primo motivo per mancata specificità, secondo e quarto come reiterazione delle censure già svolte in sede di riesame e adeguatamente motivate dall ordinanza impugnata, terzo per carenza di interesse del ricorrente dato che l esclusione dell aggravante non inciderebbe sulla misura). Ha invece ritenuto fondato il quinto motivo: la valutazione dell attualità delle esigenze cautelari presenta profili di contraddittorietà, considerato il notevole lasso di tempo (i fatti contestati si arrestano al marzo 2018, mentre la misura fu applicata nel 2023), il ruolo marginale attribuito al ricorrente e la mancanza di elementi concreti a dimostrare la continuità operativa del sodalizio dopo l arresto dei vertici nel 2018. Per questi motivi la Corte ha annullato l ordinanza impugnata limitatamente alla ritenuta sussistenza dell attualità delle esigenze cautelari e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Bari, ai sensi dell art. 309, comma 7, c.p.p., ordinando la rivalutazione delle esigenze cautelari alla luce dei principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma che punisce la detenzione e il traffico di stupefacenti; la Corte ha esaminato la fondatezza degli indizi a carico del ricorrente anche alla luce delle intercettazioni e delle dichiarazioni dei collaboratori.

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma che punisce l associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha valutato la sussistenza della gravità indiziaria e l attualità delle esigenze cautelari relative a questo reato, rilevando criticità rispetto al tempo trascorso.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    Previsione della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per taluni reati. La Corte ha richiamato due orientamenti giurisprudenziali: uno che ritiene il mero decorso del tempo inidoneo a superare la presunzione e un altro che impone al giudice di considerare espressamente il tempo trascorso se rilevante e privo di condotte successive.

  • art. 274 c.p.p.

    Principi generali sulle misure cautelari; richiamato incidentalmente nel confronto tra la presunzione speciale di cui all art. 275 e le norme generali.

  • art. 416-bis c.p.

    Norma sulle associazioni di tipo mafioso; citata per contrasto interpretativo: la giurisprudenza non estende automaticamente alla associazione di stupefacenti la regola di tendenziale stabilità propria del 416-bis.

  • legge 16 aprile 2015, n. 47

    Riforma che ha inciso sulla disciplina cautelare; la Corte la richiama per sostenere che la presunzione di necessità della custodia cautelare deve essere interpretata e applicata tenendo conto dei principi costituzionali e della rilevanza del tempo trascorso.

  • art. 309, comma 7, c.p.p.

    Norma che disciplina la competenza in caso di annullamento parziale con rinvio; la Corte ha rinviato il giudizio al Tribunale di Bari ai sensi di questa disposizione.

Massime di principio

  • In Cassazione le censure generiche o reiterative già svolte in sede di riesame sono spesso dichiarate inammissibili: il ricorrente deve indicare con specificità i profili di motivazione mancanti o errati.
  • La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all art. 275 comma 3 c.p.p. non è assoluta: un rilevante arco temporale privo di condotte successive dell indagato può essere valutato dal giudice come elemento idoneo a ridimensionare la necessità della custodia cautelare.
  • Quando si contesta la gravità indiziaria basata su intercettazioni e dichiarazioni di collaboratori, è essenziale un confronto critico e motivato con i riscontri oggettivi; la semplice contestazione narrativa spesso non è sufficiente in Cassazione.
  • La petizione per escludere un aggravante (es. agevolazione mafiosa) ha interesse a essere proposta solo se l esclusione può incidere concretamente sull an o sul quomodo della misura cautelare (natura o modalità della misura).
  • Per reati associativi non mafiosi (art. 74 d.P.R. 309/1990) la tendenziale stabilità del vincolo tra compartecipi non deve essere automaticamente presunta: il giudice deve cercare elementi specifici che dimostrino l attualità dei rapporti e della pericolosità.
  • In fase di rinvio il Tribunale dovrà rivalutare in modo motivato l attualità delle esigenze cautelari, considerando il ruolo concreto dell indagato, il tempo trascorso, eventuali condotte intermedie e riscontri oggettivi non meramente formali.

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