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Ordinanza

Ordinanza n. 1201/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell’ordinanza n. 116/2025, prot. n. 87377 datata 13 ottobre 2025 e notificata a mano in pari data, assunta dalla ASL di Viterbo, in persona del l.r. pro tempore, con sede in Viterbo, alla via E. Fermi, 15 – 01100, PEC: prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it, in particolare, del Dipartimento di prevenzione – UOC Servizio veterinario A – Area animale e C - Igiene degli allevamenti a firma del Direttore, dott. N. Ferrarini e di ogni altra amministrazione che possa prendere parte al procedimento relativo al blocco di ingresso di ulteriori cani presso la struttura irrogata dalla ridetta Asl con l’ordinanza impugnata. 2. Del provvedimento prot. n. 000797 del 13 novembre 2025 assunto dal medesimo Dipartimento in riscontro del ricorso in opposizione alla predetta ordinanza, presentato dalla ricorrente in data 11.11.2025 e notificato alla ridetta in data 25.11.2025. 3. Di ogni altro atto e provvedimento ai precedenti connessi, anche in differente procedimento e che al momento non è noto a chi scrive, che si evincerà pure dalla richiesta di accesso documentale e civico.

Giustizia amministrativa202601546

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza dell’ASL che disponeva il blocco dell’ingresso di ulteriori cani presso una struttura e successivo provvedimento di riscontro al ricorso in opposizione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’associazione ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, l’ordinanza dell’ASL Viterbo recante il blocco dell’ingresso di ulteriori cani presso la struttura, nonché il successivo provvedimento adottato in riscontro al ricorso in opposizione e gli atti connessi, anche non conosciuti, da individuarsi eventualmente tramite accesso documentale e civico. Dal testo dell’ordinanza istruttoria non risultano esposti né esaminati specifici vizi di legittimità dell’atto impugnato.

La decisione

Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, non ha deciso la domanda cautelare né il merito del ricorso. Ha disposto, ai fini dell’istruttoria, che le parti depositino entro dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, in formato PDF, la relazione del sopralluogo congiunto del 3 ottobre 2025, l’ordinanza n. 116/2025 e il provvedimento prot. n. 000797 del 13 novembre 2025. Ha fissato per il prosieguo la camera di consiglio del 10 marzo 2026. Nessuna statuizione sulle spese risulta adottata.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale della domanda cautelare incidentale, senza che l’ordinanza ne applichi o interpreti specificamente i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo

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