Ordinanza n. 1201/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell’ordinanza n. 116/2025, prot. n. 87377 datata 13 ottobre 2025 e notificata a mano in pari data, assunta dalla ASL di Viterbo, in persona del l.r. pro tempore, con sede in Viterbo, alla via E. Fermi, 15 – 01100, PEC: prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it, in particolare, del Dipartimento di prevenzione – UOC Servizio veterinario A – Area animale e C - Igiene degli allevamenti a firma del Direttore, dott. N. Ferrarini e di ogni altra amministrazione che possa prendere parte al procedimento relativo al blocco di ingresso di ulteriori cani presso la struttura irrogata dalla ridetta Asl con l’ordinanza impugnata. 2. Del provvedimento prot. n. 000797 del 13 novembre 2025 assunto dal medesimo Dipartimento in riscontro del ricorso in opposizione alla predetta ordinanza, presentato dalla ricorrente in data 11.11.2025 e notificato alla ridetta in data 25.11.2025. 3. Di ogni altro atto e provvedimento ai precedenti connessi, anche in differente procedimento e che al momento non è noto a chi scrive, che si evincerà pure dalla richiesta di accesso documentale e civico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dell’ASL che disponeva il blocco dell’ingresso di ulteriori cani presso una struttura e successivo provvedimento di riscontro al ricorso in opposizione
Esito
La controversia
L’associazione ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, l’ordinanza dell’ASL Viterbo recante il blocco dell’ingresso di ulteriori cani presso la struttura, nonché il successivo provvedimento adottato in riscontro al ricorso in opposizione e gli atti connessi, anche non conosciuti, da individuarsi eventualmente tramite accesso documentale e civico. Dal testo dell’ordinanza istruttoria non risultano esposti né esaminati specifici vizi di legittimità dell’atto impugnato.
La decisione
Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, non ha deciso la domanda cautelare né il merito del ricorso. Ha disposto, ai fini dell’istruttoria, che le parti depositino entro dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, in formato PDF, la relazione del sopralluogo congiunto del 3 ottobre 2025, l’ordinanza n. 116/2025 e il provvedimento prot. n. 000797 del 13 novembre 2025. Ha fissato per il prosieguo la camera di consiglio del 10 marzo 2026. Nessuna statuizione sulle spese risulta adottata.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale della domanda cautelare incidentale, senza che l’ordinanza ne applichi o interpreti specificamente i presupposti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 25 feb 2026Ordinanza n. 89/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 25 feb 2026Ordinanza n. 90/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 25 feb 2026Ordinanza n. 91/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 25 feb 2026Ordinanza n. 92/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 25 feb 2026Ordinanza n. 93/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 25 feb 2026Ordinanza n. 94/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →