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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04786/2026 del 05/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda i ricorsi per cassazione proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 1 aprile 2025. I ricorrenti contestavano la conferma della responsabilità per condotte truffaldine, deducendo: violazione di legge e contraddittorietà della motivazione sul giudizio di responsabilità per i reati contestati, con richiamo al travisamento della prova; mancata identificazione degli autori e mancato accertamento delle condotte oltre ogni ragionevole dubbio; erronea applicazione dell'aggravante della minorata difesa; omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte rileva che tali censure sono sostanzialmente reiterative di quelle già prospettate in appello e già puntualmente disattese dal giudice di merito, e che in cassazione mirano in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto, delle prove e del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che i motivi sulla responsabilità fossero non consentiti perché diretti a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio e della ricostruzione dei fatti, preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre giudicato manifestamente infondati i motivi relativi al trattamento sanzionatorio, osservando che la motivazione della sentenza impugnata era congrua e logica e che non è ammessa in cassazione una richiesta di nuova valutazione della pena se questa non sia arbitraria o illogica. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato come base del concorso di persone nei reati contestati, nel quadro della responsabilità degli imputati per le condotte truffaldine.

  • art. 640 c.p.

    Indicata come norma incriminatrice della truffa contestata ai ricorrenti.

  • art. 61, n. 5, c.p.

    Richiamata quale aggravante contestata e oggetto di censura; la Corte ritiene infondato il motivo che ne denuncia l'erronea applicazione.

  • art. 61, n. 7, c.p.

    Richiamata tra le aggravanti contestate ai fini del giudizio di responsabilità.

  • art. 131-bis c.p.

    Richiamato quale causa di non punibilità invocata dai ricorrenti e non riconosciuta.

  • art. 620 c.p.p.

    Non espressamente citato nel testo fornito.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente alla declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del merito attraverso una diversa lettura delle prove, una diversa ricostruzione storica dei fatti o una diversa valutazione dell'attendibilità delle fonti probatorie.
  • I motivi di ricorso che ripropongono censure già dedotte e specificamente esaminate in appello sono non consentiti quando si risolvono in una mera reiterazione delle doglianze di merito.
  • La censura sulla responsabilità penale è inammissibile se mira a sostituire l'apprezzamento del giudice di merito con un nuovo giudizio di fatto riservato ai gradi di merito.
  • In cassazione è inammissibile contestare la congruità della pena quando la determinazione sanzionatoria del giudice di merito sia sorretta da motivazione logica e non arbitraria.
  • La mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. e delle attenuanti generiche non può essere utilmente censurata in cassazione quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione esauriente e priva di vizi logici sul trattamento sanzionatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffaPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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