Cassazione Penale, Ordinanza n. 04786/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda i ricorsi per cassazione proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 1 aprile 2025. I ricorrenti contestavano la conferma della responsabilità per condotte truffaldine, deducendo: violazione di legge e contraddittorietà della motivazione sul giudizio di responsabilità per i reati contestati, con richiamo al travisamento della prova; mancata identificazione degli autori e mancato accertamento delle condotte oltre ogni ragionevole dubbio; erronea applicazione dell'aggravante della minorata difesa; omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte rileva che tali censure sono sostanzialmente reiterative di quelle già prospettate in appello e già puntualmente disattese dal giudice di merito, e che in cassazione mirano in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto, delle prove e del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che i motivi sulla responsabilità fossero non consentiti perché diretti a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio e della ricostruzione dei fatti, preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre giudicato manifestamente infondati i motivi relativi al trattamento sanzionatorio, osservando che la motivazione della sentenza impugnata era congrua e logica e che non è ammessa in cassazione una richiesta di nuova valutazione della pena se questa non sia arbitraria o illogica. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
Richiamato come base del concorso di persone nei reati contestati, nel quadro della responsabilità degli imputati per le condotte truffaldine.
art. 640 c.p.
Indicata come norma incriminatrice della truffa contestata ai ricorrenti.
art. 61, n. 5, c.p.
Richiamata quale aggravante contestata e oggetto di censura; la Corte ritiene infondato il motivo che ne denuncia l'erronea applicazione.
art. 61, n. 7, c.p.
Richiamata tra le aggravanti contestate ai fini del giudizio di responsabilità.
art. 131-bis c.p.
Richiamato quale causa di non punibilità invocata dai ricorrenti e non riconosciuta.
art. 620 c.p.p.
Non espressamente citato nel testo fornito.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del merito attraverso una diversa lettura delle prove, una diversa ricostruzione storica dei fatti o una diversa valutazione dell'attendibilità delle fonti probatorie.
- I motivi di ricorso che ripropongono censure già dedotte e specificamente esaminate in appello sono non consentiti quando si risolvono in una mera reiterazione delle doglianze di merito.
- La censura sulla responsabilità penale è inammissibile se mira a sostituire l'apprezzamento del giudice di merito con un nuovo giudizio di fatto riservato ai gradi di merito.
- In cassazione è inammissibile contestare la congruità della pena quando la determinazione sanzionatoria del giudice di merito sia sorretta da motivazione logica e non arbitraria.
- La mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. e delle attenuanti generiche non può essere utilmente censurata in cassazione quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione esauriente e priva di vizi logici sul trattamento sanzionatorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 5 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04698/2026 del 05/02/2026
- ordinanza_penale · 5 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04708/2026 del 05/02/2026
- ordinanza_penale · 5 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04714/2026 del 05/02/2026
- ordinanza_penale · 5 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04722/2026 del 05/02/2026
- ordinanza_penale · 5 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04724/2026 del 05/02/2026
- ordinanza_penale · 5 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04725/2026 del 05/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →