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Sentenza

Sentenza n. 254/2026 - Genova, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento del Comune di Genova – Direzione Edilizia Privata, prot. n. 252696 del 22/5/2024, con cui il Comune ha chiesto l’integrazione del contributo di costruzione dovuto per l’intervento di cambio di destinazione d'uso con opere edilizie nell'immobile sito in via Timavo, 58A.

Giustizia amministrativa202400688

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: richiesta di integrazione del contributo di costruzione per un intervento qualificato dal Comune come mutamento di destinazione d'uso con opere

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva inizialmente presentato una CILA per la demolizione di tramezze interne in cartongesso in un immobile destinato a magazzino e, dopo l'ultimazione dei lavori, una SCIA per il mutamento di destinazione d'uso da magazzino a negozio senza opere. Il Comune ha ritenuto che i due titoli dissimulassero un unico intervento di cambio di destinazione d'uso con opere, assoggettato sia alla quota per oneri di urbanizzazione sia alla quota commisurata al costo di costruzione, chiedendo l'integrazione del contributo. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 3, 6-bis, 16, 22 e 23-ter del d.P.R. n. 380/2001, dell'art. 19 della l. n. 241/1990, degli artt. 38 e 39 e dell'art. 13-bis della l.r. Liguria n. 16/2008, nonché difetto di motivazione e istruttoria, travisamento, irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà ed eccesso di potere. Secondo la ricorrente, il Comune avrebbe erroneamente valorizzato soltanto il breve intervallo temporale tra i due interventi, senza considerare che l'interesse al mutamento di destinazione sarebbe sorto soltanto successivamente, anche in ragione di un sopravvenuto regolamento regionale sugli interventi di sostegno finanziario alle imprese commerciali.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la qualificazione dell'intervento edilizio, anche ai fini del contributo di costruzione, debba essere effettuata considerando la complessiva entità dell'intervento, senza consentire una parcellizzazione artificiosa fondata sulle diverse fasi dei lavori o sui diversi titoli edilizi utilizzati. Le opere interne di demolizione delle tramezze e il successivo mutamento di destinazione d'uso, considerati unitariamente, integrano una ristrutturazione edilizia leggera con cambio di destinazione d'uso, soggetta sia agli oneri di urbanizzazione sia alla quota del costo di costruzione. Il Collegio ha attribuito rilievo anche all'elemento temporale, rilevando che il mutamento di destinazione d'uso intervenuto entro pochi mesi dall'ultimazione dei lavori rendeva doverosa la riconsiderazione complessiva dell'intervento. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui la determinazione del contributo di costruzione costituisce espressione di un rapporto obbligatorio paritetico e può essere rideterminata dall'amministrazione, anche in senso sfavorevole al privato, entro il termine ordinario di prescrizione decennale. L'art. 19, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 conferma che, ove la destinazione d'uso venga modificata entro dieci anni dall'ultimazione dei lavori, il contributo è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione. Sono state ritenute irrilevanti le motivazioni soggettive della proprietaria e l'eventuale sopravvenienza del regolamento regionale, poiché la qualificazione giuridica dell'intervento dipende dai suoi elementi oggettivi. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in 2.000 euro oltre spese generali.

Norme richiamate

  • art. 16 d.P.R. 380/2001

    Il contributo di costruzione comprende, nei casi previsti, sia la quota relativa agli oneri di urbanizzazione sia quella commisurata al costo di costruzione.

  • art. 19, comma 3, d.P.R. 380/2001

    Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi precedenti, nonché di quelle nelle zone agricole previste dall'articolo 17, venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione.

    La modifica della destinazione d'uso entro dieci anni dall'ultimazione dei lavori comporta l'applicazione del contributo nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione.

  • art. 3, comma 1, lett. b, d.P.R. 380/2001

    Le opere di manutenzione straordinaria non possono comportare mutamenti della destinazione d'uso degli organismi edilizi.

  • art. 3, lett. d, d.P.R. 380/2001

    L'intervento unitariamente considerato è stato ricondotto alla ristrutturazione edilizia leggera con mutamento di destinazione d'uso.

  • art. 39, comma 2-bis, l.r. Liguria n. 16/2008

    Gli interventi di manutenzione straordinaria sono assoggettati alla sola componente del contributo relativa agli oneri di urbanizzazione, ove comportino un aumento del carico urbanistico in termini di superficie utile.

  • art. 133, comma 1, lett. f, c.p.a.

    Le controversie relative agli atti di determinazione del contributo di costruzione rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

  • art. 2946 c.c.

    La pretesa relativa alla rideterminazione del contributo di costruzione è soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    La disciplina dell'annullamento d'ufficio non si applica agli atti di determinazione del contributo di costruzione, privi di natura autoritativa.

  • art. 1, comma 1-bis, l. 241/1990

    Nel rapporto relativo alla determinazione del contributo di costruzione l'amministrazione agisce secondo norme di diritto privato.

Massime di principio

  • La qualificazione di un intervento edilizio ai fini della determinazione del contributo di costruzione deve avere riguardo alla sua complessiva entità oggettiva e non può essere elusa mediante la suddivisione dei lavori in fasi distinte o mediante l'utilizzo di titoli edilizi diversi.
  • Quando opere edilizie e successivo mutamento di destinazione d'uso, anche se formalmente oggetto di titoli separati, risultano collegati e temporalmente ravvicinati, l'amministrazione deve valutarli unitariamente per stabilire la corretta disciplina del contributo di costruzione.
  • Il mutamento della destinazione d'uso entro dieci anni dall'ultimazione dei lavori comporta, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, l'applicazione del contributo di costruzione nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione.
  • Gli atti di determinazione o rideterminazione del contributo di costruzione hanno natura non autoritativa e si collocano nell'ambito di un rapporto obbligatorio paritetico; l'amministrazione può pertanto correggere l'importo, anche in senso sfavorevole al privato, entro il termine ordinario di prescrizione decennale, senza applicazione dell'autotutela decisoria.

Come è indicizzato

MaterieContributo di costruzione e oneriQualificazione degli interventiAutotutela
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaEccesso di potere

Testo integrale

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