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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33611/2026 del 15/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputati)

La controversia

Gli imputati erano stati condannati, all’esito di giudizio abbreviato, per reati in materia di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, anche nell’ambito di un’associazione finalizzata al contrabbando. La Corte d’appello di Napoli aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, rideterminando le pene e riconoscendo, per tutti gli imputati, le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla recidiva quando contestata. I ricorsi hanno riguardato, a seconda delle posizioni, l’insussistenza dell’associazione, il superamento delle nuove soglie di punibilità introdotte dal d.lgs. n. 141 del 2024, l’aggravante della transnazionalità, l’applicazione della recidiva, il giudizio di comparazione tra circostanze, la continuazione, la motivazione della pena, la qualificazione giuridica di specifiche condotte, la dedotta duplicazione di imputazioni, il riconoscimento della particolare tenuità del fatto e la validità della sottoscrizione del ricorso. La Corte ha ribadito che il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una rivalutazione del merito probatorio: il vizio di motivazione deve risultare dal testo della sentenza, essere decisivo e specificamente correlato alla motivazione impugnata. Ha inoltre ritenuto configurabile l’associazione, rilevando che i quantitativi di tabacco oggetto delle operazioni erano ampiamente superiori alla soglia di 15 chilogrammi convenzionali prevista dalla disciplina sopravvenuta. Quanto all’aggravante della transnazionalità, ha ritenuto non scalfita la motivazione fondata sull’esistenza di un’organizzazione estera, su trasporti internazionali, siti di stoccaggio e strumenti di occultamento. I ricorsi di quasi tutti gli imputati sono stati dichiarati inammissibili. Il ricorso di Orabona Gabriele è stato accolto con rinvio per omessa motivazione sulle censure, non rinunciate, relative alla qualificazione giuridica dei fatti di cui ai capi D), Q) e T). Il ricorso di Pizzo Ciro è stato accolto limitatamente alla recidiva, ritenuta insussistente perché fondata su un fatto successivo a quelli giudicati, e al reato di cui al capo L), dichiarato estinto per prescrizione; è stato disposto il rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte ha annullato con rinvio la sentenza nei confronti di Orabona Gabriele, limitatamente ai reati di cui ai capi D), con esclusione della condotta del 26 gennaio 2017, Q) e T), disponendo un nuovo giudizio davanti ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli. Nei confronti di Pizzo Ciro ha annullato senza rinvio la sentenza quanto alla recidiva, che ha escluso, e quanto al reato di cui al capo L), dichiarato estinto per prescrizione; ha rinviato ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli per la rideterminazione della pena e ha dichiarato inammissibile il ricorso nel resto. Ha dichiarato inammissibili i ricorsi degli altri imputati, condannandoli al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro ciascuno alla Cassa delle ammende. La decisione è stata adottata il 25 giugno 2026.

Norme richiamate

  • art. 291-quater d.P.R. n. 43 del 1973

    La configurabilità dell’associazione finalizzata al contrabbando resta autonoma rispetto ai reati-fine, ma richiede che il programma associativo conservi carattere criminoso alla luce dei quantitativi di tabacco movimentati.

  • art. 291-bis d.P.R. n. 43 del 1973

    La disciplina previgente del contrabbando di tabacchi lavorati esteri è richiamata nel raffronto con la sopravvenuta disciplina sulle soglie di punibilità.

  • art. 84 d.lgs. n. 141 del 2024

    «chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali»

    La norma ha innalzato la soglia di rilevanza penale a oltre 15 chilogrammi convenzionali; nel caso concreto le operazioni riguardavano più casse di sigarette e superavano ampiamente tale soglia.

  • art. 86 d.lgs. n. 141 del 2024

    È richiamato quale disposizione che collega la nuova disciplina del reato-fine alla configurabilità dell’associazione finalizzata al contrabbando.

  • art. 39-quinquies d.lgs. n. 504 del 1995

    Definisce il chilogrammo convenzionale, individuato dalla Corte, per quanto rilevante, in 1.000 sigarette.

  • art. 61-bis c.p.

    L’aggravante della transnazionalità è stata ritenuta correttamente applicata sulla base di elementi relativi a un’organizzazione estera, trasporti internazionali e disponibilità di strutture e mezzi in più Paesi.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva richiede una valutazione non meramente automatica; nel caso di Pizzo Ciro è stata esclusa perché il precedente posto a fondamento dell’aggravante riguardava un fatto successivo a quelli oggetto del procedimento.

  • art. 81 c.p.

    La continuazione rientra nella valutazione discrezionale del giudice; la sua esclusione può essere motivata valorizzando differenze tra complici, luoghi, territori e gruppi criminali.

  • art. 132 c.p.

    La determinazione della pena e degli aumenti per i reati satellite appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e, per aumenti contenuti, può essere motivata sinteticamente.

  • art. 133 c.p.

    Per la pena e le circostanze è sufficiente il riferimento complessivo ai criteri di gravità del reato e capacità a delinquere, salvo che la pena sia significativamente superiore alla media edittale.

  • art. 157, comma 1, c.p.

    È stato applicato per determinare il termine ordinario di prescrizione del reato di cui al capo L).

  • art. 161, comma 2, c.p.

    È stato applicato per calcolare gli effetti delle sospensioni sul termine complessivo di prescrizione.

  • art. 129 c.p.p.

    In assenza di elementi evidenti per un proscioglimento nel merito, la Corte ha dichiarato l’estinzione per prescrizione del reato di cui al capo L).

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il vizio di motivazione deve essere interno al provvedimento, decisivo e specificamente indicato; non può consistere nella richiesta di una nuova valutazione delle prove.

  • art. 613 c.p.p.

    La sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un difensore non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori determina l’inammissibilità dell’impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione dell’inammissibilità.

Massime di principio

  • La sopravvenuta depenalizzazione o modifica delle soglie di punibilità dei reati-fine non determina automaticamente l’insussistenza dell’associazione finalizzata alla loro commissione: il giudice deve verificare se il programma associativo riguardi comunque condotte penalmente rilevanti secondo la disciplina vigente, considerando i quantitativi concretamente movimentati.
  • Per dimostrare il superamento di una soglia quantitativa di punibilità è legittimo valorizzare il contenuto complessivo delle intercettazioni, i sequestri e gli altri elementi probatori convergenti; la valutazione deve riguardare l’insieme degli indizi e non la loro isolata considerazione.
  • L’interpretazione criptica delle conversazioni intercettate è consentita quando il significato attribuito risulti dal contesto espressivo, ambientale e probatorio; in cassazione la diversa interpretazione è deducibile solo mediante la dimostrazione di un travisamento decisivo e incontestabile della prova.
  • Le conversazioni intercettate tra soggetti appartenenti alla stessa associazione, inconsapevoli della captazione, possono avere valore di prova diretta dei fatti condivisi all’interno del sodalizio e non sono assimilabili a dichiarazioni accusatorie provenienti da un soggetto terzo.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a reiterare doglianze già esaminate e respinte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata, oppure quando sollecita una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione deve essere interno alla sentenza, essenziale e decisivo; non sono sufficienti critiche alla persuasività, puntualità o condivisibilità della valutazione probatoria, né la prospettazione di una diversa lettura dei fatti.
  • Nella determinazione della pena, degli aumenti per la continuazione e del giudizio sulle circostanze, il giudice di merito dispone di ampia discrezionalità; quando la pena e gli aumenti sono contenuti, è sufficiente una motivazione sintetica fondata sulla gravità dei fatti, sulla personalità dell’imputato o sui criteri dell’art. 133 c.p.
  • La recidiva non può essere applicata sulla base di un precedente relativo a un fatto commesso successivamente ai reati oggetto del giudizio; in mancanza di altri precedenti idonei, la recidiva deve essere esclusa.
  • L’omessa motivazione su uno specifico motivo di appello non rinunciato determina l’annullamento con rinvio, quando la censura riguardi la qualificazione giuridica o altro punto decisivo della responsabilità.
  • La sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un difensore non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori comporta l’inammissibilità dell’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniElemento soggettivoCircostanze del reatoPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieAssociazione finalizzata al trafficoLieve entità
IstitutiConcorso di personeContinuazioneRecidivaPrescrizione del reatoOnere della prova

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