Sentenza n. 1839/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento - della nota del Comune di -OMISSIS- prot. n.-OMISSIS- del 2 settembre 2025, notificata in pari data, con la quale è stata disposta la revoca del «contributo economico per integrazione retta ospitalità di cui alla determinazione dirigenziale n. 718/2022» ed è stata chiesta la restituzione della somma di € 4.413,48, riconosciuta per le mensilità da gennaio a maggio 2025; - delle note del Comune di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 3 settembre 2025 e prot. n. 64514 del 4 settembre 2025, notificate in pari data,; nonché, quali atti presupposti, - della determina n. 718 del 9 marzo 2022; - della deliberazione di Consiglio comunale n. 25/2016 di «applicazione dell’isee alle prestazioni sociali agevolate erogate dal settore servizi sociali: individuazione criteri di accesso e fasce di contribuzione, ai sensi dell’art.2 del regolamento approvato con delibera consiliare n. 47/2015»; - del «Regolamento per l’applicazione dell’ISEE alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di -OMISSIS-», approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 47/2015, unitamente a quest’ultima; - nonché di ogni altro atto presupposto e/o conseguente e comunque connesso avente ad oggetto la partecipazione al costo del servizio di RSA fruito dal ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Revoca della compartecipazione comunale alla retta socio-assistenziale della RSA e richiesta di restituzione di € 4.413,48 per le mensilità da gennaio a maggio 2025; impugnati anche il regolamento comunale e gli atti generali che fissavano in € 12.000 la soglia ISEE per accedere al contributo
Esito
Favorevole al ricorrente (utente RSA)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, persona con disabilità grave, totalmente invalida e non autosufficiente, ospite di una RSA con retta giornaliera di € 69,50 (circa € 25.367,50 annui), percepiva un assegno di invalidità di € 667,36 mensili e una pensione di € 564,62 mensili; il suo ISEE socio-sanitario per il 2025 era pari a € 12.677,68. Dopo la richiesta di compartecipazione comunale, l’ente aveva comunicato il preavviso di rigetto e poi revocato il contributo, applicando la soglia di € 12.000 prevista dalla deliberazione consiliare n. 25/2016, oltre a chiedere la restituzione di € 4.413,48 già erogati. Con il primo motivo, il ricorrente deduceva che la soglia comunale e il criterio di esclusione violavano la disciplina statale dell’ISEE, parametro vincolante per accesso e compartecipazione alle prestazioni sociali agevolate, e contestava anche l’inclusione di entrate assistenziali esenti nel calcolo della contribuzione. Con il secondo motivo lamentava che la retta posta interamente a suo carico superava la capacità economica risultante dall’ISEE e comportava l’utilizzo dell’assegno di invalidità, escluso dal reddito disponibile ai fini ISEE ai sensi dell’art. 2-sexies d.l. n. 42/2016. Con il terzo motivo deduceva la violazione dell’art. 24, lett. g), l. n. 328/2000, perché la spesa gli impediva di conservare la quota minima destinata alle ulteriori necessità. Con il quarto motivo censurava la mancata motivazione della soglia di € 12.000. Con il quinto sosteneva che il diritto all’assistenza delle persone con disabilità non può essere compresso per esigenze di bilancio. Il Comune eccepiva l’irricevibilità per tardiva impugnazione del regolamento, delle deliberazioni e della determina del 2022, nonché l’inammissibilità per mancata impugnazione di una nota del febbraio 2025.
La decisione
Il TAR ha respinto tutte le eccezioni preliminari del Comune. Regolamento e deliberazioni generali non erano immediatamente lesivi e potevano essere impugnati con l’atto applicativo del 2 settembre 2025; la determina del 2022 aveva attribuito un beneficio favorevole e la compartecipazione doveva essere rinnovata annualmente previa presentazione dell’ISEE; la nota del febbraio 2025 era meramente istruttoria e non lesiva. Ha escluso la cessazione della materia del contendere nonostante la successiva rideterminazione favorevole del contributo, perché adottata in esecuzione della misura cautelare e priva di riconoscimento definitivo della fondatezza della pretesa. Nel merito ha accolto il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo, trattandoli congiuntamente: la disciplina statale ISEE, quale livello essenziale delle prestazioni, vincola i Comuni sia nell’accesso sia nella determinazione della compartecipazione; il Comune non può introdurre soglie o fasce che, come quella di € 12.000, escludano del tutto il contributo e addossino all’utente una retta annua di circa € 25.367,50, superiore sia all’ISEE di € 12.677,68 sia al reddito annuo complessivo. Ha inoltre ritenuto illegittimo il risultato per cui il ricorrente avrebbe dovuto utilizzare anche l’assegno di invalidità e non avrebbe potuto conservare risorse per le altre necessità, in contrasto con la tutela dei diritti delle persone inabili e con l’art. 24, lett. g), l. n. 328/2000. Le esigenze di equilibrio di bilancio non giustificano la compressione di prestazioni socioassistenziali riconducibili ai LEA e a diritti incomprimibili. Il quarto motivo, di carattere formale, è stato assorbito perché non avrebbe procurato un’utilità maggiore. Il TAR ha annullato gli atti impugnati, incluso il regolamento nella parte in cui rimetteva a una delibera consiliare la fissazione dei livelli ISEE e la deliberazione n. 25/2016 nella parte in cui fissava a € 12.000 la soglia per le persone con handicap permanente grave. Ha condannato il Comune alle spese, liquidate in € 2.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 2 d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159
Ed infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, anche di questo Tribunale, la disciplina ISEE «deve trovare necessariamente applicazione anche nell’ipotesi in cui, come nel caso che occupa, l’Amministrazione comunale piuttosto che derogare ai parametri ISEE pretenda di darvi attuazione attraverso la previsione di “fasce” sulla base delle quali diversamente modulare, fino a escludere, la propria compartecipazione alla retta di ricovero (in questi termini, Consiglio di Stato, sez. III, 13 aprile 2023, n. 3757)» (così T.A.R. Veneto, sez. III, 18 luglio 2025, n. 1272).
La disciplina ISEE vincola il Comune sia per l’accesso alle prestazioni agevolate sia per la determinazione della compartecipazione e non può essere elusa introducendo fasce che riducano o azzerino il contributo.
art. 117, comma 2, lett. m), Cost.
Tuttavia, tali previsioni sono illegittime poiché il descritto sistema di compartecipazione introdotto dal Comune si pone in violazione del parametro ISEE che secondo quanto indicato dall’art. 2, comma 1, d.P.C.M. n. 159 del 2013 costituisce livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. m), Cost..
La disciplina ISEE, in quanto riferita a un livello essenziale delle prestazioni, costituisce parametro vincolante per le amministrazioni comunali nella regolazione dell’accesso e della compartecipazione.
art. 2-sexies d.l. n. 42/2016, convertito in l. n. 89/2016
Ai sensi dell’art. 2 sexies, d.l. n. 42 del 2016, conv. in l. n. 89 del 2016, ai fini ISEE <<a) sono esclusi dal reddito disponibile di cui all’articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell’IRPEF>>.
I trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari percepiti in ragione della disabilità e non inclusi nel reddito complessivo IRPEF sono esclusi dal reddito disponibile ai fini ISEE; il Comune non può sostituire a tale disciplina criteri autonomi incompatibili.
art. 24, lett. g), l. n. 328/2000
Inoltre, il doversi fare carico dell’intero importo della retta impedisce al ricorrente anche di poter affrontare le spese ulteriori rispetto al pagamento della retta, in violazione di quanto previsto dall’art. 24, lett. g), legge n. 328 del 2000, che impone di conservare a favore del beneficiario della prestazione agevolata una quota pari almeno al 50% del reddito minimo di inserimento (pari nel 2025 ad € 3.992,10).
Nella determinazione della compartecipazione deve essere preservata al beneficiario la quota minima di risorse prevista dalla legge, così da consentirgli di sostenere spese ulteriori rispetto alla retta.
art. 74 c.p.a.
Ciò consente al Collegio di definire il giudizio con una sentenza ai sensi dell’art.74 c.p.a., rinviando ai numerosi precedenti della Sezione (ex multis, sentenze 25 ottobre 2024 n. 2496 e n. 2497), taluni dei quali già confermati in grado di appello (Consiglio di Stato, sez. III, 20 aprile 2022, n. 2979).
La controversia può essere definita con sentenza in forma semplificata quando la questione è già stata risolta da un orientamento giurisprudenziale consolidato.
Massime di principio
- L’ISEE è il parametro vincolante per valutare la capacità economica sia ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie agevolate sia ai fini della determinazione della compartecipazione al loro costo; il Comune non può introdurre criteri autonomi, derogatori o sostitutivi.
- È illegittima la disciplina comunale che, pur dichiarando di applicare l’ISEE, fissa soglie o fasce che escludono del tutto la compartecipazione per chi superi una determinata soglia, se il risultato è addossare all’utente una spesa eccedente la capacità economica risultante dall’ISEE.
- Le prestazioni socioassistenziali riconducibili ai livelli essenziali e correlate a diritti fondamentali delle persone con disabilità non possono essere sacrificate per esigenze di contenimento della spesa pubblica o di equilibrio di bilancio non adeguatamente dimostrate.
- I regolamenti e gli atti amministrativi generali sono impugnabili insieme all’atto applicativo quando non producono, da soli, una lesione diretta e immediata; l’interesse all’impugnazione sorge con l’adozione dell’atto che rende concreta la lesione.
- L’adozione di un provvedimento favorevole in esecuzione di un’ordinanza cautelare non determina, di per sé, la cessazione della materia del contendere, se il beneficio ha carattere provvisorio e non comporta un riconoscimento definitivo della pretesa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 25 set 2026Sentenza n. 15241/2026 - Roma, Sezione 5B
- Sentenza · 25 set 2026Sentenza n. 15242/2026 - Roma, Sezione 5B
- Sentenza · 25 set 2026Sentenza n. 1571/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 25 set 2026Sentenza n. 1572/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 25 set 2026Sentenza n. 1872/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 25 set 2026Sentenza n. 643/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →