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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38863/2024 del 22/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 10/06/2024 con cui il GIP ha respinto la domanda di riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati giudicati con tre distinte sentenze. Il ricorrente contestava la decisione sostenendo che le violazioni dell'art. 495 c.p. commesse tra il 2016 e il 2018 sono omogenee e riconducibili a un unico disegno criminoso (stesso modus operandi: dichiarazioni di generalità false per eludere controlli, dovendosi considerare la sua condizione priva di documenti), e che in due delle sentenze era già stato riconosciuto il vincolo della continuazione tra fatti simili; inoltre un reato era stato commesso in data molto prossima ad altro già riconosciuto in continuazione. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata.

La decisione

Il ricorso è stato accolto parzialmente. La Corte ha confermato la valutazione del GIP nella parte in cui ha escluso la continuazione tra i reati di natura diversa (art. 73 DPR 309/1990 e art. 337 c.p.) e quelli di analoga natura commessi nel 2020 rispetto a reati del 2018, per eterogeneità, distanza temporale e mancanza di elementi di un progetto unitario. Tuttavia la Corte ha ritenuto illogica e carente la motivazione del GIP rispetto alla mancata considerazione del precedente accertamento, in sede di cognizione (sentenza G.U.P. 13/07/2021 confermata dalla Corte d'appello di Palermo 22/09/2022), che aveva riconosciuto la continuazione tra più violazioni dell'art. 495 c.p. commesse tra il 23/08/2016 e il 24/11/2018. Poiché il GIP non ha motivato la sua diversa valutazione circa il reato del 21/11/2018 (incluso nella sentenza n. 814/2022), la Corte ha annullato l'ordinanza limitatamente al mancato riconoscimento della continuazione tra le due sentenze indicate e ha rinviato al GIP di Agrigento per un nuovo esame, con piena libertà valutativa ma obbligo di conformarsi al principio secondo cui deve essere motivata la disattesa valutazione rispetto al giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 495 cod. pen.

    La Corte riconosce che violazioni ripetute dello stesso tipo e con analoghe modalità possono essere considerate espressione di un disegno criminoso unitario e quindi unire i reati in continuazione quando emerge una programmazione comune; nel caso, alcuni fatti dal 2016 al 2018 erano già stati ritenuti in continuazione dal giudice di cognizione.

  • art. 337 cod. pen.

    I reati di natura diversa rispetto alle falsità (qui richiamati) possono, per eterogeneità delle fattispecie e diverse modalità organizzative e di preordinazione, escludere il vincolo della continuazione, se non sussistono elementi di un progetto unitario.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    I delitti connessi al traffico di sostanze stupefacenti richiedono diversa preordinazione e contesto rispetto alle violazioni concernenti dichiarazioni di generalità false; la distanza temporale e la diversa natura sostanziale possono rendere non credibile un unico disegno criminoso che abbracci reati di tale differente natura.

  • Principio giurisprudenziale sulla valutazione in sede esecutiva

    Sez. 1, n. 2867 del 08/11/2023 (dep. 2024), Rv. 285809

    Il giudice dell'esecuzione, quando ritiene di non accogliere la domanda di riconoscimento della continuazione rispetto a reati che in sede di cognizione erano stati dichiarati in continuazione, è tenuto a motivare specificamente la divergenza rispetto alla valutazione del giudice di merito; l'omessa motivazione configura vizio che legittima l'annullamento parziale e il rinvio.

Massime di principio

  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione è necessario dimostrare un disegno criminoso unitario: similarità delle condotte, modus operandi coerente, programmazione o reiterazione pianificata e prossimità temporale e spaziale tra i fatti.
  • La semplice ripetizione di reati simili non è sufficiente senza elementi che indichino una deliberazione iniziale o una progettazione unitaria; la distanza temporale e la diversità di natura dei reati pesano contro la continuazione.
  • Se un giudice di merito (in sede di cognizione) ha già riconosciuto la continuazione per fatti ricompresi nello stesso arco temporale, il giudice dell'esecuzione che intenda dissentire deve motivare espressamente le ragioni della diversa valutazione; il mancato confronto con la pronuncia di cognizione può comportare annullamento parziale e rinvio.
  • Nelle mosse difensive per far valere la continuazione è utile documentare elementi concreti di pianificazione (es. comunicazioni, ripetizione sistematica del comportamento, scopi unificanti come l'elusione dei controlli), mentre la presenza di reati di diversa natura richiede elementi più forti di collegamento per essere uniti.

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