Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 3739/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, ​del provvedimento di esclusione dal concorso per l’assunzione di 2059 Allievi Agenti della Polizia di Stato – Riservato VFP emesso il 19 marzo 2026, notificato in pari data, con il quale il ricorrente è stato dichiarato “non idoneo” e del verbale del 19 marzo 2026 con il quale la Commissione per gli Accertamenti Attitudinali, all’esito del colloquio collegiale, è pervenuta al giudizio definitivo di inidoneità attitudinale del ricorrente avendo conseguito una “media attitudinale di 10,250”, con conseguente esclusione dalla procedura concorsuale;

Giustizia amministrativa202606774

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso per giudizio di non idoneità attitudinale, fondato sulla valutazione della Commissione per gli Accertamenti Attitudinali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 19 marzo 2026 e il verbale della Commissione per gli Accertamenti Attitudinali, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha dedotto l'incongruità della motivazione del giudizio di inidoneità, la mancata corrispondenza tra gli esiti dei test attitudinali e i giudizi formulati nel colloquio, il contrasto tra gli accertamenti psicofisici e quelli attitudinali e l'incompatibilità del giudizio negativo con la propria esperienza militare.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha qualificato l'accertamento dei requisiti psico-attitudinali per il reclutamento nella Polizia di Stato come espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in presenza di macroscopico travisamento dei fatti, illogicità, incongruenza delle conclusioni o carenza di motivazione. Nei limiti propri della fase cautelare, ha ritenuto che il giudizio conclusivo di inidoneità fosse prima facie sufficientemente motivato, chiaro nell'indicare le ragioni della valutazione negativa, non manifestamente irragionevole e coerente con quanto rilevato dallo psicologo nel colloquio individuale. Ha inoltre ritenuto che i risultati sufficienti dei test, il giudizio positivo di idoneità psicofisica e la pregressa attività nelle Forze armate non dimostrassero una palese irragionevolezza o illogicità del giudizio attitudinale, anche alla luce dei precedenti richiamati. Non ravvisando il fumus necessario, ha negato la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati e ha compensato integralmente le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare; nel caso concreto non sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la sospensione degli atti impugnati.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato, insieme alla normativa europea in materia di protezione dei dati personali, quale base per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quali presupposti per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • La valutazione dei requisiti psico-attitudinali per il reclutamento nella Polizia di Stato costituisce esercizio di discrezionalità tecnica ed è sindacabile dal giudice amministrativo in presenza di macroscopico travisamento dei fatti, illogicità della valutazione, incongruenza delle conclusioni o carenza di motivazione.
  • In sede cautelare, un giudizio di inidoneità attitudinale è prima facie legittimo quando risulti sufficientemente motivato, chiaro nell'indicare le ragioni della valutazione negativa, non manifestamente irragionevole e coerente con gli accertamenti svolti durante il colloquio psicologico.
  • Il superamento dei test attitudinali, l'idoneità psicofisica e la pregressa esperienza nelle Forze armate non escludono di per sé un giudizio negativo di idoneità attitudinale e non dimostrano automaticamente la sua palese illogicità o irragionevolezza.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareDifetto di motivazioneEccesso di potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.