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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10176/2026 del 19/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'INPS ha richiesto alla società agricola il pagamento integrale dei contributi, negando l'applicazione dello sgravio contributivo agricolo previsto dall'art. 9, comma 5, L. n. 67/1988, come interpretato dall'art. 32, comma 7-ter, D.L. n. 69/2013, per i trimestri I e III del 2014. La cooperativa sosteneva di aver diritto all'agevolazione per l'attività di allevamento e sfruttamento del bestiame svolta dai soci in zone svantaggiate nell'ambito di rapporti di soccida e contestava, in particolare, la tesi dell'INPS sulla necessità di una congruità tra giornate lavorative dichiarate e quantitativi conferiti. La Corte d'appello aveva però accolto l'appello dell'INPS sul punto principale, ritenendo non provato il diritto allo sgravio per difetto di dimostrazione dell'effettività e consistenza dei conferimenti e della capacità produttiva degli allevamenti, confermando soltanto il capo favorevole alla cooperativa relativo alla cosiddetta soccida monetizzata. In Cassazione, la cooperativa ha dedotto: 1) violazione dell'art. 9, comma 5, L. n. 67/1988 e dell'art. 32, comma 7-ter, D.L. n. 69/2013, sostenendo che l'unico requisito è la provenienza del prodotto da zone svantaggiate e non la congruità delle giornate lavorative; 2) nullità per motivazione apparente sulla valutazione delle prove; 3) nullità per uso di una prova tardivamente prodotta dall'INPS in appello, in asserita violazione dell'art. 345 c.p.c.; 4) nullità per omessa pronuncia sulla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio. L'INPS ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, deducendo violazione della medesima disciplina agevolativa in relazione agli artt. 2170 e ss. c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente riconosciuto lo sgravio anche per la soccida monetizzata.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto sia il ricorso principale della cooperativa sia il ricorso incidentale dell'INPS. Ha ritenuto infondato il primo motivo principale perché, nel caso concreto, la Corte d'appello aveva correttamente applicato il principio per cui l'onere di provare i presupposti dello sgravio grava sul contribuente e aveva valorizzato le contestazioni analitiche dell'INPS sull'effettività degli allevamenti e dei conferimenti, senza che la cooperativa avesse fornito prova adeguata e specifica a confutarle. Ha dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile il secondo motivo, perché la motivazione della sentenza di merito era sufficiente e, per il resto, la censura mirava a rivalutare il merito probatorio. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, osservando che la decisione non era fondata sul documento asseritamente prodotto tardivamente; comunque il motivo era anche infondato, richiamando la possibilità per il giudice del lavoro di ammettere, in via eccezionale, prove indispensabili ex art. 437 c.p.c. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, perché il diniego della consulenza tecnica d'ufficio è una valutazione discrezionale del giudice di merito e non integra omessa pronuncia. Quanto al ricorso incidentale, lo ha respinto chiarendo che la soccida monetizzata incide solo sulle modalità di remunerazione del soccidario e non sui presupposti sostanziali dello sgravio contributivo, che dipendono dalla provenienza del prodotto da zone montane o svantaggiate. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per soccombenza reciproca; è stato inoltre dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 5, L. n. 67/1988

    "I premi e i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali..."

    La disposizione riconosce la riduzione contributiva per i datori di lavoro agricolo operanti in zone montane o agricole svantaggiate; nel caso delle cooperative, il beneficio si collega ai conferimenti di prodotto proveniente da tali zone.

  • art. 32, comma 7-ter, D.L. n. 69/2013 conv. in L. n. 98/2013

    "Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67... si interpreta nel senso che..."

    L'interpretazione autentica estende il beneficio alle cooperative e ai consorzi non operanti in zone svantaggiate o di montagna, purché il prodotto coltivato o allevato dai soci provenga da zone montane o svantaggiate e sia conferito alla cooperativa; il rilievo decisivo è la provenienza del prodotto.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È la norma processuale invocata per i motivi di violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È la norma processuale invocata per i motivi di nullità della sentenza e omessa pronuncia.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato come preclusione alla produzione di nuove prove in appello; la Corte rileva che la censura non era decisiva perché il documento contestato non era posto a fondamento della decisione.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per lamentare omessa pronuncia su una richiesta istruttoria; la Corte esclude la violazione perché la mancata ammissione della CTU non integra omessa pronuncia.

  • art. 437 c.p.c.

    Nel rito del lavoro consente, in via eccezionale, l'ammissione d'ufficio di prove indispensabili quando i fatti siano stati puntualmente allegati o contestati e vi siano elementi già acquisiti da approfondire.

  • artt. 2170 e ss. c.c.

    Richiamati nel ricorso incidentale in relazione alla disciplina della soccida e alla monetizzazione dell'accrescimento del bestiame; la Corte precisa che tale assetto negoziale incide solo sulla remunerazione del soccidario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Impone, in caso di rigetto dell'impugnazione, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È il parametro per determinare l'importo aggiuntivo del contributo unificato.

  • art. 5, d.lgs. n. 375/1993

    È richiamato solo incidentalmente nel passaggio sulla mancata denuncia annuale di alcuni allevamenti, profilo non oggetto di censura in cassazione.

Massime di principio

  • Nei giudizi aventi ad oggetto sgravi contributivi agricoli, l'onere di provare i presupposti di legge e la concreta spettanza del beneficio grava sul contribuente che lo invoca; se l'ente contesta analiticamente l'effettività dei conferimenti o della capacità produttiva, la parte deve offrire prova specifica e puntuale dei fatti costitutivi del diritto.
  • Per le cooperative e i consorzi agricoli, ai fini dello sgravio contributivo previsto dalla disciplina speciale, il requisito decisivo è la provenienza del prodotto da zone montane o svantaggiate e il successivo conferimento alla cooperativa; sono irrilevanti le modalità organizzative interne o la circostanza che la cooperativa non operi direttamente in tali zone, se la legge ne collega il beneficio alla provenienza del prodotto.
  • La soccida monetizzata incide soltanto sulle modalità di remunerazione del soccidario e non altera, di per sé, i presupposti sostanziali per il riconoscimento degli sgravi contributivi, che restano ancorati ai requisiti previsti dalla disciplina agevolativa.
  • La denuncia di motivazione apparente è infondata quando la sentenza di merito espone, pur sinteticamente, il percorso logico seguito e rende percepibile la ratio decidendi; non può invece trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.
  • La mancata ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio non integra omessa pronuncia, perché la CTU è mezzo istruttorio rimesso al potere discrezionale del giudice di merito; in cassazione è censurabile solo se la decisione risulti viziata da violazione di legge o da palese illogicità nei limiti consentiti dal sindacato di legittimità.
  • Nel rito del lavoro, l'ammissione d'ufficio di prove indispensabili in appello è eccezionale e presuppone fatti già puntualmente allegati o contestati, nonché la presenza di elementi già acquisiti che richiedano approfondimento.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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