Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 149/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600344

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: bando regionale per il conferimento di sedi farmaceutiche disponibili, nella parte in cui include la sede farmaceutica unica rurale del Comune di Cerzeto

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La titolare di una farmacia privata ha impugnato il decreto dirigenziale regionale che ha indetto il concorso pubblico per titoli ed esame per il conferimento di sedi farmaceutiche disponibili al privato esercizio, contestando l'inclusione tra tali sedi della sede farmaceutica unica rurale del Comune di Cerzeto. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell'efficacia dell'atto, oltre all'impugnazione degli atti presupposti, consequenziali o connessi. Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che le esigenze della ricorrente fossero apprezzabili favorevolmente e adeguatamente tutelabili mediante una sollecita definizione del giudizio di merito. Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., non ha quindi disposto la sospensione del provvedimento, ma ha fissato con ordinanza collegiale la discussione del ricorso nel merito al 15 dicembre 2026. L'ordinanza dà atto della sussistenza della giurisdizione e della competenza del TAR. Non è indicata una specifica regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 4 l. 362/1991

    Indizione di concorso pubblico regionale, per titoli ed esame, per il conferimento di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio

    La disposizione è richiamata quale base normativa del bando regionale impugnato; l'ordinanza non ne offre un'interpretazione sostanziale.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è esaminata nel quadro della tutela cautelare; il giudice applica il comma 10, ritenendo preferibile la sollecita fissazione della discussione di merito rispetto all'adozione di una misura cautelare.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Ritenuto che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito

    Quando le esigenze cautelari risultano adeguatamente tutelabili mediante una rapida definizione del merito, il giudice può fissare la discussione del ricorso nel merito senza adottare la sospensione richiesta.

Massime di principio

  • Quando le esigenze cautelari del ricorrente sono apprezzabili ma possono essere adeguatamente tutelate mediante una sollecita definizione del giudizio di merito, il giudice amministrativo può avvalersi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. e fissare rapidamente la discussione del merito, senza concedere la sospensione dell'atto impugnato.
  • L'ordinanza cautelare che si limita a fissare la discussione del ricorso nel merito non definisce la fondatezza delle censure sostanziali proposte contro l'atto amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieFarmacieTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.