Cassazione Penale, Sentenza n. 38436/2024 del 18/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: la ricorrente ha infatti rinunciato al ricorso con atto del 15/05/2024, avendo nel frattempo ottenuto la misura alternativa invocata. Per tale motivo la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, lett. d) c.p.p. Non sono state disposte condanne alle spese processuali né sanzioni pecuniarie, data la sopravvenuta mancanza di interesse.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da Alessandra Caputo, condannata con sentenza del 22/05/2014 (reato ex art. 648-bis c.p.). La ricorrente deduceva, tra l'altro, che l'ordinanza non aveva considerato due nuovi attestati di lavoro prodotti e che il difensore aveva dichiarato adesione all'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione Camere Penali.
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen.
Individua il reato per cui la ricorrente è stata condannata; nel provvedimento è citata come titolo della condanna, senza che la Corte sviluppi una specifica interpretazione della norma.
art. 591, lett. d) cod. proc. pen.
Applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso a causa della rinuncia del ricorrente e della sopravvenuta carenza di interesse; ne consegue la chiusura del procedimento senza condanna alle spese quando l'interesse viene meno.
Massime di principio
- La rinuncia espressa e valida del ricorrente rende inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse: il giudice non entra nel merito delle censure.
- Se il ricorrente ottiene nel frattempo la misura o il risultato per cui aveva proposto il ricorso, spesso perde l'interesse a proseguire e il procedimento viene dichiarato inammissibile.
- La sopravvenuta mancanza di interesse può evitare l'imposizione di spese processuali o sanzioni, purché la rinuncia sia effettiva e tempestiva.
- L'omissione di esame di nuovi documenti sollevata nel ricorso non può più essere valutata se il ricorrente rinuncia; chi intende far valere omissioni probatorie deve valutare se ritirare la rinuncia prima di depositarla.
- Questioni relative all'adesione del difensore a scioperi o astensioni dalle udienze non incidono sulla regola della rinuncia e della sopravvenuta carenza di interesse, salvo diversa incidenza processuale specifica.
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