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Sentenza

Sentenza n. 1019/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento: - della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2021/2022, pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it attraverso il portale www.universitaly.it in data 28 settembre 2021, nella quale l'odierna parte ricorrente risulta collocata oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria, pubblicati sul medesimo portale; - della schermata personale, pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it attraverso il portale www.universitaly.it in data 24 settembre 2021, attraverso la quale i partecipanti alla prova hanno potuto prendere visione del proprio elaborato, del proprio punteggio e della propria scheda anagrafica; - dell'elenco del 17 settembre 2021, pubblicato sul sito www.accessoprogrammato.miur.it attraverso il portale www.universitaly.it, riportante il punteggio dei candidati (con il solo codice etichetta) in elenchi suddivisi per singoli Atenei di svolgimento della prova, prima della graduatoria definitiva; - del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 25 giugno 2021, prot. n. 730, recante «Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2021/2022» e dei relativi allegati; - dell'Allegato A del menzionato D.M. n. 730/2021, riportante i «Programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, in Odontoiatria e Protesi Dentaria e in Medicina Veterinaria»; - ove occorra, di tutti gli allegati, ancorché di estremi non conosciuti, relativi ai programmi relativi ai quesiti del test di ammissione ai corsi di laurea suddetti; - dell'Allegato n. 1 al menzionato D.M., in tema di segretezza e anonimato della prova; - del Decreto adottato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero della Salute, del 25 giugno 2021, n. 742, e i relativi Allegati, avente ad oggetto la «Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2021/2022»; - del Decreto adottato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero della Salute, del 25 giugno 2021, n. 740, e i relativi Allegati, avente ad oggetto la «Definizione dei posti provvisori disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, (lingua italiana e lingua inglese)»; - del Decreto Ministeriale n.1067, adottato dal Ministero dell'Università e della Ricerca in data 17 agosto 2021, di concerto con il Ministero della Salute, recante la «Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria per i candidati UE ed non UE residenti in Italia a.a. 2021/2022»; - del Decreto Ministeriale n.1071, adottato dal Ministero dell'Università e della Ricerca in data 01 settembre 2021, di concerto con il Ministero della Salute, recante la «Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (lingua italiana e lingua inglese) per i candidati dei Paesi UE ed non UE residenti in Italia e per i candidati dei Paesi non UE»; - delle deliberazioni ex art. 3, comma 2, lett. a), b) e c), l. 2 agosto 1999, n. 264, adottate dagli Atenei e recanti la potenziale offerta formativa per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2021/2022, di contenuto allo stato non conosciuto; - delle deliberazioni ex art. 3, comma 2, lett. a), b) e c), l. 2 agosto 1999, n. 264, adottate dagli Atenei e recanti la potenziale offerta formativa per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2021/2022, di contenuto allo stato non conosciuto; - dei bandi di concorso delle Università per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'anno accademico 2021/2022; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrato ai candidati in data 3 settembre 2021, con particolare riferimento alle domande n. 2, 21, della matrice ministeriale, corrispondenti alle domande n. 11, 8 del compito di parte ricorrente; - della prova unica di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria a.a. 2021/2022 nella parte in cui il MUR non ha annullato al pari della domanda n. 56 della matrice ministeriale, anche le domande n. 2, 21, in quanto irrimediabilmente errate, corrispondenti alle domande n. 11, 8 del compito di parte ricorrente; - degli atti, non noti nei loro estremi, con i quali sono state predisposte le prove di esame e di tutta la documentazione di concorso, di cui agli Allegati al D.M. 730/2021; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2020/21; - degli atti con i quali è stato costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea; - dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula; - della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova; - ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di correzione delle prove redatti dal CINECA; - della scheda di valutazione della prova d'accesso espletata da parte ricorrente e pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.cineca.it attraverso il portale www.universitaly.it; - dell'atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l'anno accademico 2021/2022 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art.6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; - ove occorra, dell'Accordo assunto in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 04 agosto 2021, Rep. atti n. 148/CSR, in merito alla “Determinazione del fabbisogno per l'anno accademico 2020/2021, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, a norma dell'articolo 6 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche” e delle allegate Tabelle, in particolare delle stime riportate nella Tabella 1, riportante il fabbisogno formativo di medici chirurghi e odontoiatri; - di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione dell'odierna parte ricorrente, ancorché di contenuto incognito; e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione di parte ricorrente al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge;

Giustizia amministrativa202113396

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Nel corso del giudizio il ricorrente ha depositato, con nota del 13 ottobre 2025 ritualmente notificata, una dichiarazione di rinuncia al ricorso. Il TAR, richiamati gli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a., ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti né la domanda di ammissione o quella risarcitoria. Le spese di lite sono state compensate in considerazione dell'andamento del giudizio.

TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria nazionale e atti della procedura di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'a.a. 2021/2022, inclusi il bando ministeriale, i quesiti della prova e gli atti connessi

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, collocato oltre l'ultimo posto utile e quindi non ammesso ai corsi, ha impugnato la graduatoria nazionale, gli scorrimenti, la propria scheda e il punteggio, i decreti ministeriali relativi alle modalità della prova e alla definizione dei posti disponibili, gli atti universitari di determinazione dell'offerta formativa, i bandi degli atenei, gli atti di predisposizione e correzione della prova e la prova stessa, contestando plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere. In particolare, ha censurato alcuni quesiti della prova di ammissione del 3 settembre 2021, ritenuti irrimediabilmente errati, nonché la disciplina della segretezza e dell'anonimato della prova e la determinazione dei posti disponibili. Ha chiesto l'annullamento degli atti, l'ammissione al corso e, in subordine, il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 30 c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio per rinuncia.

  • art. 84 c.p.a.

    Disciplina la rinuncia al ricorso; la rinuncia ritualmente effettuata ha condotto alla dichiarazione di estinzione del giudizio.

  • art. 30 c.p.a.

    Indicato dal ricorrente quale fondamento della domanda risarcitoria subordinata, non esaminata a seguito dell'estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, quando ritualmente dichiarata e notificata, determina l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 84 c.p.a., senza che il giudice debba esaminare i motivi di illegittimità o le domande sostanziali proposte.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la regolazione delle spese può essere effettuata mediante compensazione in ragione dell'andamento complessivo del processo.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo

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