Cassazione Penale, Ordinanza n. 00448/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 2 maggio 2024, deducendo un unico motivo attinente alla ricostruzione e alla valutazione del fatto, nonché all'apprezzamento del materiale probatorio. Dal testo emerge che la vicenda riguardava l'accertamento della destinazione allo spaccio di sostanza stupefacente: la Corte di appello aveva riformato la decisione assolutoria del Tribunale, valorizzando il rinvenimento dell'armamentario tipico dello spacciatore e la mancata giustificazione del possesso da parte dell'imputato, che si era avvalso della facoltà di non rispondere. Il ricorrente ha quindi contestato in sostanza la tenuta della motivazione e la lettura delle prove.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo investisse valutazioni di merito riservate alla Corte di appello, la cui motivazione è stata giudicata congrua, adeguata e priva di vizi logici, fondata su corretti criteri di inferenza e su una motivazione rafforzata rispetto alla sentenza assolutoria di primo grado. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, determinata equitativamente in euro 3.000.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del fatto o del compendio probatorio quando la sentenza impugnata presenti una motivazione congrua, logica e coerente con le risultanze istruttorie.
- La riforma in senso sfavorevole di una precedente assoluzione può reggere in cassazione quando la Corte di appello abbia offerto una motivazione rafforzata, cioè specificamente critica della decisione assolutoria e sorretta da un percorso argomentativo completo ed esaustivo.
- La destinazione allo spaccio può essere desunta da un insieme di indici fattuali convergenti, inclusi il rinvenimento di elementi tipici dell'attività di spaccio e la mancata giustificazione del possesso del materiale rinvenuto.
- La facoltà dell'imputato di non rispondere non impedisce al giudice di valorizzare, ai fini probatori, la mancata spiegazione del possesso di elementi indicativi della destinazione illecita, purché l'apprezzamento complessivo sia non illogico.
Come è indicizzato
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