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Sentenza

Sentenza n. 9437/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'ottemperanza alla sentenza n. 544/2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Velletri, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Falcione, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 5874/2023, pubblicata in data 09/04/2025, notificata in data 03/07/2025, passata in giudicato; nonché con richiesta di: - fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202514718

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Velletri, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto a un incarico di supplenza e condannato il Ministero al risarcimento dei danni

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, protrattasi anche dopo la notificazione della sentenza in forma esecutiva e il suo passaggio in giudicato, della sentenza n. 544/2025 del Tribunale ordinario di Velletri. Tale pronuncia aveva accertato il diritto della docente a ottenere, per l'anno scolastico 2023/2024, un incarico di supplenza a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche per la classe di concorso B017 presso un istituto scolastico di Zagarolo, incarico illegittimamente attribuito a un docente collocato nelle GPS in posizione inferiore e con minor punteggio. La sentenza del giudice ordinario aveva inoltre condannato il Ministero al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. La ricorrente ha chiesto anche la fissazione di una penalità di mora per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza eccepire l'avvenuto adempimento né giustificare l'inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'Amministrazione non aveva dimostrato di aver adempiuto alle obbligazioni derivanti dal giudicato e non aveva fornito alcuna giustificazione dell'inerzia. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, con facoltà di delega e senza compenso, incaricandolo di provvedere all'esecuzione entro 120 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione, previa richiesta della ricorrente. È stata accolta anche la domanda di penalità di mora, considerato il significativo ritardo: l'astreinte decorrerà soltanto dall'eventuale inottemperanza ai termini fissati nel dispositivo ed è stata determinata nella misura degli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.200,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può imporre una penalità di mora per ogni successiva violazione o inosservanza del giudicato o per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la penalità è stata fissata nella misura degli interessi legali sulla somma dovuta e con decorrenza dall'eventuale inottemperanza ai termini assegnati.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991

    La sentenza del giudice ordinario richiamata nel giudizio di ottemperanza aveva disposto interessi legali e rivalutazione nei limiti previsti dalla norma.

  • D.M. 55/2014

    I parametri sono stati utilizzati per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, facendo riferimento ai parametri per l'esecuzione mobiliare.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione non dimostra l'avvenuto adempimento delle obbligazioni derivanti da un giudicato e non offre alcuna giustificazione dell'inerzia, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'obbligo di esecuzione e assegnare un termine per adempiere.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare un commissario ad acta, anche con facoltà di delega, affinché provveda all'esecuzione del giudicato dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e previa richiesta della parte interessata.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere disposta quando il ritardo nell'esecuzione del giudicato sia significativo; la sua decorrenza può essere differita all'eventuale inosservanza dei termini stabiliti dal giudice e la misura può essere parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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