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Ordinanza

Ordinanza n. 3057/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, (sezione terza), 18 maggio 2026, n. 583, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202605895

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lombardia che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro gli avvisi di pagamento e l'applicazione del meccanismo a due vie previsto dall'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Lombardia deducendo, in sostanza, l'erroneità della valutazione cautelare incentrata sulla dubbia giurisdizione del giudice amministrativo con riguardo agli avvisi di pagamento. La controversia coinvolgeva l'applicazione del cosiddetto meccanismo a due vie previsto anche dall'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022 e la sua compatibilità con il diritto dell'Unione europea. Il TAR non aveva esaminato la rilevanza, ai fini della decisione, delle questioni unionali, né verificato se il caso concreto rientrasse nell'ambito dei nuovi rinvii pregiudiziali già disposti dal Consiglio di Stato in relazione alla normativa nazionale sul tetto ai ricavi nel mercato all'ingrosso dell'energia elettrica.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare ai soli fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a., riformando l'ordinanza del TAR. Ha rilevato che la compatibilità del meccanismo a due vie con il diritto unionale presenta una complessità tale da attenere al merito e da richiedere un più ampio quadro istruttorio. Ha inoltre evidenziato la necessità di stabilire se l'applicazione del meccanismo nel caso concreto rientri nel perimetro dei nuovi rinvii pregiudiziali, nonostante la successiva sentenza della CGUE, in ragione della non rigorosa sovrapponibilità delle questioni e dell'assenza di una giurisprudenza unionale consolidata. Le esigenze cautelari, riferite al recupero di somme mediante compensazione, sono state ritenute adeguatamente tutelabili attraverso la celere fissazione dell'udienza di merito, senza una misura cautelare sostanziale ulteriore. La segreteria è stata incaricata di trasmettere l'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione del merito. Spese riservate al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    accoglie l’appello cautelare ai soli fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente di accogliere la domanda cautelare disponendo la sollecita fissazione dell'udienza di merito, quando tale misura è sufficiente a tutelare le esigenze cautelari.

  • art. 15-bis d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito nella l. 28 marzo 2022, n. 25

    Prevede il meccanismo a due vie e il tetto sui ricavi nel mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, la cui compatibilità con il diritto dell'Unione deve essere valutata nel merito.

  • regolamento (UE) n. 2022/1854

    È richiamato quale parametro del quadro unionale rilevante per valutare la legittimità della disciplina nazionale sul tetto ai ricavi.

  • art. 267 TFUE

    Richiamato indirettamente attraverso i rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Massime di principio

  • Quando la questione di compatibilità con il diritto dell'Unione di un meccanismo regolatorio complesso richiede un più ampio quadro istruttorio, essa appartiene alla valutazione del merito e non può essere adeguatamente definita nella sola fase cautelare.
  • In presenza di esigenze cautelari connesse al recupero di somme mediante compensazione, il giudice può accordare tutela ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. disponendo la celere fissazione dell'udienza di merito, senza adottare una sospensione sostanziale dell'atto.
  • La precedente pronuncia della Corte di giustizia non esclude necessariamente l'interesse a ulteriori rinvii pregiudiziali quando le questioni sottoposte non siano rigorosamente sovrapponibili e non si sia ancora formata una giurisprudenza unionale consolidata.
  • Il giudice cautelare deve considerare, ai fini della tutela interinale e della fissazione del merito, anche la rilevanza delle questioni di diritto dell'Unione prospettate in relazione all'atto amministrativo controverso.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiGiurisdizione e ripartoTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePrimato del diritto UE e disapplicazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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