Sentenza n. 343/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Brescia sulla domanda di nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale con scadenza il 2 aprile 2025, aveva presentato il 26 marzo 2025 domanda di rilascio del nulla osta per la conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato. Ha dedotto l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione, sostenendo che il procedimento avrebbe dovuto concludersi entro sessanta giorni ai sensi dell’art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, con rilascio del nulla osta anche in assenza, entro tale termine, delle informazioni della Questura sugli elementi ostativi, ai sensi del comma 5.01. In subordine, ha sostenuto che, anche applicando il termine di centottanta giorni previsto per il procedimento di conversione del permesso stagionale, il termine sarebbe comunque scaduto il 26 settembre 2025. Nel corso del procedimento l’amministrazione aveva inviato il preavviso di rigetto del 22 ottobre 2025; il ricorrente aveva integrato la documentazione richiesta, ma alla proposizione del ricorso il procedimento non risultava ancora concluso. Successivamente, l’amministrazione ha comunicato che, a seguito del parere positivo dell’Ispettorato territoriale del lavoro del 15 dicembre 2025, lo Sportello Unico aveva convocato il ricorrente e il datore di lavoro per la definizione del procedimento e l’inoltro della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per cessata materia del contendere, poiché, nelle more del giudizio, l’amministrazione aveva compiuto gli atti necessari alla definizione del procedimento, convocando il ricorrente e il datore di lavoro dopo l’acquisizione del parere positivo dell’Ispettorato territoriale del lavoro. Il difensore del ricorrente ha riconosciuto in camera di consiglio la cessazione della materia del contendere e ha chiesto la liquidazione delle spese secondo la soccombenza virtuale. Il Collegio ha disposto preliminarmente la regolarizzazione della procura alle liti. Le spese sono state compensate per un terzo e, per il residuo, poste a carico dell’amministrazione resistente, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge e spese generali del 15%.
Norme richiamate
art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998
Richiamato quale fondamento della domanda di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale.
art. 22, comma 5, d.lgs. 286/1998
Indicato dal ricorrente quale disposizione che fissa il termine di sessanta giorni per il rilascio del nulla osta.
art. 22, comma 5.01, d.lgs. 286/1998
qualora, nel termine indicato al comma 5, non sono state acquisite dalla questura le informazioni relative agli elementi ostativi di cui al presente articolo
Invocato dal ricorrente per sostenere che il nulla osta dovesse essere rilasciato anche qualora, entro il termine di sessanta giorni, non fossero state acquisite le informazioni della Questura sugli elementi ostativi.
art. 74 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata.
Massime di principio
- Quando, nelle more di un giudizio avverso il silenzio, l’amministrazione definisce il procedimento o compie gli atti necessari alla sua conclusione, viene meno l’interesse alla decisione sull’azione avverso il silenzio e il ricorso può essere dichiarato improcedibile per cessata materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte abbia determinato la necessità del giudizio e l’esito sostanziale della controversia.
- In un procedimento amministrativo di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, la convocazione dell’interessato e del datore di lavoro, successiva all’acquisizione del parere positivo dell’Ispettorato territoriale del lavoro, costituisce attività amministrativa diretta alla definizione del procedimento e all’inoltro della richiesta del nuovo permesso di soggiorno.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 9 mar 2026Sentenza n. 526/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 mar 2026Sentenza n. 527/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 mar 2026Sentenza n. 528/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 mar 2026Sentenza n. 529/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 mar 2026Sentenza n. 530/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 mar 2026Sentenza n. 531/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →