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Sentenza

Sentenza n. 7644/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quinta, n. 6401 del 9 aprile 2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202603750

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. V, n. 6401 del 9 aprile 2026, che aveva accolto la domanda di tre ricorrenti e declinato la competenza territoriale per gli altri, incluso l’odierno appellante

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Nel giudizio di primo grado numerosi soggetti appartenuti ai ruoli delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare avevano chiesto l’accertamento del diritto a includere nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita il beneficio dei sei scatti stipendiali e la condanna dell’INPS al pagamento dei relativi importi. Il TAR ha accolto la domanda per tre ricorrenti e declinato la competenza territoriale per gli altri in favore dei TAR delle circoscrizioni di residenza. L’appellante ha impugnato tale capo sostenendo che la competenza dovesse radicarsi presso il giudice della sede dell’amministrazione asseritamente autrice dell’omissione e che, in un ricorso collettivo relativo all’interpretazione di un’unica norma da parte di un ente nazionale, operasse un principio di attrazione per concentrare la trattazione. L’INPS ha chiesto il rigetto, deducendo che per le controversie sul trattamento di fine servizio dei soggetti in quiescenza rileva la residenza del ricorrente e che il ricorso collettivo non può derogare alla competenza territoriale inderogabile. In camera di consiglio l’appellante ha dichiarato di non avere più interesse all’appello e di voler riassumere il giudizio davanti al TAR competente.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha precisato che il capo sulla competenza, contenuto in una sentenza che aveva anche deciso nel merito per alcuni ricorrenti, era autonomo e scindibile; era quindi corretta l’impugnazione con appello ai sensi dell’art. 105, comma 2, c.p.a., anziché con regolamento di competenza. Non ha deciso nel merito la questione del criterio di competenza territoriale, poiché l’appellante ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione. In applicazione del principio dispositivo e degli artt. 35, comma 1, lett. c), 85, comma 9, e 38 c.p.a., ha dichiarato l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese e gli onorari del grado sono stati compensati per la peculiarità della vicenda, la definizione in rito e il corretto comportamento processuale delle parti.

Norme richiamate

  • art. 105, comma 2, c.p.a.

    Conseguentemente l’impugnazione è stata correttamente effettuata tramite appello ai sensi dell’art. 105, comma 2, c.p.a., anziché con regolamento di competenza ai sensi dell’art. 16 del medesimo codice.

    Quando una sentenza decide nel merito per alcuni ricorrenti e contiene, per altri, un capo autonomo e scindibile sulla competenza, tale capo va impugnato con appello ai sensi dell’art. 105, comma 2, c.p.a., non con regolamento di competenza.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    Ciò posto, nel caso di specie Dario Rizzo ha rappresentato inequivocabilmente di non aver più interesse alla coltivazione dell’appello, sicché il Collegio non può che dare atto della sopravvenuta carenza d’interesse al gravame e conseguentemente, in forza del combinato disposto degli articoli 35, comma 1, lettera c), 85, comma 9, e 38 c.p.a., dichiararlo improcedibile.

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità dell’impugnazione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Ciò posto, nel caso di specie Dario Rizzo ha rappresentato inequivocabilmente di non aver più interesse alla coltivazione dell’appello, sicché il Collegio non può che dare atto della sopravvenuta carenza d’interesse al gravame e conseguentemente, in forza del combinato disposto degli articoli 35, comma 1, lettera c), 85, comma 9, e 38 c.p.a., dichiararlo improcedibile.

    La dichiarazione inequivoca di sopravvenuta mancanza di interesse alla prosecuzione del gravame conduce, nel quadro normativo richiamato, alla sua improcedibilità.

  • art. 38 c.p.a.

    Ciò posto, nel caso di specie Dario Rizzo ha rappresentato inequivocabilmente di non aver più interesse alla coltivazione dell’appello, sicché il Collegio non può che dare atto della sopravvenuta carenza d’interesse al gravame e conseguentemente, in forza del combinato disposto degli articoli 35, comma 1, lettera c), 85, comma 9, e 38 c.p.a., dichiararlo improcedibile.

    La disposizione concorre, nel caso deciso, con gli artt. 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, c.p.a. a fondare la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo la parte conserva, fino a quando la causa è trattenuta per la decisione, la disponibilità dell’azione: può dichiarare di non avere più interesse alla decisione o rinunciare espressamente al ricorso; il giudice prende atto di tale scelta e dichiara l’improcedibilità, senza sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
  • Quando una sentenza decide nel merito per alcuni ricorrenti e declina la competenza per altri, la statuizione sulla competenza può costituire un capo autonomo e scindibile; se la pronuncia è complessivamente una sentenza, tale capo è impugnabile con appello ai sensi dell’art. 105, comma 2, c.p.a., anziché con regolamento di competenza.

Come è indicizzato

MaterieAppelloEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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