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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21882/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente denunciava vizio di motivazione: la Corte d'appello aveva confermato la condanna per furto aggravato (allaccio diretto alla rete ENEL) con l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 (su cose destinate a pubblico servizio). Avendo la moglie, giudicata separatamente, ottenuto l'estinzione del reato per prescrizione con sentenza passata in giudicato, il ricorrente sosteneva che il giudice d'appello avrebbe dovuto adeguarsi al giudicato favorevole alla moglie, escludere l'aggravante n. 7 e, conseguentemente, dichiarare estinto il reato per prescrizione anche nei suoi confronti

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il giudicato ha efficacia preclusiva solo nei confronti del medesimo imputato e non vincola giudici in procedimenti contro altri imputati sullo stesso fatto; ha altresì precisato che il presunto contrasto riguarda valutazioni giuridiche dei fatti e non legittima la revisione. Ha confermato che l'ipotesi di furto aggravato su cosa destinata a pubblico servizio rimane procedibile d'ufficio (ferma l'eccezione prevista dal d.lgs. n.150/2022 per le "cose esposte alla pubblica fede"). Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Norma sul furto: la fattispecie base di furto è stata applicata in relazione all'allaccio diretto per impossessamento di energia elettrica

  • art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.

    Circostanza aggravante invocata (furto commesso su cose destinate a pubblico servizio) ritenuta sussistente dai giudici e causa della procedibilità d'ufficio

  • d.lgs. n. 150 del 2022 (riforma art. 624 cod. pen.)

    se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numero 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede

    Ai sensi della riforma, la procedibilità diventa d'ufficio quando ricorre una delle circostanze di cui al n.7 dell'art.625, con l'eccezione delle cose esposte alla pubblica fede; nel caso esaminato l'aggravante relativa a cose destinate a pubblico servizio mantiene la procedibilità d'ufficio

  • art. 238 bis cod. proc. pen.

    Consente l'acquisizione in dibattimento di sentenze irrevocabili, ma richiede che tali sentenze siano valutate secondo le regole probatorie (artt. 197 e 192, comma 3, c.p.p.), senza attribuire loro efficacia vincolante tra imputati diversi

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che consente di irrogare sanzioni pecuniarie per ricorsi dichiarati inammissibili o infondati; applicata per la condanna al pagamento di euro 3.000,00

Massime di principio

  • Il giudicato penale ha efficacia vincolante solo nei confronti del medesimo imputato e non impedisce ai giudici di accertare nuovamente i fatti in processi contro altri imputati relativi allo stesso episodio
  • La presenza di una sentenza passata in giudicato favorevole a un coimputato non obbliga il giudice a conformarsi nella valutazione dell'aggravante rispetto a un diverso imputato; differenze nella valutazione giuridica dei medesimi fatti non costituiscono di per sé motivo di revisione
  • Se il fatto è aggravato da circostanze che lo rendono procedibile d'ufficio (es. furto su cose destinate a pubblico servizio), il procedimento può proseguire anche se altri coimputati hanno ottenuto estinzione per prescrizione in sedi separate
  • In casi analoghi è opportuno utilizzare gli strumenti processuali adeguati: acquisizione in dibattimento di sentenze irrevocabili (art. 238 bis c.p.p.) per valutazione probatoria, o istanze di ricusazione/istanze preliminari se fondate su elementi probatori concreti che incidono sull'imputato specifico
  • La Corte di cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso per manifesta infondatezza e comminare sanzioni economiche ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; dunque i motivi di ricorso devono essere sostanzialmente fondati e basati su profili processuali o di diritto applicabile al medesimo imputato

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