Direttiva 2004/13
Direttiva 2004/13/CE della Commissione, del 29 gennaio 2004, che modifica la direttiva 2002/16/CE sull'uso di taluni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2004/13/CE modifica la direttiva 2002/16/CE sui derivati epossidici nei materiali a contatto con alimenti. La modifica principale consiste nella proroga fino al 31 dicembre 2005 dell’autorizzazione temporanea per il BADGE. Viene inoltre chiarito il regime transitorio per i materiali già posti in contatto con alimenti prima del 1° marzo 2003, consentendo che la data di riempimento sia sostituita da un’altra indicazione che permetta comunque di risalire a tale data.
Proroga al 31 dicembre 2005 dell’autorizzazione temporanea per l’uso di BADGE in materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti e chiarimento delle modalità di identificazione dei prodotti transitori esclusi.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in quanto destinatari della direttiva, e incide sulla disciplina dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari disciplinati dalla direttiva 2002/16/CE. Riguarda in particolare l’uso e/o la presenza di taluni derivati epossidici, segnatamente BADGE, nonché il regime transitorio per materiali e oggetti ricoperti di rivestimenti di superficie e per gli adesivi posti in contatto con alimenti prima del 1° marzo 2003. Restano fermi i collegamenti con la disciplina generale di etichettatura e indicazione della data di conservabilità minima di cui alla direttiva 2000/13/CE.
Direttiva 2004/13/CE: modifica della disciplina sui derivati epossidici nei materiali a contatto con alimenti
La direttiva 2004/13/CE della Commissione interviene sulla direttiva 2002/16/CE relativa all’uso di taluni derivati epossidici nei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. L’intervento è motivato, secondo i considerando, dall’esigenza di attendere ulteriori dati tossicologici sul BADGE e di chiarire il regime transitorio applicabile a taluni materiali già immessi in contatto con alimenti prima del 1° marzo 2003.
Obiettivi della modifica
L’atto persegue due finalità principali: da un lato prorogare di un anno l’autorizzazione temporanea per il BADGE, dall’altro rendere più chiaro il sistema di identificazione dei materiali e oggetti esclusi dal divieto transitorio perché già in contatto con alimenti prima della data rilevante. La Commissione richiama il parere del comitato scientifico per l’alimentazione umana e la consultazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare come base tecnica della scelta normativa.
Proroga del termine per il BADGE
L’articolo 1, punto 1, modifica l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2002/16/CE, sostituendo la data del 31 dicembre 2004 con quella del 31 dicembre 2005. In termini sostanziali, la misura consente la prosecuzione temporanea dell’uso e/o della presenza del BADGE nei materiali e oggetti interessati fino alla nuova scadenza, in attesa della presentazione e valutazione di nuovi dati tossicologici.
Regime transitorio per materiali e oggetti già in contatto con alimenti
Con l’articolo 1, punto 2, viene sostituito integralmente l’articolo 5 della direttiva 2002/16/CE. La nuova norma stabilisce che gli articoli 2, 3 e 4 non si applicano ai materiali e oggetti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, lettere b) e c), che siano stati posti in contatto con i prodotti alimentari prima del 1° marzo 2003.
Tali prodotti possono continuare a essere immessi sul mercato a condizione che:
- la data di riempimento figuri sugli stessi;
- in alternativa, la data di riempimento possa essere sostituita da un’altra indicazione, purché consenta di individuare la data di riempimento.
La direttiva chiarisce inoltre che la data di riempimento deve essere fornita su richiesta alle autorità competenti e a chiunque sia incaricato del controllo del rispetto delle prescrizioni normative.
Coordinamento con la disciplina sull’etichettatura alimentare
Il nuovo articolo 5, paragrafo 2, precisa che il regime transitorio non pregiudica le prescrizioni della direttiva 2000/13/CE. I considerando spiegano che, per evitare ambiguità, la data di riempimento può essere sostituita anche dalla data di conservabilità minima o da altra indicazione, come il numero di lotto, purché esista un collegamento idoneo a risalire sempre alla data di riempimento.
Recepimento e obblighi per gli Stati membri
L’articolo 2 impone agli Stati membri di conformarsi alla direttiva entro e non oltre il 29 gennaio 2005. Gli Stati membri devono:
- adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
- trasmettere immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni;
- inviare una tabella di corrispondenza tra le misure nazionali e la direttiva;
- inserire un riferimento alla direttiva nelle disposizioni di recepimento, oppure corredarle di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale;
- comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 dispone che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 individua negli Stati membri i destinatari dell’atto.
Implicazioni pratiche per i professionisti
Per avvocati e commercialisti operanti nel settore alimentare e dei materiali a contatto con alimenti, la direttiva ha rilievo soprattutto sotto tre profili: proroga temporanea della commercializzazione/uso di taluni materiali contenenti BADGE fino al 31 dicembre 2005; necessità di garantire la tracciabilità dei materiali transitori immessi prima del 1° marzo 2003; coordinamento tra disciplina speciale dei materiali a contatto con alimenti e normativa generale sull’etichettatura e sulla conservazione minima dei prodotti alimentari.
Disposizioni principali
Proroga dell’autorizzazione temporanea per il BADGE
L’articolo 1, punto 1, sostituisce nell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2002/16/CE la data del 31 dicembre 2004 con il 31 dicembre 2005. Ne consegue che l’uso e/o la presenza di BADGE nella fabbricazione di materiali e oggetti destinati a contatto con alimenti può continuare ad essere ammesso fino a tale nuova scadenza, in attesa di ulteriori dati tossicologici e della valutazione dell’EFSA.
Regime transitorio per materiali e oggetti già in contatto prima del 1° marzo 2003
L’articolo 1, punto 2, sostituisce l’articolo 5 della direttiva 2002/16/CE. Le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 non si applicano ai materiali e oggetti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, lettere b) e c), posti in contatto con i prodotti alimentari prima del 1° marzo 2003. Tali materiali e oggetti possono essere immessi sul mercato solo se la data di riempimento figura sugli stessi.
Sostituzione della data di riempimento con altre indicazioni
La nuova formulazione dell’articolo 5 consente che la data di riempimento sia sostituita da un’altra indicazione, purché consenta di individuare la data di riempimento. I considerando chiariscono che tale indicazione può essere, in particolare, la data di conservabilità minima o un numero di lotto, a condizione che vi sia un collegamento che permetta sempre di risalire alla data di riempimento.
Obblighi di esibizione alle autorità competenti
La data di riempimento deve essere fornita su richiesta alle autorità competenti e a chiunque sia preposto al controllo del rispetto delle prescrizioni della direttiva. Si tratta di un obbligo funzionale alla tracciabilità e all’effettività dei controlli.
Rapporto con la direttiva 2000/13/CE
Il nuovo articolo 5, paragrafo 2, precisa che la deroga transitoria non ostacola le prescrizioni della direttiva 2000/13/CE. Il regime speciale sui materiali a contatto con alimenti deve quindi coordinarsi con la disciplina generale dell’etichettatura dei prodotti alimentari.
Termine di recepimento e obblighi procedurali degli Stati membri
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro e non oltre il 29 gennaio 2005 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, trasmettendo immediatamente alla Commissione il testo delle misure e una tabella di corrispondenza. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 29 gen 2004Direttiva 2004/14
- direttiva · 20 gen 2004Direttiva 2004/5
- direttiva · 20 gen 2004Direttiva 2004/6
- direttiva · 20 gen 2004Direttiva 2004/7
- direttiva · 10 feb 2004Direttiva 2004/15
- direttiva · 11 feb 2004Direttiva 2004/12
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →