Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09195/2026 del 10/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione in Cassazione della sentenza della Corte d'appello di Brescia che aveva respinto la domanda di estradizione promossa dalla Repubblica Popolare Cinese per il reato di omicidio doloso del 4 ottobre 1995. Il ricorso denunciava: (i) violazioni procedurali per mancata comunicazione alla rappresentanza cinese della requisitoria del Procuratore Generale e del decreto di fissazione dell'udienza per la decisione, nonché per rifiuto di partecipazione all'udienza camerale nonostante richiesta del Consolato in data 29/09/2025; (ii) carenza di legittimazione e di condizione di reciprocità contestate dalla difesa dell'estradando; (iii) presunta tardività dell'impugnazione per parte cinese. Inoltre la controversia verteva sul bilanciamento tra il divieto di estradizione previsto dall'art. 698, comma 2, c.p.p. (pena di morte nel diritto straniero) e le rassicurazioni dello Stato richiedente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha stabilito che: (a) la condizione di reciprocità richiesta dall'art. 702 c.p.p. richiede una garanzia di prestazione sostanzialmente "equivalente" e può essere provata anche da dichiarazioni ufficiali dell'Ambasciata; le note inviate dalla rappresentanza cinese tramite il Ministero della Giustizia sono state ritenute idonee a dimostrare la reciprocità; (b) la legittimazione del Sottobureau di Gaocheng a rappresentare lo Stato richiedente non può essere sindacata sulla base della normativa interna italiana se tale organo è investito di poteri secondo l'ordinamento dello Stato estero, e la conferma dell'Ambasciata ha assunto valore assorbente; (c) l'intervento dello Stato richiedente nella procedura d'estradizione è facoltativo e semplificato: basta manifestare la volontà di partecipare, e l'unica formalità espressamente richiesta dall'art. 702 c.p.p. (per assumere la veste di parte) è la nomina di un avvocato abilitato al patrocinio in Italia; (d) la Corte d'appello ha illegittimamente negato la partecipazione alla camera di consiglio nonostante la tempestiva richiesta del Consolato (29/09/2025), omettendo la notificazione prevista dall'art. 704, comma 1, c.p.p.; tale omissione ha prodotto la nullità della decisione sull'estradizione; (e) la mancata conoscenza della decisione da parte della rappresentanza estera impedisce il decorso del termine di impugnazione nei suoi confronti, ragion per cui il ricorso per cassazione proposto è stato ritenuto tempestivo. La Corte ha altresì chiarito che solo quando la rappresentanza estera nomina un avvocato nel corso dell'udienza camerale essa assume la qualità di parte processuale e può proporre autonomo ricorso per cassazione; altrimenti la sua posizione è quella di "persona interessata" con diversi limiti di impugnazione. In conclusione la sentenza della Corte d'appello è stata annullata per nullità derivante dall'omessa notificazione/negazione di partecipazione e la vicenda è stata rimessa per nuovo esame nel rispetto delle garanzie procedurali.

Norme richiamate

  • art. 698, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede il divieto assoluto di estradizione quando il reato richiesto sia punito con la pena di morte nello Stato richiedente, salvo i casi di sentenza irrevocabile diversa o commutazione; la Corte ha rilevato che questo era il motivo di rifiuto in primo grado ma non è stato decisivo per la Cassazione rispetto alle questioni procedurali sollevate

  • artt. 701-706, cod. proc. pen. (in particolare artt. 702, 703, 704, 706)

    Disciplina la procedura d'estradizione passiva: art.702 consente la facoltà di intervento dello Stato richiedente (con nomina di un avvocato per assumere la veste di parte); art.703 regola la requisitoria del Procuratore Generale e la notificazione dell'avviso di deposito; art.704 impone la notifica del decreto di fissazione dell'udienza (a pena di nullità) anche al rappresentante dello Stato richiedente che abbia manifestato volontà di partecipare; art.706 consente allo Stato richiedente di proporre ricorso per cassazione (ma la Corte interpreta che l'autonomia di ricorso spetti a chi abbia assunto la veste di parte nominando un avvocato). La Corte ha applicato queste norme affermando flessibilità formale nell'intervento ma obbligo di comunicazione quando la volontà di partecipare è stata manifestata

  • art. 703, comma 5, cod. proc. pen.

    Stabilisce l'obbligo di notificare l'avviso di deposito della requisitoria e degli atti anche al rappresentante dello Stato richiedente che abbia tempestivamente manifestato la volontà di partecipare; la Corte ha ritenuto che tale comunicazione può essere omessa se la richiesta perviene dopo il deposito della requisitoria, ma non è questo il caso in cui la manifestazione è stata tempestiva

  • art. 704, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede che il decreto di fissazione dell'udienza vada notificato, a pena di nullità, anche al rappresentante dello Stato richiedente quando questi abbia manifestato volontà di partecipare; la Corte ha ritenuto l'omessa notificazione causa di nullità della decisione

  • art. 706, cod. proc. pen.

    Attribuisce allo Stato richiedente la facoltà di ricorrere per cassazione contro la decisione sull'estradizione; la Corte ha precisato che tale potere di autonoma impugnazione spetta però solo se lo Stato ha assunto la veste di parte processuale tramite nomina di un avvocato

  • art. 127, cod. proc. pen.

    Disciplina il procedimento in camera di consiglio e le notificazioni alle parti e persone interessate; la Corte ha ritenuto applicabile per relationem il modello di garanzie del contraddittorio quando la decisione è adottata in camera di consiglio

  • art. 585, cod. proc. pen.

    Regola il decorso dei termini di impugnazione per i provvedimenti emessi in camera di consiglio (dies a quo dalla comunicazione/notifica dell'avviso di deposito); la Corte ha affermato che il termine non decorre rispetto allo Stato richiedente se non è ricevuta la comunicazione prevista

  • art. 10 del Trattato di estradizione Italia-Cina (7 ottobre 2010) e legge di ratifica L. 24/09/2015, n.161

    Prevede che lo Stato richiesto decida secondo il proprio diritto interno e informi prontamente lo Stato richiedente della decisione; il trattato non garantisce di per sé il diritto di partecipazione del richiedente al procedimento interno, lasciando tale disciplina al diritto interno degli Stati; la Corte ha richiamato questa disposizione per sottolineare la natura eventuale della partecipazione

  • art. 6, L. 24/09/2015, n.161 (ratifica Trattato)

    Individua il Ministero degli Affari Esteri come autorità designata per la trasmissione delle richieste fra Stati; la Corte ha osservato che tale norma riguarda i rapporti diplomatici e non può limitare la legittimazione delle autorità dello Stato estero a intervenire nella procedura secondo il proprio ordinamento

  • art. 708, cod. proc. pen.

    Regola gli adempimenti esecutivi e le informazioni dovute dal Ministero della Giustizia allo Stato richiedente; citato in relazione agli effetti della notificazione/irrevocabilità della decisione

  • art. 175, cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione ai termini per la restituzione o per l'impugnazione; la Corte ha osservato che i termini di impugnazione non possono decorrere senza la comunicazione formale alla rappresentanza estera

Massime di principio

  • La partecipazione dello Stato richiedente alla procedura di estradizione passiva è facoltativa e disciplinata in modo semplificato: è sufficiente la manifestazione esplicita dell'interesse a partecipare; la nomina di un avvocato è l'unica formalità prevista per assumere la veste di parte processuale
  • La condizione di reciprocità richiesta dall'art. 702 c.p.p. richiede equivalenza sostanziale delle garanzie e può essere provata anche tramite dichiarazioni ufficiali della rappresentanza diplomatica dello Stato estero, senza necessità di riferimenti normativi formali nella comunicazione
  • La mancata comunicazione all'eventuale rappresentante dello Stato richiedente del decreto di fissazione dell'udienza (art. 704, comma 1) quando questi ha tempestivamente manifestato la volontà di partecipare determina nullità della decisione camerale sull'estradizione
  • La mera richiesta di informazioni o la domanda generica non equivalgono a una manifestazione di volontà di partecipare alla procedura; per attivare gli obblighi di cancelleria (notifiche e termini) occorre una dichiarazione esplicita di voler partecipare
  • Solo la rappresentanza estera che, dopo aver ricevuto la notificazione e aver nominato un avvocato abilitato, assume la veste di parte processuale e può proporre autonomo ricorso per cassazione; in assenza di nomina il ruolo è quello di "persona interessata" con limiti di impugnazione
  • Il rispetto delle regole di comunicazione e dei termini è essenziale per la certezza del decorso dei termini di impugnazione: l'omessa notifica verso la rappresentanza estera sospende l'efficacia del dies a quo dell'impugnazione nei confronti dello Stato richiedente

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.