Cassazione Penale, Sentenza n. 46467/2023 del 17/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Rinvio pregiudiziale posto dal G.u.p. del Tribunale di Cuneo in relazione alla questione di competenza territoriale: la difesa aveva sostenuto che il reato di cui all'art. 12, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (agevolazione/trasferimento di migranti) si sarebbe consumato nel circondario di Milano, dove avrebbe avuto inizio l'attività illegale, e quindi non nella circoscrizione di Cuneo dove il procedimento era in corso. Il G.u.p., procedendo in rito abbreviato, ha rimesso gli atti alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen. per la risoluzione pregiudiziale della questione
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale e ha disposto la restituzione degli atti al giudice di merito. La decisione motiva che il nuovo istituto del rinvio ex art. 24-bis cod. proc. pen. richiede che la questione di competenza sia effettivamente controversa e susciti un serio dubbio motivato nel giudice di merito; il giudice che rimette gli atti deve operare una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza e prospettare l'impossibilità di risolvere la questione con i normali criteri ermeneutici. Nel caso di specie il G.u.p. non ha prospettato alcuna problematica o incertezza interpretativa e, anzi, la soluzione adottata era quella dell'incompetenza del giudice procedente, soluzione che avrebbe dovuto essere formalizzata con pronuncia declinatoria piuttosto che con rinvio pregiudiziale. La Corte sottolinea inoltre che il rinvio è idoneo a preservare la stabilità del giudizio quando il giudice nutre dubbi e tende a rigettare l'eccezione, non quando la ritenga fondata
Norme richiamate
art. 12, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Norma sostanziale che disciplina il reato contestato (agevolazione/trasferimento di migranti); la questione di competenza territoriale riguardava dove si era consumata l'attività illecita prevista da tale articolo
art. 458 cod. proc. pen.
Riferimento al rito abbreviato con cui il G.u.p. procede nel dibattimento dell'imputato
art. 24-bis cod. proc. pen.
Norma di nuovo conio che introduce il rimedio del rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione per le questioni di competenza territoriale rilevate o eccepite; la Corte ha chiarito i presupposti di ammissibilità del rinvio (serio dubbio, motivazione, non manifesta infondatezza)
art. 4 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Atto normativo che ha introdotto l'istituto del rinvio pregiudiziale; richiamato dalla Corte per ricostruire il quadro di disciplina e la finalità del rimedio
legge di delegazione n. 134 del 27 settembre 2021, art. 13, comma 1, lett. n
Riferimento al mandato legislativo che giustificava l'introduzione di strumenti volti a semplificare e velocizzare il procedimento penale; usato per spiegare la ratio dell'art. 24-bis
art. 21, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la riproposizione o rilevazione dell'eccezione di incompetenza da parte delle parti; l'art. 24-bis si colloca in rapporto con questo disposto
artt. 30 e 32 cod. proc. pen.
Norme che regolano i conflitti di giurisdizione e competenza; la procedura prevista dall'art. 24-bis è modellata, in via adattata, su tali meccanismi
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176
Riferimento alla possibilità di trattare in forma scritta la materia, modalità seguita nel procedimento davanti alla Corte
Massime di principio
- Il rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando il giudice di merito nutre un serio e motivato dubbio sulla propria competenza e non quando ritiene l'eccezione fondata: in quest'ultimo caso la via corretta è la pronuncia declinatoria
- Il giudice che dispone il rinvio deve operare una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della questione e spiegare perché i consueti canoni interpretativi non consentono di decidere il caso; la mera asserzione di controversia non è sufficiente
- La funzione del rinvio è preventiva e tende a evitare lo svolgimento inutile del processo quando vi sia il rischio di successiva caducazione per incompetenza non rilevata: dunque è privilegiato quando il giudice tenda a rigettare l'eccezione ma vi siano dubbi interpretabili diversamente
- Il rinvio non sostituisce gli ordinari mezzi di tutela (impugnazione, declinatoria, denuncia di conflitto) e non deve trasformare la decisione del giudice di merito in un non liquet finalizzato al trasferimento automatico degli atti in Cassazione
- Se una parte solleva tempestivamente l'eccezione di incompetenza e il giudice la ritiene fondata, occorre dichiarare l'incompetenza con sentenza declinatoria; l'uso improprio del rinvio in tale ipotesi può essere dichiarato inammissibile
- Il giudice deve motivare con specificità la scelta di ricorrere al rinvio pregiudiziale, documentando l'esistenza di seri contrasti interpretativi o di incertezze giurisprudenziali che rendono opportuna la decisione di Cassazione
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