Sentenza n. 605/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento -del decreto di irricevibilità prot. 0088209 dell’11.12.2025 cat. A.11/Irr. n. 174/2025 del QUESTORE DI RAVENNA, notificato l’1.2.2026, con riferimento alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata il 7.10.2025, oltre che di tutti gli altri atti presupposti, conseguenti e comunque pertinenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di irricevibilità della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi dell'art. 27 d.lgs. 286/1998
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, dipendente di un'impresa con sede in Albania, era stato distaccato in Italia per esigenze produttive connesse all'esecuzione di commesse in appalto presso cantieri di Ravenna. Dopo l'ingresso in Italia con passaporto biometrico, aveva presentato al SUI della Prefettura la richiesta di nulla osta, trasmettendo la documentazione contrattuale e la dichiarazione di distacco, e aveva inviato alla Questura la domanda di permesso di soggiorno per distacco ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. d), del d.lgs. 286/1998. La Questura aveva tuttavia dichiarato irricevibile l'istanza, ritenendo applicabile la disciplina ordinaria del permesso per lavoro subordinato e rilevando la mancata presentazione della domanda allo Sportello unico entro otto giorni dall'ingresso, l'utilizzo di un modulo non conforme, l'incompetenza della Questura a ricevere direttamente l'istanza e l'assenza del contratto di soggiorno. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 7 e 10-bis l. 241/1990, dell'art. 97 Cost., il difetto di contraddittorio e di motivazione, sostenendo che il preavviso di rigetto avrebbe consentito di chiarire la natura della domanda. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 5, comma 5, e 27, comma 1, d.lgs. 286/1998, nonché degli artt. 9, 35, 36 e 40 d.P.R. 394/1999, l'erronea qualificazione della domanda, il difetto di istruttoria, la contraddittorietà della motivazione e l'abnormità del provvedimento, evidenziando che era stato richiesto uno speciale titolo di soggiorno per lavoratori dipendenti da datori esteri temporaneamente trasferiti in Italia per l'esecuzione di appalti, non il permesso ordinario per lavoro subordinato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, richiamando un proprio precedente relativo a una fattispecie praticamente identica. Ha ritenuto che l'istanza fosse specificamente diretta a ottenere il titolo previsto dall'art. 27 del d.lgs. 286/1998 e non un ordinario permesso per lavoro subordinato. La disciplina dell'art. 27, comma 1, lett. i), del Testo unico immigrazione, integrata dall'art. 40, comma 13, d.P.R. 394/1999, regola infatti in modo speciale l'impiego in Italia di lavoratori alle dipendenze di imprese estere per la realizzazione di opere o la prestazione di servizi oggetto di appalti, prevedendo modalità diverse da quelle del lavoro subordinato ordinario. Poiché l'Amministrazione ha qualificato erroneamente la domanda e ha fondato l'irricevibilità su requisiti propri della diversa disciplina ordinaria, la motivazione del provvedimento è stata ritenuta inconferente. Il TAR ha inoltre censurato la mancata comunicazione dei motivi ostativi, poiché il contraddittorio procedimentale avrebbe consentito di evidenziare e correggere l'errore di qualificazione. Il provvedimento è stato annullato, con obbligo per l'Amministrazione di riesaminare l'istanza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, eventualmente attivando previamente il contraddittorio procedimentale qualora ritenga di non poterla accogliere immediatamente. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 27, comma 1, d.lgs. 286/1998
Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri: … i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 1655 del codice civile, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie.
Prevede una disciplina speciale per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro esteri, temporaneamente trasferiti in Italia per l'esecuzione di prestazioni oggetto di appalto.
art. 40, comma 13, d.P.R. 394/1999
Nell'ambito di quanto previsto all'articolo 27, comma 1, lettera i), del testo unico, è previsto l'impiego in Italia, di gruppi di lavoratori alle dipendenze, con regolare contratto di lavoro, di datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero, per la realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi oggetto di contratti di appalto stipulati con persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere residenti in Italia ed ivi operanti. In tali casi il nullaosta al lavoro da richiedersi a cura dell'appaltante, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dell'opera o alla prestazione del servizio, previa comunicazione, da parte del datore di lavoro, agli organismi provinciali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nel settore interessato. L'impresa estera deve garantire ai propri dipendenti in trasferta sul territorio italiano lo stesso trattamento minimo retributivo del contratto collettivo nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari, nonché il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Disciplina le modalità speciali di nulla osta, visto e permesso di soggiorno per gruppi di lavoratori dipendenti da imprese estere impiegati in Italia nell'esecuzione di appalti.
art. 7 l. 241/1990
È richiamato in relazione alla necessità del contraddittorio procedimentale; la sentenza valorizza la possibilità che il confronto con l'interessato consenta di chiarire la corretta qualificazione dell'istanza.
art. 10-bis l. 241/1990
La mancata comunicazione dei motivi ostativi è illegittima quando avrebbe consentito all'interessato di segnalare e superare l'errore dell'Amministrazione nella qualificazione della domanda.
artt. 9, 35 e 36 d.P.R. 394/1999
Sono richiamati dal provvedimento amministrativo per la disciplina ordinaria della domanda di permesso per lavoro subordinato; tale disciplina non è stata ritenuta applicabile alla domanda speciale per distacco nell'ambito di appalti.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Richiamato tra le disposizioni la cui violazione è stata dedotta dal ricorrente; il testo non espone una specifica interpretazione autonoma della norma.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio, sentite le parti.
Massime di principio
- La domanda di permesso di soggiorno presentata da lavoratori dipendenti da un datore di lavoro estero, temporaneamente trasferiti in Italia per l'esecuzione di opere o servizi oggetto di appalto, deve essere esaminata secondo la disciplina speciale dell'art. 27 d.lgs. 286/1998 e dell'art. 40, comma 13, d.P.R. 394/1999, e non secondo la disciplina ordinaria del permesso per lavoro subordinato.
- È illegittimo dichiarare irricevibile una domanda speciale per distacco applicando requisiti, modalità di presentazione e presupposti propri della diversa procedura ordinaria per lavoro subordinato.
- L'Amministrazione deve qualificare la domanda in base al suo oggetto sostanziale e alla documentazione prodotta; l'erronea qualificazione dell'istanza determina l'inconferenza della motivazione del provvedimento adottato sulla base della disciplina errata.
- Quando l'erronea qualificazione della domanda può essere chiarita o superata mediante le osservazioni dell'interessato, la mancata comunicazione dei motivi ostativi viola il contraddittorio procedimentale e vizia il provvedimento conclusivo.
- L'annullamento del provvedimento di irricevibilità fondato sull'erronea applicazione della disciplina impone all'Amministrazione il riesame dell'istanza entro il termine stabilito dal giudice, con previa attivazione del contraddittorio qualora permangano motivi ostativi.
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