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Sentenza

Sentenza n. 9417/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto del Questore di Roma del 30 ottobre 2025, notificato il 9 marzo 2026, di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti lungo periodo (carta di soggiorno) n. -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202605011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di Roma di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, chiedendone l'annullamento previa sospensione e domandando anche il risarcimento dei danni. Ha dedotto la violazione e l'erronea applicazione degli artt. 9, commi 4, 7 e 10, 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, degli artt. 2, 3, 27 e 29 Cost. e dell'art. 8 CEDU, nonché il difetto di motivazione e l'eccesso di potere per motivazione insufficiente, incongrua e infondata. In particolare, ha contestato che la revoca fosse fondata automaticamente sui precedenti penali, senza adeguata considerazione della pericolosità attuale e concreta, della durata del soggiorno e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo. L'Amministrazione ha motivato il provvedimento richiamando cinque condanne definitive, quattro delle quali per reati in materia di stupefacenti, un'ulteriore condanna, un procedimento penale per un reato commesso durante la detenzione e un precedente avviso orale, oltre alla detenzione fino all'8 agosto 2025. Ha inoltre valutato la storia del soggiorno in Italia, l'assenza di coniuge e figli, la convivenza con i familiari e la limitata documentazione reddituale lecita.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza resa ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Ha ritenuto che l'art. 9, comma 7, lett. c), del d.lgs. n. 286/1998 consenta la revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo quando vengano meno le condizioni per il rilascio previste dal comma 4, tra cui l'assenza di pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel caso concreto il Questore non si è limitato a rilevare l'esistenza di precedenti penali o di reati ostativi, ma ha formulato un giudizio complessivo e prognostico sulla pericolosità attuale e concreta, fondato sulla gravità, reiterazione e attualità delle condotte, sulla detenzione recente e sulla commissione di un reato durante la reclusione. L'Amministrazione ha inoltre considerato la durata del soggiorno e gli elementi di inserimento sociale, familiare e lavorativo, ritenendoli recessivi rispetto all'allarme sociale e alla mancata integrazione nelle regole del Paese ospitante. È stato quindi escluso qualsiasi automatismo derivante dalle condanne per stupefacenti e ritenuto ragionevole il bilanciamento degli interessi compiuto dal Questore. È stata respinta anche la domanda risarcitoria, sia per l'infondatezza della pretesa principale sia perché formulata genericamente e senza allegazione degli elementi costitutivi della responsabilità. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998

    Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto (...) di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto, altresì, della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero

    La valutazione della pericolosità deve essere complessiva e prognostica e deve considerare, oltre alle condanne, la durata del soggiorno e l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.

  • art. 9, comma 7, lett. c), d.lgs. n. 286/1998

    Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 (...) è revocato: (...) c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4

    La sopravvenuta mancanza delle condizioni previste per il rilascio, inclusa l'assenza di pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, legittima la revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998

    La condanna, anche non definitiva e compresa quella applicata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per i reati previsti dall'art. 380, commi 1 e 2, c.p.p. costituisce circostanza ostativa al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita in camera di consiglio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 30 c.p.a.

    La domanda risarcitoria è stata respinta perché infondata e genericamente formulata, senza allegazione degli elementi costitutivi della responsabilità.

Massime di principio

  • La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è legittima quando vengano meno le condizioni previste per il rilascio, compresa l'assenza di pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
  • La valutazione della pericolosità dello straniero non può risolversi nel mero automatismo derivante dall'esistenza di una condanna penale, ma deve consistere in un giudizio complessivo e prognostico, fondato sulla gravità, attualità e reiterazione delle condotte e sugli ulteriori elementi rilevanti.
  • Nella decisione sulla revoca del permesso UE di lungo periodo il Questore deve considerare anche la durata del soggiorno e l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero; tali elementi possono tuttavia risultare recessivi rispetto alla gravità e alla reiterazione delle condotte illecite e all'allarme sociale concretamente determinato.
  • Una domanda di risarcimento del danno proposta contro l'amministrazione deve allegare e dimostrare gli elementi costitutivi della responsabilità; la formulazione generica della pretesa ne giustifica il rigetto.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazioneRisarcimento del danno da attività amministrativa

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