Sentenza n. 6428/2026 - Roma, Sezione 5
per l’esecuzione della Sentenza n. 1417/2025 del 04.02.2025 del Tribunale di Roma Sezione Lavoro, NRG 35594/2023 notificata tramite PEC in data 04.02.2025, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, relativa alla ricostruzione della carriera e al pagamento delle differenze retributive
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Ufficio Scolastico Regionale Lazio alla sentenza passata in giudicato del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro. Tale pronuncia aveva accertato il diritto della docente all'esatta ricostruzione della carriera, con computo giuridico ed economico degli anni di servizio pre-ruolo, al conseguente riconoscimento degli incrementi stipendiali previsti dal contratto collettivo e alla corresponsione delle differenze retributive maturate e non prescritte, quantificate in euro 14.797,56 oltre accessori. La ricorrente ha inoltre chiesto l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione del giudicato e la fissazione di una penalità di mora. L'Amministrazione si è costituita con un atto di mero stile, senza fornire chiarimenti o documentazione sull'avvenuta esecuzione della sentenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei termini indicati in motivazione, rilevando che l'Amministrazione non aveva dato esecuzione alla sentenza passata in giudicato e non aveva fornito elementi idonei a dimostrare l'adempimento o l'esistenza di sopravvenienze ostative. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo giudiziale entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale perdurante inadempimento ha nominato commissario ad acta, senza facoltà di delega e senza compenso, il direttore generale competente del Ministero, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. Il TAR ha altresì applicato l'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., disponendo una penalità di mora in caso di ritardo nell'esecuzione, da calcolarsi in misura corrispondente agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e decorrente dall'eventuale scadenza infruttuosa dei termini fissati. Le spese sono state poste a carico dell'Amministrazione e liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
per conseguire l'attuazione (tra l’altro) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento, da parte della pubblica amministrazione, dell'obbligo di conformarsi al giudicato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare una penalità di mora; nel caso concreto, la penalità è stata prevista per l'eventuale ritardo nell'esecuzione, commisurandola agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e facendola decorrere dalla scadenza infruttuosa dei termini assegnati.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la pubblica amministrazione non adempie all'obbligo di conformarsi al comando giudiziale nel caso concreto.
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente allega l'inadempimento e l'amministrazione non fornisce chiarimenti o documentazione sull'esecuzione del giudicato, né indica sopravvenienze ostative, il giudice può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine perentorio.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, individuando l'organo competente a dare esecuzione al giudicato e stabilendo un termine decorrente dalla scadenza di quello assegnato all'amministrazione.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere disposta per l'eventuale ritardo nell'esecuzione del giudicato, con decorrenza successiva all'inutile scadenza dei termini fissati dal giudice e con quantificazione parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 754/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 120/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 121/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 122/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 123/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 844/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →