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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29802/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un procedimento cautelare in cui a una indagata sono stati applicati gli arresti domiciliari dal GIP di Brescia, misura poi confermata dal Tribunale del riesame. La difesa ha impugnato l'ordinanza del riesame deducendo, in sintesi, tre profili: 1) incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia, sostenendo che la competenza dovesse radicarsi altrove e che il giudice del riesame non potesse limitarsi a recepire la qualificazione del pubblico ministero, dovendo verificare autonomamente il locus commissi delicti dei fatti di riciclaggio contestati; 2) violazione dell'obbligo di autonoma valutazione e carenza di motivazione sulla gravità indiziaria, lamentando che il GIP bresciano avesse fondato la misura su un richiamo per relationem alle ordinanze cautelari di altri giudici dichiaratisi incompetenti, senza un vero vaglio individualizzato della posizione della ricorrente; 3) insussistenza e difetto di attualità del pericolo di reiterazione, sostenendo che i fatti fossero risalenti, che mancassero elementi concreti di rischio attuale e che gli arresti domiciliari fossero comunque inidonei, perché le condotte sarebbero state poste in essere tramite telefoni o strumenti telematici e non mediante spostamenti fisici della persona. La Cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi e aspecifico il terzo, ritenendo corrette la determinazione della competenza per connessione, la motivazione per relationem del giudice competente e la valutazione del pericolo cautelare; ha quindi rigettato il ricorso e condannato la ricorrente alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l'ordinanza del Tribunale di Brescia che aveva respinto il riesame e mantenuto gli arresti domiciliari. Ha ritenuto corretta l'individuazione della competenza territoriale di Brescia in ragione della connessione tra i reati contestati, con prevalenza del delitto più grave di riciclaggio contestato a Brescia nel periodo 8-30 aprile 2025. Ha inoltre escluso la nullità del provvedimento cautelare per difetto di autonoma valutazione, affermando che il giudice competente può motivare per relationem quando i fatti e la contestazione restano invariati e il provvedimento consenta di ricostruire l'iter logico seguito. Quanto al pericolo di reiterazione, ha reputato la censura inammissibilmente diretta a ottenere una rivalutazione del merito, osservando che il Tribunale aveva motivato in modo congruo sulla gravità delle condotte, sulla struttura del circuito illecito e sull'idoneità degli arresti domiciliari a fronteggiare il rischio cautelare. È seguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 12 c.p.p.

    richiamato insieme all'art. 16 c.p.p. per la determinazione della competenza per connessione

  • art. 16 c.p.p.

    applicato come criterio di radicamento della competenza per i reati connessi, attribuendola al giudice del reato più grave o, in caso di pari gravità, del reato commesso per primo

  • art. 27 c.p.p.

    consente al giudice competente di provvedere sulla misura cautelare anche con motivazione per relationem rispetto al provvedimento del giudice dichiaratosi incompetente, purché vi sia autonoma valutazione del compendio e la contestazione non sia mutata

  • art. 125 c.p.p.

    richiamato dalla difesa come parametro del vizio motivazionale

  • art. 292, comma secondo, lett. c), c.p.p.

    richiamato dalla difesa in relazione all'obbligo di motivazione dell'ordinanza cautelare

  • art. 309 c.p.p.

    richiamato dalla difesa sia per il riesame sia per denunciare la dedotta nullità dell'ordinanza cautelare

  • art. 616 c.p.p.

    applicato per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

  • art. 648-bis c.p.

    reato contestato di riciclaggio; la Corte lo assume come delitto più grave ai fini della competenza territoriale e come reato inserito nel sistema illecito oggetto di cautela

Massime di principio

  • In materia di competenza territoriale nei procedimenti per reati connessi, il giudice deve fare applicazione del criterio di cui all'art. 16 c.p.p. avendo riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero e alle originarie linee fattuali emergenti dagli atti, senza sostituire a tale base una rivalutazione del merito; solo errori macroscopici e immediatamente percepibili nella contestazione possono giustificare una diversa individuazione del giudice competente.
  • La verifica della competenza territoriale nei procedimenti cautelari va compiuta ex ante sulla base dell'imputazione e non sulla base dell'effettiva prova dei fatti; non è consentito scomporre artificialmente una contestazione unitaria in singoli segmenti per attrarre la competenza in un diverso ufficio giudiziario.
  • L'art. 27 c.p.p. non esclude la motivazione per relationem del giudice territorialmente competente, purché il provvedimento mostri che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale degli atti richiamati e abbia formulato una valutazione consapevole e autonoma dei presupposti cautelari.
  • L'obbligo di autonoma valutazione della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari non richiede una redazione necessariamente originale del testo motivazionale, ma impone che il giudice competente esprima un effettivo vaglio critico degli elementi già valutati in precedenza, saldando eventualmente la propria motivazione con quella del provvedimento richiamato.
  • Il pericolo di reiterazione del reato è apprezzabile in termini di concretezza e attualità quando risulti da modalità esecutive, struttura del contesto criminoso, intensità del dolo e persistenza della capacità dell'indagato di inserirsi in analoghi circuiti illeciti; la sola risalenza temporale dei fatti, se non accompagnata da elementi realmente distonici, non elide di per sé l'esigenza cautelare.
  • La scelta della misura cautelare deve essere sorretta da una valutazione di adeguatezza e proporzionalità rispetto alla specifica esigenza cautelare; quando il rischio di reiterazione derivi da una stabile propensione criminosa e da un contesto illecito strutturato, il giudice può ritenere gli arresti domiciliari l'unica misura idonea a neutralizzare il pericolo, con motivazione non sindacabile in cassazione se non manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieMisure cautelariImpugnazioni
RamiProcesso penale
SottomaterieArresti domiciliari
IstitutiOnere della prova

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