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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50502/2023 del 19/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato il ricorso avverso il sequestro preventivo finalizzato alla confisca (confisca diretta per euro 46.274,15 nei confronti della società Archedim S.R.L. e per equivalente, con riguardo a un immobile, per euro 101.337,80 nei confronti di Delzotti). Il ricorrente ha dedotto quattro motivi: (1) vizio sul fumus commissi delicti e sull'appartenenza del funus commissi delicti ai beni sequestrati, con rilievi relativi all'effettiva fruizione dei corsi via web e all'assenza di indizi; (2) carenza di motivazione da parte del GIP circa il "periculum in mora" e dunque mancata possibilità del riesame di integrare la motivazione; (3) apoditticità e insufficienza della motivazione del tribunale in ordine al periculum in mora, con contestazione delle prove addotte (es. incapienza conti correnti dovuta a normali oscillazioni); (4) mancanza di motivazione in ordine ai criteri di proporzionalità e sussidiarietà della misura cautelare in rapporto al bilanciamento tra indizi, esigenze cautelari e limitazione di beni rilevanti.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo (mancata motivazione del GIP sul periculum in mora) e ha precisato che, alla data del provvedimento di sequestro (marzo 2023), era già consolidato il principio delle Sezioni Unite che impone motivazione anche sul periculum in mora per il sequestro finalizzato alla confisca. Il Collegio ha escluso che il tribunale del riesame potesse sanare la carenza motivazionale sostenendo una motivazione "erronea" di fatto; ne consegue che l'assenza di motivazione integra il vizio rilevante. Per tali ragioni la Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il provvedimento del GIP del 19/03/2023, ordina la restituzione di quanto sequestrato all'avente diritto e dispone la comunicazione al Procuratore Generale ai sensi dell'art. 626 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato nel capo di imputazione; utilizzato per definire la partecipazione al reato (concorso) rispetto alle condotte contestate.

  • dlgs. 74/2000 (art. 10-quater comma 2)

    81 cpv. 10 quater comma 2 dlgs. 74/2000

    Normativa tributaria penale richiamata rispetto alla fattispecie contestata; nei motivi si discute l'eventuale illiceità dei crediti aziendali e la rilevanza della consapevolezza/dolo.

  • art. 321, comma 2, c.p.p.

    art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Regola sul sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la giurisprudenza e le parti discutono l'obbligo di motivazione, incluso il "periculum in mora", per i provvedimenti adottati ai sensi di questa norma.

  • art. 240 cod. pen.

    Definizione delle misure di confisca: il sequestro era finalizzato alla confisca ai sensi di questa norma; la decisione affronta il rapporto fra sequestro e successiva confisca.

  • Sez. U - n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)

    Sez. U - , n. 36959 del 24/06/2021 Rv. 281848 - 01

    Principio delle Sezioni Unite che afferma l'obbligo di fornire motivazione anche in ordine al periculum in mora per il sequestro finalizzato alla confisca, salvo il caso delle cose la cui confiscabilità sia determinata ex lege (per le quali la motivazione può limitarsi all'appartenenza del bene al novero dei confiscabili). La Corte ha ritenuto questo principio applicabile al caso di specie.

  • Sez. 3 - n. 39846 del 13/05/2022

    Sez. 3 - , n. 39846 del 13/05/2022 Rv. 283831 - 01

    Giurisprudenza di legittimità citata sul potere integrativo della motivazione da parte del tribunale del riesame; la Corte ha detto di discostarsi da un'interpretazione che permetta di sanare una completa carenza motivazionale del GIP sul periculum.

  • art. 626 c.p.p.

    Norma procedurale riguardante la comunicazione degli atti alla Procura Generale; citata nella parte finale per l'invio della comunicazione a cura della cancelleria.

Massime di principio

  • Per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca è obbligatoria la motivazione anche in ordine al "periculum in mora": l'assenza di tale motivazione integra vizio rilevante e comporta annullamento del provvedimento.
  • Il tribunale del riesame non può sanare una mancata motivazione del GIP semplicemente sostenendo che essa esisteva se, alla data del provvedimento, il principio giurisprudenziale sulla necessità di motivare era già consolidato.
  • La motivazione sul periculum deve fornire elementi concreti che giustifichino l'anticipazione dell'effetto ablativo (es. rischio di sottrazione o di dispersione del bene); riferimenti generici alla natura del bene o alla sua qualità di bene oggetto di reato non sono sempre sufficienti, salvo il caso di beni confiscabili "ex lege".
  • Nel valutare la proporzionalità e la sussidiarietà della misura cautelare il giudice deve bilanciare indizi di reato, esigenze cautelari e rilevanza costituzionale dei beni colpiti; la semplice apoditticità non regge in sede di controllo.
  • Le contestazioni sul fumus commissi delicti (es. assenza di dolo o prova della realizzazione del profitto illecito) restano rilevanti, ma possono risultare assorbite se prevale un vizio procedurale grave (come la carenza di motivazione sul periculum) che determina l'annullamento del sequestro.
  • In situazioni analoghe è utile per la difesa: (a) evidenziare la concreta mancanza di motivazione del GIP sul periculum in mora; (b) richiamare la giurisprudenza delle Sezioni Unite che impone tale motivazione; (c) dimostrare l'assenza di elementi concreti che giustifichino l'anticipazione della confisca (es. prove di dispersione di beni o di sottrazione).

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