Sentenza n. 1913/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 1464/2025 depositata il 05.06.2025 dal Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, nel giudizio RG n. 8020/2024, non impugnata nei termini e passata in giudicato, nella parte in cui “accerta l’abusiva reiterazione, oltre il termine di 36 mesi, dei contratti a tempo determinato intercorsi fra le parti, e per l’effetto condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore di parte ricorrente di somma corrispondente a cinque mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR in godimento alla data odierna, oltre interessi legali con la medesima decorrenza al saldo”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva accertato l'abusiva reiterazione oltre 36 mesi dei contratti a tempo determinato e condannato il Ministero al pagamento di cinque mensilità della retribuzione di riferimento per il TFR, oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 1464/2025 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, depositata il 5 giugno 2025, non impugnata e passata in giudicato. La pronuncia civile aveva accertato l'abusiva reiterazione, oltre il limite di 36 mesi, dei contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti e condannato il Ministero al pagamento in favore del lavoratore di una somma pari a cinque mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre interessi legali dalla medesima decorrenza al saldo. Il ricorrente ha chiesto il pagamento del capitale e degli interessi, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. La sentenza era stata notificata al Ministero il 6 giugno 2025 via PEC, in copia conforme, e al momento del ricorso era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni. Le spese liquidate direttamente al procuratore antistatario nel giudizio civile non erano comprese nella domanda di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo era passato in giudicato, era stato notificato in copia conforme al Ministero e che era decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto per l'avvio di azioni esecutive contro le amministrazioni; inoltre, l'inadempimento non era contestato. Ha ordinato al Ministero di pagare integralmente le somme liquidate dal giudice del lavoro entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'ipotesi di persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, autorizzandolo a delegare l'incarico e a utilizzare i capitoli di spesa disponibili, anche fuori bilancio o mediante pagamento in conto sospeso, per assicurare l'esecuzione. Il ricorrente deve segnalare al commissario l'inutile decorso del termine, indicando il codice fiscale. Ha condannato il Ministero alle spese di lite, liquidate in € 800, oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione al difensore antistatario. Ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio per gli eventuali provvedimenti di competenza, considerata la serialità delle inottemperanze.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Va, dunque, ordinato al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe e di pagare le somme ivi liquidate in favore del ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione inadempiente di eseguire il titolo entro un termine e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia.
art. 14, comma 1, D.L. 669/1996
Inoltre, alla data della proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla predetta notifica stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 per l’avvio di azioni esecutive in danno dell’Amministrazione, applicabile anche al giudizio di ottemperanza.
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto per l'avvio delle azioni esecutive contro l'amministrazione, si applica anche al giudizio di ottemperanza.
art. 475 c.p.c.
La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c. (come riformulato dall'art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, da leggersi in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, del predetto Decreto legislativo, che ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28.02.2023) ed è stata così notificata, in data 06.06.2025, a mezzo di posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il suo domicilio reale (docc. 5 e 6).
Per il titolo giudiziale notificato dal 28 febbraio 2023 non è necessaria la spedizione in forma esecutiva; ai fini del caso, è stata ritenuta idonea la notificazione via PEC della sentenza attestata conforme all'originale.
Massime di principio
- Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 per l'avvio delle azioni esecutive contro la pubblica amministrazione si applica anche al giudizio di ottemperanza.
- Decorso inutilmente il termine dilatorio e accertata la mancata esecuzione di un titolo giudiziale passato in giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
- Il commissario ad acta nominato per dare esecuzione al giudicato non è vincolato dalle ordinarie attribuzioni e dai rapporti gerarchici interni dell'amministrazione; può delegare l'incarico a un soggetto ritenuto idoneo e utilizzare i capitoli di spesa disponibili, anche mediante fondi fuori bilancio o pagamento in conto sospeso, se necessario all'integrale esecuzione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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