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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37785/2025 del 20/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 17/12/2024 che aveva riformato l'assoluzione di primo grado e lo aveva condannato per diffamazione aggravata (art. 595 c. 3 c.p.) per frasi pubblicate su Facebook. Il ricorrente deduceva: (1) vizio di motivazione e violazione di legge per non aver considerato la memoria difensiva che eccepiva l'inammissibilità dell'impugnazione della Procura generale per presunta tardività (discussione sui termini per proporre impugnazione); (2) mancata motivazione rafforzata in relazione all'aggravante del terzo comma dell'art. 595 c.p., omissione di considerare il contesto politico e comunicativo del post, assenza di prova del dolo diffamatorio, mancato esame dell'esimente della provocazione e rilevanza della chiarificazione e rimozione del post; (3) mancata riqualificazione della fattispecie in ingiuria, dato che la persona offesa era presente virtualmente alla discussione online.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo relativo alla presunta tardività dell'impugnazione della Procura generale ritenendo corretta la valutazione della Corte d'appello circa la tempestività dell'impugnazione (i termini per il P.G. decorrono dall'esecuzione della comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto). Ha invece accolto il secondo motivo (e per questo ha assorbito il terzo), censurando la sentenza d'appello per mancanza di motivazione rafforzata e per l'illegalità della pena detentiva inflitta: la condotta contestata non era di "eccezionale gravità" come richiesto per l'applicazione della pena detentiva per diffamazione a mezzo stampa/mezzi di pubblicità dopo la sentenza n. 150/2021 della Corte costituzionale; inoltre la Corte d'appello non ha svolto un serrato confronto argomentativo con le valutazioni del giudice di primo grado sul contesto politico e relazionale né ha adeguatamente considerato l'ambiguità della parola "malandrino" e gli elementi post fatti (chiarimenti e rimozione del post). Per questi motivi la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello.

Norme richiamate

  • art. 595 cod. pen. (terzo comma)

    diffamazione, aggravata ai sensi del terzo comma dell'art. 595 cod. pen.

    L'applicazione della pena detentiva per il delitto di diffamazione a mezzo stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità è subordinata alla verifica della "eccezionale gravità" della condotta (es. discorsi d'odio, incitazione alla violenza, campagne di disinformazione gravemente lesive). In assenza di tale gravità non è giustificabile la pena detentiva.

  • art. 544, comma 3, cod. proc. pen.

    il Tribunale indicava, ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., in 90 giorni il termine per depositare la motivazione

    Stabilisce il termine entro cui il giudice deve depositare la motivazione. Rilevante per il computo dei termini processuali ma, per il P.G., il termine per impugnare decorre dall'esecuzione della comunicazione dell'avviso di deposito.

  • art. 585 cod. proc. pen. (comma 1 lett. c) e comma 2 lett. d))

    il termine per proporre impugnazione era quello di 45 giorni dal deposito della motivazione; il termine per il P.G. decorre dal giorno in cui e' stata eseguita la comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento per il procuratore generale presso la Corte d'appello

    Per il procuratore generale il termine per proporre impugnazione decorre dall'esecuzione della comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto, non automaticamente dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione; ciò evita invalidi accrescimenti del termine in danno dell'ufficio pubblico.

  • art. 548, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato in giurisprudenza per le esigenze di difesa dell'imputato contumace; nella fattispecie la Corte ha ritenuto che tali esigenze non impediscano la decorrenza del termine per il P.G. dalla comunicazione.

  • sentenza n. 150/2021 Corte Costituzionale

    Delinea il quadro costituzionale che impone che la pena detentiva per diffamazione a mezzo stampa o altri mezzi di pubblicità sia disposta solo quando la condotta raggiunga "eccezionale gravità"; condiziona l'interpretazione dell'art. 595 terzo comma.

Massime di principio

  • Quando la Procura generale impugna una sentenza, il termine per proporre l'impugnazione decorre, per il P.G., dal momento in cui gli viene eseguita la comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento, non automaticamente dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione.
  • Il giudice d'appello che riforma una sentenza assolutoria deve fornire una motivazione rafforzata: è obbligatorio un confronto argomentativo serrato e puntuale con le ragioni del primo grado, esaminando tutte le emergenze probatorie e spiegando perché si perviene a conclusioni difformi.
  • Per la riconduzione della diffamazione commessa mediante mezzi di pubblicità alla pena detentiva è necessario che la condotta presenti "eccezionale gravità" (discorsi d'odio, incitazione alla violenza, campagne di disinformazione gravemente lesive); in assenza di ciò la pena detentiva è illegittima.
  • Nelle controversie su espressioni offensive usate online è essenziale valutare il contesto comunicativo e la polisemanticità dei termini: il giudice deve motivare perché attribuisce a una parola una specifica accezione lesiva piuttosto che una sfumatura scherzosa o critica.
  • L'onere di chiarire il dolo nelle espressioni ambigue grava sulla difesa, ma il giudice d'appello non può limitarsi a formule assertive: deve valutare le precisazioni postume dell'autore (es. chiarimenti, rimozione del post) e l'esimente della provocazione quando dedotta.
  • La riqualificazione in ingiuria richiede una valutazione puntuale della presenza o meno dei presupposti di tale fattispecie; tuttavia, se la motivazione d'appello è carente, la Corte di legittimità può annullare e rinviare per nuovo esame.

Testo integrale

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