Cassazione Penale, Ordinanza n. 39326/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ritenendo equa tale determinazione in ragione delle questioni dedotte.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 30/09/2024, deducendo un unico motivo con cui contestava la motivazione sulla sussistenza del reato. La Corte di cassazione rileva però che il motivo è generico e si risolve in una critica infondata alla ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito. La sentenza impugnata aveva infatti descritto in modo puntuale e dettagliato le condotte di reato, evidenziando che l'imputato, durante la fuga per sottrarsi al controllo delle forze dell'ordine, aveva tenuto una guida imprudente; ciò consentiva di escludere la tesi difensiva della mera resistenza passiva.
Norme richiamate
"dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende"
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, quantificabile in relazione alle questioni dedotte.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; una censura generica o meramente assertiva è inammissibile.
- Quando la sentenza di merito ricostruisce in modo puntuale e congruo le modalità della condotta, la contestazione in cassazione non può limitarsi a riproporre una lettura alternativa dei fatti senza misurarsi con le ragioni decisive poste dal giudice di appello.
- La tesi difensiva della mera resistenza passiva può essere disattesa dal giudice di merito quando la condotta concreta, valutata nel suo svolgimento, evidenzi modalità di guida imprudenti e incompatibili con una passività meramente difensiva.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, di regola, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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