Cassazione Penale, Sentenza n. 30620/2022 del 03/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che ha rigettato l'istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo relativo all'art. 193 R.D. 27/07/1934 n.1265. Due motivi: (1) censura della qualificazione dello studio medico come 'ambulatorio' basata su criterio funzionale (tipo di prestazioni) anzichè sul criterio strutturale (organizzazione imprenditoriale), con richiamo alla giurisprudenza che distinguerebbe studio privato da struttura soggetta ad autorizzazione; (2) invocazione dell'errore inevitabile sulla norma extrapenale integratrice del precetto penale (errore sul precetto) e della scusabilità dell'ignoranza della necessità dell'autorizzazione, richiamando principi costituzionali e giurisprudenziali sull'errore di diritto.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che aveva qualificato il "Centro Oculistico Romeo" come presidio ambulatoriale soggetto ad autorizzazione, sulla base di elementi di fatto non sindacabili in questa sede (più sale operate, apparecchiature elettromedicali complesse e potenzialmente rischiose, attrezzature chirurgiche, targhe pubblicitarie), e conforme alle norme nazionali e regionali (art. 8-ter d.lgs. 502/1992 e art. 3 L.R. Calabria n.24/2008). Quanto all'errore di diritto, la Corte ha ritenuto che l'ignoranza della normativa non sia scusabile in assenza di un comportamento positivo dell'amministrazione o di un consolidato orientamento giurisprudenziale che avesse indotto legittimamente l'agente a ritenere lecita la condotta. Conseguentemente è stato confermato che era necessaria l'autorizzazione e configurabile la violazione dell'art. 193 R.D. 1265/1934; il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, art. 193
La norma incrimina l'apertura/mantenimento di ambulatori senza la speciale autorizzazione. La Corte ha ritenuto che il Centro Oculistico avesse i requisiti minimi di organizzazione di mezzi e persone tali da rientrare nell'ambito applicativo della norma.
Decreto legislativo n. 502/1992, art. 8-ter (comma secondo)
Individua il regime autorizzatorio per strutture sanitarie private; la Corte l'ha richiamato per affermare l'obbligo di autorizzazione per ambulatori con organizzazione strumentale e personale.
Legge Regione Calabria n. 24/2008, art. 3
"gli studi medici, odontoiatrici e delle professioni sanitarie ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche che comportino un rischio per la sicurezza e la salute del paziente"
La legge regionale disciplina autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie private; la Corte ha applicato il criterio regionale (art.3, comma 2, lett. r) per qualificare lo studio come struttura assoggettata ad autorizzazione.
Codice penale, art. 47
La norma regola l'errore sulla legge penale e su leggi diverse dalla legge penale. La Corte ha ricordato che l'errore su norme extrapenali è inescusabile salvo che derivi da comportamento positivo dell'amministrazione o da orientamento giurisprudenziale consolidato.
Codice di procedura penale, art. 325
Stabilisce che contro ordinanze di riesame delle misure cautelari reali il ricorso per cassazione è ammesso per sola violazione di legge; la Corte ha quindi limitato il sindacato agli aspetti giuridici e ha ritenuto non viziata la qualificazione giuridica operata dal giudice di merito.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma sulla liquidazione delle spese processuali; la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
D.L. n. 137/2020 (conv. L. n.176/2020), art. 23 comma 8
Previsione procedurale che consente la richiesta di trattazione orale del ricorso; la difesa aveva esperito tale richiesta.
Massime di principio
- Per distinguere uno 'studio privato' da un 'ambulatorio' rilevano soprattutto i criteri strutturali: presenza di più locali/sale, organizzazione di mezzi e personale, uso di apparecchiature elettromedicali complesse, attrezzature chirurgiche, apertura al pubblico e pubblicità sanitaria indicano una struttura soggetta ad autorizzazione.
- La presenza anche della sola attività diagnostica può richiedere autorizzazione quando l'aspetto organizzativo prevale su quello della prestazione individuale.
- Gli studi privati senza dipendenti, senza targhe pubblicitarie e privi di organizzazione di mezzi/personale (spesso coincidenti con l'abitazione del sanitario) generalmente non ricadono nel regime autorizzatorio.
- L'errore sulla normativa extrapenale integratrice del precetto penale è scusabile solo in circostanze eccezionali: comportamento positivo e ingenerante delle autorità amministrative o orientamento giurisprudenziale consolidato che legittimi la convinzione del professionista.
- Il professionista ha un rigoroso dovere di informazione e diligenza: la mancata verifica normativa o amministrativa è di norma considerata inescusabile.
- In sede di cassazione avverso ordinanze di riesame di misure reali il sindacato è limitato a motivi di violazione di legge; le valutazioni di fatto e gli apprezzamenti probatori del giudice di merito si presumono corretti salvo palese travisamento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 30574/2022 del 03/08/2022
- Sentenza penale · 3 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 30575/2022 del 03/08/2022
- Sentenza penale · 3 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 30576/2022 del 03/08/2022
- Sentenza penale · 3 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 30578/2022 del 03/08/2022
- Sentenza penale · 3 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 30579/2022 del 03/08/2022
- Sentenza penale · 3 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 30581/2022 del 03/08/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →