Cassazione Penale, Sentenza n. 10082/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni soggettivamente inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000) contestando: 1) la fondatezza delle risultanze di fatto e la motivazione che avrebbero escluso l'effettività delle operazioni commerciali svolte dalla NRT s.p.a. (attività di trading nel settore auto ed elettronica), rilevando esistenza di acquisti, vendite, pagamenti tracciabili, clientela individuata e una prassi commerciale diffusa; 2) la quantificazione della confisca ai sensi dell'art. 12‑bis d.lgs. 74/2000, sostenendo che l'IVA è stata pagata e che dunque non sussisterebbe un risparmio fiscalmente rilevante; 3) l'eccessività del trattamento sanzionatorio in relazione allo stato di incensuratezza, al buon comportamento processuale, all'episodicità delle violazioni limitate al 2014 e all'entità del danno fiscale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha confermato la condanna di Terranova (pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione, pene accessorie e confisca per euro 679.892,95 ai sensi dell'art. 12‑bis d.lgs. 74/2000, con applicazione a carico della società e, in caso di impossibilità, a carico dell'imputata). La Corte ha ritenuto congrua e logica la motivazione dei giudici di merito che hanno rilevato elementi indicativi della fittizietà delle operazioni: assenza di sede e di magazzino, vicinanza temporale tra fatture di acquisto e vendita, circularità delle operazioni, mancanza di contratti o documentazione extracontabile, incongruenze e inattendibilità di taluni testi e il ruolo intermedio della NRT come "filtro" consapevole. Ha inoltre confermato il principio secondo cui, in presenza di fatture soggettivamente inesistenti, l'IVA indicata non è deducibile e non riduce il profitto confiscabile (quindi il pagamento dell'IVA non è rilevante ai fini della quantificazione della confisca). Infine la Corte ha ritenuto non censurabile il trattamento sanzionatorio, motivato sulla base della vastità dei traffici illeciti e dell'ammontare del danno all'Erario, pur riconoscendo le attenuanti generiche nella massima estensione. Si segnala che per alcune operazioni per le quali era prodotta documentazione e firma sul DDT riconosciuta si era avuto esito favorevole alla difesa, ma complessivamente la condanna è stata confermata.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 74/2000
Norma che incrimina l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; applicata anche ai casi di inesistenza soggettiva (operazione materialmente avvenuta ma con soggetto diverso o divergenze documentali) quando ciò consente l'evasione fiscale.
art. 12‑bis d.lgs. 74/2000
Prevede la confisca del profitto del reato tributario; in sede di quantificazione la Corte ha ritenuto che l'IVA risultante dalle fatture soggettivamente inesistenti non sia deducibile e che il profitto sia configurabile "in re ipsa" indipendentemente dal fatto che l'IVA sia stata materialmente versata alle società emittenti.
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)
Limita il sindacato in Cassazione alle questioni di diritto e alla verifica della logica e coerenza della motivazione; la Corte non può riformulare la valutazione delle prove né sovrapporre un diverso apprezzamento dei fatti, salvo il vizio di "travisamento della prova" nei casi in cui la prova sia inesistente o manifestamente diversa da quella accertata.
Massime di principio
- In caso di utilizzo di fatture emesse da società "cartiere" o con evidenti anomalie (assenza di sede operativo/magazzino, circolarità delle operazioni, vicinanza temporale tra fatture di acquisto e vendita, mancanza di contratti o documentazione extracontabile), il giudice può ritenere soggettivamente inesistenti le operazioni e configurare il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000 anche se materialmente si sono svolte cessioni di beni.
- Se la pubblica accusa dimostra la fittizietà dell'intestazione delle fatture, incombe sull'imputato l'onere di provare la corrispondenza tra fatto reale e documentazione fiscale; semplici allegazioni difensive non comprovate non sono sufficienti.
- In materia di confisca (art. 12‑bis), l'indicazione e la detrazione dell'IVA tramite fatture soggettivamente inesistenti non viene riconosciuta come costo deducibile: l'IVA detratta con documenti inesistenti configura un profitto confiscabile, anche se materialmente l'IVA fosse stata pagata al fornitore.
- La Corte di Cassazione limita il proprio sindacato al controllo di logicità e congruità della motivazione; non è ammessa una rivalutazione ex novo delle prove salvo il ristretto ambito del travisamento della prova inteso come utilizzo di una prova inesistente o risultato di prova manifestamente diverso da quello reale.
- Elementi probatori tecnici e di comune esperienza (assenza di magazzino per merci ingombranti, ricarichi minimali, rapidità delle operazioni, rapporti diretti fra fornitori e clienti finali) costituiscono indicatori rilevanti per la valutazione della fittizietà delle operazioni in contesti di commercio all'ingrosso/intermediazione.
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