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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10082/2024 del 08/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni soggettivamente inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000) contestando: 1) la fondatezza delle risultanze di fatto e la motivazione che avrebbero escluso l'effettività delle operazioni commerciali svolte dalla NRT s.p.a. (attività di trading nel settore auto ed elettronica), rilevando esistenza di acquisti, vendite, pagamenti tracciabili, clientela individuata e una prassi commerciale diffusa; 2) la quantificazione della confisca ai sensi dell'art. 12‑bis d.lgs. 74/2000, sostenendo che l'IVA è stata pagata e che dunque non sussisterebbe un risparmio fiscalmente rilevante; 3) l'eccessività del trattamento sanzionatorio in relazione allo stato di incensuratezza, al buon comportamento processuale, all'episodicità delle violazioni limitate al 2014 e all'entità del danno fiscale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha confermato la condanna di Terranova (pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione, pene accessorie e confisca per euro 679.892,95 ai sensi dell'art. 12‑bis d.lgs. 74/2000, con applicazione a carico della società e, in caso di impossibilità, a carico dell'imputata). La Corte ha ritenuto congrua e logica la motivazione dei giudici di merito che hanno rilevato elementi indicativi della fittizietà delle operazioni: assenza di sede e di magazzino, vicinanza temporale tra fatture di acquisto e vendita, circularità delle operazioni, mancanza di contratti o documentazione extracontabile, incongruenze e inattendibilità di taluni testi e il ruolo intermedio della NRT come "filtro" consapevole. Ha inoltre confermato il principio secondo cui, in presenza di fatture soggettivamente inesistenti, l'IVA indicata non è deducibile e non riduce il profitto confiscabile (quindi il pagamento dell'IVA non è rilevante ai fini della quantificazione della confisca). Infine la Corte ha ritenuto non censurabile il trattamento sanzionatorio, motivato sulla base della vastità dei traffici illeciti e dell'ammontare del danno all'Erario, pur riconoscendo le attenuanti generiche nella massima estensione. Si segnala che per alcune operazioni per le quali era prodotta documentazione e firma sul DDT riconosciuta si era avuto esito favorevole alla difesa, ma complessivamente la condanna è stata confermata.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 74/2000

    Norma che incrimina l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; applicata anche ai casi di inesistenza soggettiva (operazione materialmente avvenuta ma con soggetto diverso o divergenze documentali) quando ciò consente l'evasione fiscale.

  • art. 12‑bis d.lgs. 74/2000

    Prevede la confisca del profitto del reato tributario; in sede di quantificazione la Corte ha ritenuto che l'IVA risultante dalle fatture soggettivamente inesistenti non sia deducibile e che il profitto sia configurabile "in re ipsa" indipendentemente dal fatto che l'IVA sia stata materialmente versata alle società emittenti.

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)

    Limita il sindacato in Cassazione alle questioni di diritto e alla verifica della logica e coerenza della motivazione; la Corte non può riformulare la valutazione delle prove né sovrapporre un diverso apprezzamento dei fatti, salvo il vizio di "travisamento della prova" nei casi in cui la prova sia inesistente o manifestamente diversa da quella accertata.

Massime di principio

  • In caso di utilizzo di fatture emesse da società "cartiere" o con evidenti anomalie (assenza di sede operativo/magazzino, circolarità delle operazioni, vicinanza temporale tra fatture di acquisto e vendita, mancanza di contratti o documentazione extracontabile), il giudice può ritenere soggettivamente inesistenti le operazioni e configurare il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000 anche se materialmente si sono svolte cessioni di beni.
  • Se la pubblica accusa dimostra la fittizietà dell'intestazione delle fatture, incombe sull'imputato l'onere di provare la corrispondenza tra fatto reale e documentazione fiscale; semplici allegazioni difensive non comprovate non sono sufficienti.
  • In materia di confisca (art. 12‑bis), l'indicazione e la detrazione dell'IVA tramite fatture soggettivamente inesistenti non viene riconosciuta come costo deducibile: l'IVA detratta con documenti inesistenti configura un profitto confiscabile, anche se materialmente l'IVA fosse stata pagata al fornitore.
  • La Corte di Cassazione limita il proprio sindacato al controllo di logicità e congruità della motivazione; non è ammessa una rivalutazione ex novo delle prove salvo il ristretto ambito del travisamento della prova inteso come utilizzo di una prova inesistente o risultato di prova manifestamente diverso da quello reale.
  • Elementi probatori tecnici e di comune esperienza (assenza di magazzino per merci ingombranti, ricarichi minimali, rapidità delle operazioni, rapporti diretti fra fornitori e clienti finali) costituiscono indicatori rilevanti per la valutazione della fittizietà delle operazioni in contesti di commercio all'ingrosso/intermediazione.

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