Cassazione Penale, Sentenza n. 9189/2022 del 17/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza del 14/07/2020 che confermava condanne per importazione di sostanze stupefacenti e per associazione finalizzata al narcotraffico (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). Gli imputati censuravano: incompetenza territoriale, violazioni procedurali (mancata rinnovazione dell'istruttoria dopo variazioni del collegio), applicazione dell'art. 190-bis c.p.p., vizi di motivazione sulla sussistenza del reato associativo versus mero concorso di persone, attendibilità del collaboratore Salvatore Agostino, utilizzabilità di atti e perizie estere (laboratorio doganale olandese, note DCSA), mancato accertamento del principio attivo per l'aggravante dell'ingente quantità, omessa rinnovazione di accertamenti richiesti (perizia su sistema 'mail in bozza', nuova escussione di teste), errore nel calcolo della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; Di Giorgio in più sosteneva di aver svolto una regolare attività di import-export e di essere estraneo al traffico di droga.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi parzialmente fondati. Ha confermato la gran parte delle valutazioni di merito relative ai reati fine (importazioni contestate) e l'utilizzabilità di intercettazioni, dichiarazioni del collaboratore e degli accertamenti esteri (sentito il funzionario olandese). Tuttavia ha annullato con rinvio: a) la condanna per il reato associativo (art. 74 d.P.R. 309/1990) nei confronti di Jerinò e Scuteri, ritenendo che il quadro probatorio possa essere compatibile anche con il mero concorso di persone e che manchino elementi sufficienti per escludere dubbi sulla stabilità e organizzazione dell'associazione (numero limitato di reati fine, distanza temporale tra episodi, rilevanza economica dei singoli fatti, assenza di gestione complessiva); b) la condanna limitatamente al capo 3) nei confronti di Di Giorgio (tentata importazione dal Paraguay), per omissione di valutazione di elementi liberatori significativi (intercettazione ambientale in cui Scuteri scagiona Di Giorgio; deposizione del sig. Daniele Dotti, successivamente assolto dall'accusa di falsa testimonianza; dichiarazioni di terzi legate all'operazione commerciale), e ha disposto il rinvio per nuovo esame di tali profili. Ha altresì rilevato errori formali nel calcolo della pena che dovranno essere riconsiderati in sede di rinvio. Gli altri capi di imputazione e le condanne relative ai reati fine si intendono definitive salvo quanto rinnovato dal giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma che punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte rileva che per la sua configurabilità è necessario dimostrare la stabilità e l'organizzazione tale da consentire la realizzazione del programma criminoso, non limitandosi al concorso occasionale per singoli reati.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Prevede reati relativi alla detenzione e al traffico di stupefacenti; discussa l'applicazione congiunta nel medesimo procedimento rispetto alle regole probatorie citate.
art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Disposizione sull'aggravante dell'ingente quantità; la Corte conferma che l'aggravante può essere ritenuta anche senza accertamento peritale del principio attivo se risulta da altre fonti probatorie il quantitativo rilevante.
art. 190-bis c.p.p.
Regola la rinnovazione della prova dichiarativa in appello: la Cassazione conferma il suo ambito applicativo esteso all'intero procedimento (non ai singoli reati), e che la rinnovazione è rimessa al giudizio discrezionale del giudice.
art. 525, comma 2, c.p.p.
Norma richiamata in tema di rinnovazione dell'istruttoria dopo modifiche del collegio; la Cassazione ritiene infondata la doglianza ove le condizioni della giurisprudenza consentano la non rinnovazione.
art. 348 c.p.p.
Riguarda attività urgenti svolte dalla polizia giudiziaria (accertamenti tecnici); la Corte afferma che analisi svolte d'iniziativa dalla polizia estera possono essere utilizzate se conformi alla legge locale e se l'operatore viene escusso.
art. 238 c.p.p. e art. 78 disp. att. c.p.p.
Regole sulla utilizzazione degli atti non ripetibili e acquisizione degli accertamenti tecnici esteri nel fascicolo di dibattimento; la Cassazione conferma la correttezza di acquisizione del rapporto olandese dopo escussione del funzionario che lo ha redatto.
art. 62-bis c.p.
Riguarda le attenuanti generiche; la Corte ritiene corretta la motivazione di merito quando spiega perché le condotte non consentono il riconoscimento delle generiche.
art. 606 c.p.p. (lett. d ed e)
Criteri di ammissibilità dei motivi in Cassazione: omissione o contraddittorietà della motivazione su specifiche deduzioni difensive possono determinare annullamento se l'elemento omesso è di rilevante portata probatoria.
Massime di principio
- In contestazioni per associazione (art. 74 d.P.R. 309/1990) il giudice deve accertare non solo accordi ripetuti ma l'esistenza di un'organizzazione stabile e di una gestione complessiva: reiterazione di contatti e singoli reati rilevanti non bastano automaticamente.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono sorreggere la condanna se il "nucleo centrale" della loro deposizione trova riscontri e la valutazione della loro attendibilità spetta al giudice di merito; discrepanze su elementi marginali non annullano necessariamente la dichiarazione.
- L'art. 190-bis c.p.p. si applica al procedimento nella sua globalità: la rinnovazione della prova dichiarativa in appello è rimessa alla valutazione del giudice e non imporrebbe automaticamente la rinnovazione per ogni cambiamento del collegio.
- Accertamenti tecnici compiuti all'estero possono essere utilizzati in dibattimento se conformi alla procedura locale e se l'operatore che li ha eseguiti viene escusso in contraddittorio; l'assenza di perizia non sempre pregiudica il riconoscimento dell'aggravante dell'ingente quantità quando il dato quantitativo è comunque chiaro dal compendio probatorio.
- Il mancato esame in motivazione di elementi liberatori specifici (es. intercettazioni che scagionano l'imputato, deposizioni successivamente riabilitate di testimoni chiave) può determinare l'annullamento con rinvio per la rinnovata valutazione del quadro indiziario.
- Le questioni di merito (interpretazione del contenuto di intercettazioni, ricostruzioni fattuali alternative) sono di norma riservate al giudice di merito e non sindacabili in Cassazione salvo manifesta illogicità o travisamento della prova.
- Errori nel calcolo della pena o omissioni di valutazione di prove decisive devono essere sanati in sede di rinvio e possono comportare la riforma parziale della sentenza.
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