Sentenza n. 170/2026 - Lecce, Sezione 2
per la declaratoria del diritto del ricorrente ad esercitare l’accesso ed a prendere visione di documentazione dalla quale poter conoscere il numero esatto dei contributi utilizzati per la liquidazione della pensione, conoscere come è stata calcolata la retribuzione media settimanale ed il sistema di calcolo utilizzato dall’INPS nella liquidazione della pensione; per la condanna di INPS all’esibizione del modello TE08 di liquidazione della pensione, dell’ultimo modello TE08 di ricostituzione contributiva (con anzianità contributiva specificata), del modello retr. pens. (estratto conto analitico più calcolo quote pensione) – se esistenti e disponibili – o comunque qualsiasi altro documento in altro modo denominato utile al raggiungimento del predetto fine e relativo alla pensione del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso del 17 luglio 2024 relativa alla documentazione utilizzata per la liquidazione e ricostituzione della pensione
Esito
Favorevole al ricorrente (pensionato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. per ottenere l'accertamento del diritto di accesso alla documentazione richiesta all'INPS il 17 luglio 2024 e la condanna dell'Istituto all'esibizione del modello TE08 di liquidazione della pensione, dell'ultimo modello TE08 di ricostituzione contributiva con l'anzianità contributiva specificata, del modello RETR. PENS. contenente l'estratto conto analitico e il calcolo delle quote pensionistiche, ove esistenti e disponibili, oppure di ogni altro documento utile a conoscere il numero dei contributi utilizzati, il calcolo della retribuzione media settimanale e il sistema di calcolo applicato. L'istanza era motivata dall'esigenza di verificare la posizione contributiva e il metodo di liquidazione del trattamento pensionistico. L'INPS, benché ritualmente intimato, non si è costituito e non ha fornito riscontro alla richiesta né prova dell'eventuale ostensione della documentazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha chiarito che il giudizio sull'accesso, pur essendo formalmente diretto contro il diniego o il silenzio-diniego, ha natura di accertamento della spettanza del diritto di accesso e non è limitato alla verifica dei vizi di legittimità del diniego. Il giudice può quindi ordinare direttamente l'esibizione dei documenti quando ricorrano i presupposti dell'accesso. Nel caso concreto, l'istanza era sufficientemente motivata ai sensi dell'art. 25, comma 2, l. 241/1990; la documentazione riguardava direttamente la posizione contributiva e il trattamento pensionistico del richiedente; sussisteva pertanto un interesse diretto, concreto e attuale, senza alcuna finalità di controllo generalizzato sull'attività dell'INPS. In assenza di risposta dell'Istituto si era formato il silenzio-diniego. L'INPS è stato condannato a consentire, mediante visione ed estrazione di copia, l'accesso ai documenti richiesti entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, oltre alla rifusione delle spese di lite liquidate in 1.000 euro, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito speciale per la tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi.
art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990
un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso
L'accesso documentale richiede un interesse qualificato, diretto, concreto e attuale, collegato ai documenti richiesti; nel caso esaminato tale interesse sussisteva perché la documentazione riguardava la posizione contributiva e il calcolo della pensione del richiedente.
art. 22, comma 3, l. 241/1990
Sono accessibili, in linea di principio, tutti i documenti amministrativi detenuti dalla pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse.
art. 24, comma 3, l. 241/1990
L'esercizio del diritto di accesso non può essere esercitato per esigenze di controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni
L'accesso è escluso quando sia utilizzato per un controllo generalizzato sull'amministrazione; tale limite non opera quando la richiesta riguarda direttamente la posizione individuale del richiedente.
art. 25, comma 2, l. 241/1990
La richiesta di accesso deve essere motivata; il TAR ha ritenuto sufficiente la motivazione relativa alla verifica dei contributi utilizzati e dei criteri di calcolo della pensione.
Massime di principio
- Il giudizio in materia di accesso ha natura sostanziale di accertamento del diritto del richiedente a conoscere i documenti, anche quando sia formalmente instaurato contro un diniego espresso o tacito; il giudice verifica quindi la spettanza dell'accesso nel rapporto concreto e non soltanto la legittimità formale delle ragioni poste dall'amministrazione a fondamento del diniego.
- Quando ricorrono i presupposti dell'accesso documentale, il giudice amministrativo può ordinare direttamente all'amministrazione l'esibizione dei documenti richiesti, imponendo un'obbligazione di facere.
- Sussiste un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso quando la documentazione richiesta riguarda la posizione contributiva individuale e i criteri di liquidazione del trattamento pensionistico del richiedente.
- La richiesta di documenti amministrativi non è preordinata a un controllo generalizzato sull'attività dell'ente quando è circoscritta alla verifica della posizione personale dell'istante e del procedimento di calcolo del beneficio individuale.
- Nel giudizio di accesso, se il richiedente deduce di non avere ricevuto la documentazione e l'amministrazione, pur essendo nella posizione di poterlo dimostrare, non si costituisce né fornisce prova contraria, tale mancata contestazione concorre a fondare l'accertamento dell'omessa ostensione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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