Cassazione Penale, Sentenza n. 25412/2024 del 27/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello per manifesta illogicità della motivazione: denunciava l'assenza di riscontri sulla provenienza delittuosa dei beni sequestrati e l'omessa valutazione, da parte della Corte, della richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, motivata dalla sua incensuratezza e dalla stabile attività lavorativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato nel resto e fondato solo sul profilo relativo alla sospensione condizionale della pena. Ha confermato che la condanna per due reati di ricettazione (riqualificazione dell'originaria imputazione di riciclaggio) e la rideterminazione della pena a 1 anno, 4 mesi di reclusione e 400 euro di multa restano definitive. Tuttavia ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sulla sospensione condizionale della pena e ha rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio esclusivamente su tale punto, con obbligo di motivare anche il giudizio prognostico previsto dagli artt. 163 e 164 c.p.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176
autorizza la trattazione scritta in Cassazione in mancanza di tempestiva richiesta di discussione orale; applicata per procedere con conclusioni scritte
art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150
richiamato per effetto delle modifiche legislative che rendono applicabile la disciplina sulla trattazione scritta
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
prevede il vizio per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punti determinanti della decisione; usato per censurare la mancata valutazione della richiesta di sospensione condizionale
art. 624, comma 1, cod. proc. pen.
principio di formazione progressiva del giudicato: le statuizioni sulla responsabilità e sulla pena, divenute definitive, vincolano il giudice del rinvio limitatamente a quanto già formato
art. 163 c.p.
individua i presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena; il giudice del rinvio dovrà valutare il loro sussistere
art. 164 c.p.
richiede che il giudice esprima un giudizio prognostico sulla personalità e sul comportamento del condannato quale premessa per la concessione del beneficio
Massime di principio
- In reati di ricettazione il giudice può desumere la provenienza delittuosa dei beni anche attraverso prove logiche e circostanze obiettive senza dover ricostruire integralmente il delitto presupposto o individuare gli autori di quest'ultimo.
- Se la difesa chiede la sospensione condizionale della pena, il giudice è tenuto ad affrontare esplicitamente la richiesta e a motivare la decisione, compreso il giudizio prognostico richiesto dagli artt. 163 e 164 c.p.; l'omessa trattazione costituisce vizio di motivazione rilevante in Cassazione.
- La Cassazione può concedere una pronuncia parziale: confermare la condanna e la pena e, al tempo stesso, annullare la decisione solo per omissioni motivazionali su benefici della sospensione condizionale, con rinvio limitato al punto.
- La formazione progressiva del giudicato limita l'area su cui il giudice di rinvio può intervenire: gli elementi di responsabilità e la pena definitivamente stabiliti non possono essere riaperti se non nei limiti indicati dalla Cassazione.
- Fattori come l'incensuratezza e la stabile attività lavorativa sono rilevanti ai fini del giudizio prognostico per la sospensione condizionale, ma devono essere esaminati e motivati dal giudice di merito; in mancanza la decisione è annullabile.
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