Cassazione Penale, Ordinanza n. 20533/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, e lo ha altresì condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta semplice documentale. Con l'unico motivo ha dedotto vizio di motivazione sull'elemento soggettivo del reato, sostenendo che il giudice di appello avrebbe travisato le censure formulate nei motivi di gravame. La parte civile ha depositato memoria chiedendo l'inammissibilità del ricorso. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo indeducibile perché non si confrontava con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: la condanna non era fondata su una generica inattendibilità delle scritture contabili, ma sulla mancanza della documentazione specificamente richiesta e indicata dai curatori.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta con la motivazione effettivamente posta a base della decisione impugnata, limitandosi a criticare una diversa ricostruzione del giudice che non corrisponde alla ratio decidendi.
- In materia di bancarotta semplice documentale, la motivazione di condanna può fondarsi sulla mancanza della documentazione contabile specificamente richiesta dai curatori, non essendo necessario che il giudice valorizzi una generale inattendibilità delle scritture depositate.
- Il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto se il ricorrente non si confronta con il dato decisivo posto dal giudice di merito a fondamento dell'affermazione di responsabilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese della parte civile ove costituita.
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