Cassazione Civile, Sentenza n. 1477/2020 del 23/01/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società immobiliare, costituita nel 2004 con capitale sociale di 10.000 euro, aveva acquistato nello stesso anno un immobile per 275.000 euro, dichiarando nel rogito e nelle fatture che il prezzo era stato pagato con rimessa diretta. La verifica rilevava però l'assenza di riscontri contabili del pagamento e l'iscrizione a bilancio di un debito verso la venditrice per lo stesso importo. L'Agenzia delle Entrate riteneva inattendibile la contabilità e ricostruiva analiticamente-induttivamente il reddito, assumendo quale reddito il valore dell'immobile; trattandosi di società a ristretta base azionaria, il reddito veniva imputato anche ai soci. Dopo il rigetto dei distinti ricorsi in primo grado, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 204/2012 depositata il 3 settembre 2012, accoglieva gli appelli valorizzando la rettifica del rogito notarile sul pagamento e circostanze ritenute usuali per una società appena costituita. L'Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 55 D.P.R. n. 633/1972, per avere la CTR escluso i presupposti dell'accertamento analitico-induttivo nonostante la contabilità contraddittoria e inattendibile; (2) vizio di motivazione su fatti decisivi, contestando sia l'affermazione che l'Ufficio non avesse spiegato l'inattendibilità sia la valutazione di inverosimiglianza della provvista non tracciata, alla luce della costituzione recente, dell'esiguità del capitale, dell'entità del prezzo e delle contraddizioni contabili; (3) motivazione apparente, perché la CTR avrebbe recepito acriticamente le difese dei contribuenti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo: la costituzione recente, la disponibilità patrimoniale limitata, il prezzo pari a ventisette volte il capitale, l'assenza di tracciabilità del pagamento e la contraddizione tra quietanza e iscrizione del debito rendevano la contabilità intrinsecamente contraddittoria e totalmente inattendibile. Ne conseguiva la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo e l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, principi non applicati dalla CTR. Ha accolto anche il secondo motivo, rilevando che il giudice di merito non si era attenuto ai limiti e ai criteri di valutazione della motivazione censurabile in cassazione rispetto alle circostanze decisive dedotte. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973
Nel caso di specie, la contraddittorietà intrinseca fra data di costituzione, patrimonio disponibile, saldo del prezzo ventisette volte maggiore del capitale, assenza di tracciabilità nel pagamento, iscrizione a bilancio come debito verso la venditrice della somma risultante come già pagatale, consentono di ritenere totalmente inattendibile perchè contraddittoria la contabilità offerta, donde scatta la presunzione con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.
L'accertamento analitico-induttivo è legittimo anche in presenza di scritture formalmente tenute quando elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti ne dimostrino la complessiva inattendibilità; in tale situazione opera la presunzione e l'onere della prova si trasferisce al contribuente.
art. 55 D.P.R. n. 633/1972
Nel caso di specie, la contraddittorietà intrinseca fra data di costituzione, patrimonio disponibile, saldo del prezzo ventisette volte maggiore del capitale, assenza di tracciabilità nel pagamento, iscrizione a bilancio come debito verso la venditrice della somma risultante come già pagatale, consentono di ritenere totalmente inattendibile perchè contraddittoria la contabilità offerta, donde scatta la presunzione con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.
La Corte accoglie la censura relativa ai presupposti dell'accertamento fondato su contabilità inattendibile anche in riferimento alla disposizione richiamata, sulla base delle contraddizioni contabili e degli elementi presuntivi descritti.
art. 360, n. 3, c.p.c.
A tali principi non si è attenuto il giudice di merito, donde il motivo è fondato e va accolto.
La violazione o falsa applicazione delle disposizioni sull'accertamento è censurabile in cassazione quando la decisione di merito non applica i principi che consentono la rettifica analitico-induttiva in presenza di contabilità inattendibile.
art. 360, n. 5, c.p.c.
La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti.
La censura motivazionale in cassazione consente il controllo di correttezza giuridica e coerenza logico-formale, ma non attribuisce alla Corte il potere di riesaminare il merito o sostituire la propria valutazione delle prove a quella del giudice di merito.
art. 360, n. 4, c.p.c.
Così come posto, il motivo può essere ritenuto assorbito dall’accoglimento precedente.
La Corte non ha deciso nel merito la censura di motivazione apparente, dichiarandola assorbita dall'accoglimento dei primi due motivi.
Massime di principio
- L'accertamento analitico-induttivo può essere fondato anche quando la contabilità sia formalmente regolare, se presunzioni gravi, precise e concordanti ne facciano dubitare seriamente della completezza e fedeltà.
- La contraddizione tra un pagamento dichiarato come effettuato e quietanzato e l'iscrizione in bilancio dello stesso importo come debito, unitamente alla sproporzione tra prezzo e capitale disponibile e all'assenza di tracciabilità, può rendere la contabilità complessivamente inattendibile e giustificare l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
- Nel giudizio di cassazione, la censura di vizio motivazionale non consente un nuovo esame del merito della controversia: il controllo della Corte è circoscritto alla correttezza giuridica e alla coerenza logico-formale della motivazione, mentre la selezione e la valutazione delle prove spettano al giudice di merito.
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