Ordinanza n. 658/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 30/03/2026 prot. n. -OMISSIS- Area 1 bis del Prefetto di -OMISSIS-, recante ad oggetto “comunicazione interdittiva antimafia ai sensi dell’art. 88, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 nei confronti della -OMISSIS- S.r.l.”, del 30 marzo 2026, notificato via p.e.c. in pari data, nonché, di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque ad esso connesso anche allo stato non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione interdittiva antimafia adottata dal Prefetto nei confronti della società ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la comunicazione interdittiva antimafia adottata dal Prefetto in ragione dell’accertata esistenza di una sentenza di condanna pronunciata nei confronti di un consigliere della società per reati ostativi antimafia ai sensi dell’art. 67, comma 8, del d.lgs. 159/2011. Il testo non riporta in dettaglio le singole censure formulate, precisando soltanto che esse richiedono approfondimenti incompatibili con la fase cautelare. Sono inoltre indicati danni di natura economica, prospettati in via ipotetica.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Al primo sommario esame, proprio della fase cautelare, ha ritenuto che l’Autorità prefettizia, muovendo dall’accertamento della causa ostativa prevista dall’art. 67, comma 8, del d.lgs. 159/2011, abbia correttamente applicato tale disposizione. Il Collegio ha comunque riservato ogni necessario approfondimento alla fase di merito. Ha escluso il periculum in mora, rilevando che i danni allegati sono economici, quindi non irreparabili, e comunque indicati soltanto in via ipotetica. L’udienza pubblica di merito è stata fissata al 23 settembre 2026; le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale e costituisce la base processuale della decisione sulla sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.
art. 67, comma 8, d.lgs. 159/2011
È stata ritenuta, al sommario esame cautelare, correttamente applicata dal Prefetto in presenza della sentenza di condanna del consigliere della società per reati ostativi antimafia.
art. 88, comma 3, d.lgs. 159/2011
È richiamato nell’oggetto della comunicazione interdittiva antimafia impugnata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della società ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la verifica della legittimità di una comunicazione interdittiva antimafia è svolta secondo un esame sommario, con riserva degli approfondimenti necessari nella fase di merito; quando le censure richiedono un’istruttoria o valutazioni incompatibili con tale fase, esse non impediscono il rigetto della cautela se il primo esame non evidenzia illegittimità manifeste.
- Quando l’interdittiva antimafia è adottata muovendo dall’accertamento della causa ostativa prevista dall’art. 67, comma 8, del d.lgs. 159/2011, il giudice cautelare può ritenere corretta l’applicazione della disposizione sulla base dell’accertamento posto a fondamento dell’atto, salva la verifica piena in sede di merito.
- Il periculum in mora non sussiste, ai fini della sospensione cautelare di un’interdittiva antimafia, quando il danno allegato è esclusivamente economico, non dimostrato come irreparabile e prospettato soltanto in via ipotetica.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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