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Ordinanza

Ordinanza n. 5710/2026 - Roma, Sezione 4

per l’accertamento e la declaratoria della responsabilità delle convenute Amministrazioni, ciascuna per quanto di propria competenza, per omesso esercizio della funzione amministrativa finalizzata alla costituzione del Fondo pensione (e della connessa previdenza complementare) del comparto sicurezza e difesa, ai sensi dell’art. 1, comma 1 e dell’art. 2, comma 6, legge n. 335 del 1995; del d.lgs. n. 195 del 1995; dell’art. 67, d.P.R. n. 254 del 1999; dell’art. 74 legge n. 388 del 2000; e dell’art. 1, comma 1, della legge n. 243 del 2004 nonché per la condanna delle predette Amministrazioni a risarcire i ricorrenti dei danni patrimoniali in conseguenza di tale omissione.

Giustizia amministrativa202200948

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione risarcitoria

Atto impugnato: omesso esercizio della funzione amministrativa finalizzata alla costituzione del Fondo pensione e della previdenza complementare del comparto sicurezza e difesa

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno proposto un'azione di accertamento della responsabilità delle amministrazioni convenute per il mancato esercizio della funzione amministrativa diretta alla costituzione del Fondo pensione e della previdenza complementare del comparto sicurezza e difesa, deducendo la violazione della disciplina legislativa che imponeva o prevedeva tale costituzione. Hanno chiesto anche la condanna delle amministrazioni al risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti all'omissione. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 9012 del 18 novembre 2025, aveva rimesso la causa al giudice di primo grado ai sensi dell'articolo 105, comma 3, c.p.a.; il TAR ha ritenuto necessario verificare se, successivamente a tale rimessione, sia stata presentata una domanda di riassunzione e ha chiesto ai ricorrenti di chiarire tale circostanza depositando, se del caso, copia dell'istanza.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito la domanda di accertamento e risarcimento. Ha disposto un incombente istruttorio a carico della parte ricorrente, che deve chiarire entro 20 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza se, a seguito della rimessione della causa al giudice di primo grado pronunciata dal Consiglio di Stato, sia stata presentata istanza di riassunzione ai sensi dell'articolo 105, comma 3, c.p.a., depositandone eventualmente copia. La trattazione è stata rinviata all'udienza pubblica del 27 maggio 2026.

Norme richiamate

  • art. 105, comma 3, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base della riassunzione della causa davanti al giudice di primo grado dopo la rimessione disposta dal giudice d'appello.

  • art. 1, comma 1, l. n. 335/1995

    È indicata dai ricorrenti tra le fonti della funzione amministrativa relativa alla costituzione della previdenza complementare del comparto sicurezza e difesa.

  • art. 2, comma 6, l. n. 335/1995

    È indicata dai ricorrenti tra le fonti normative poste a fondamento della pretesa alla costituzione del Fondo pensione.

  • d.lgs. n. 195/1995

    È richiamato dai ricorrenti quale fonte della disciplina rilevante per la previdenza complementare del comparto sicurezza e difesa.

  • art. 67 d.P.R. n. 254/1999

    È indicato dai ricorrenti tra le disposizioni fondanti la pretesa alla costituzione del Fondo pensione.

  • art. 74 l. n. 388/2000

    È indicato dai ricorrenti tra le fonti normative della funzione amministrativa dedotta in giudizio.

  • art. 1, comma 1, l. n. 243/2004

    È indicato dai ricorrenti tra le disposizioni poste a fondamento della pretesa relativa alla previdenza complementare.

Massime di principio

  • Quando una causa è rimessa al giudice di primo grado ai sensi dell'articolo 105, comma 3, c.p.a., il giudice di primo grado può richiedere alla parte interessata di comprovare l'avvenuta riassunzione prima di procedere alla definizione della controversia.
  • La verifica dell'avvenuta riassunzione dopo una rimessione al primo giudice costituisce un incombente processuale preliminare alla prosecuzione della trattazione e può giustificare un rinvio dell'udienza con assegnazione di un termine per il deposito della relativa istanza.

Come è indicizzato

MaterieAppelloTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiIncompetenza

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