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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19278/2021 del 07/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da un appalto per la progettazione, installazione e gestione di parchimetri meccanici e parcometri elettronici nel territorio comunale. Dopo un lodo arbitrale del 2004, dichiarato esecutivo, l'impresa appaltatrice aveva promosso nel 2009 giudizio di revocazione del lodo ex artt. 831 e 395 n. 1 c.p.c., deducendo dolo della controparte. Secondo la ricorrente, la causa di revocazione era emersa solo nel 2008 leggendo un articolo di giornale, da cui avrebbe appreso rapporti professionali decennali tra il comune e il presidente del collegio arbitrale; inoltre il comune avrebbe omesso di segnalare tali rapporti e avrebbe conferito un ulteriore incarico al medesimo professionista durante la pendenza dell'arbitrato. In via residuale, la ricorrente censurava anche il rigetto nel merito delle domande già proposte in arbitrato e sosteneva che non dovesse operare un giudicato preclusivo derivante da una precedente impugnazione per nullità del lodo, definita in rito come improponibile. La Corte d'appello aveva dichiarato l'impugnazione inammissibile e, comunque, infondata nel merito; con il ricorso per cassazione la parte soccombente articolava tre motivi: violazione dell'art. 831, comma 2, c.p.c. per la ritenuta tardività; omesso esame del comportamento doloso del comune e della pretesa incompatibilità del presidente del collegio arbitrale; violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. per l'asserita erronea estensione del giudicato formale alla fase rescissoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non colpiva la reale ratio decidendi: la corte di merito non aveva fondato la decisione sulla sola tardività, ma aveva rigettato nel merito la revocazione per insussistenza del dolo processuale revocatorio, usando l'argomento sulla tardività solo ad abundantiam. Il secondo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato: la censura mirava in sostanza a un riesame del fatto e della motivazione, mentre il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. è oggi limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo; inoltre le circostanze dedotte circa rapporti professionali con l'arbitro non potevano comunque fondare la revocazione del lodo, essendo le incompatibilità arbitrali da far valere con l'istanza di ricusazione nei termini di legge e non essendo emersa una causa di incapacità assoluta ex art. 812 c.p.c. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché censurava solo una delle due rationes poste a base dell'inammissibilità dei residui motivi di gravame, senza investire anche l'altra ratio, e comunque quelle doglianze appartenevano alla fase rescissoria che non si apriva per effetto della declaratoria di inammissibilità. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 831 c.p.c.

    nel giudizio di revocazione del lodo arbitrale, il termine per proporre l'impugnazione straordinaria è sospeso se i motivi di revocazione insorgono durante il giudizio di impugnazione per nullità, fino alla comunicazione della sentenza sulla nullità.

  • art. 395 n. 1 c.p.c.

    il dolo di una delle parti costituisce motivo di revocazione straordinaria del lodo, ma richiede un'attività intenzionalmente fraudolenta idonea a incidere sul corretto svolgimento del giudizio.

  • art. 815 c.p.c.

    le cause di incompatibilità o ricusazione dell'arbitro devono essere fatte valere con istanza di ricusazione entro il termine perentorio previsto; la mera sopravvenuta conoscenza dopo il lodo non consente di rimettere in discussione la validità del lodo mediante revocazione.

  • art. 828 c.p.c.

    viene richiamato quale termine per l'impugnazione per nullità del lodo; la Corte lo considera ostativo rispetto a motivi già tardivamente dedotti in precedente impugnazione.

  • art. 829 c.p.c.

    l'incapacità dell'arbitro rilevante ai fini della nullità del lodo è circoscritta alle ipotesi tassative di incapacità ad essere arbitro previste dalla legge.

  • art. 812 c.p.c.

    individua le ipotesi tassative di incapacità ad assumere l'ufficio di arbitro, richiamate per escludere che una generica incompatibilità professionale possa travolgere il lodo.

  • art. 324 c.p.c.

    il giudicato formale formatosi su una decisione in rito può operare come preclusione processuale per le questioni già decise, nei limiti ritenuti dalla corte di merito.

  • art. 2909 c.c.

    viene richiamato dalla ricorrente per contestare la preclusione da giudicato; la Corte osserva che il motivo non investe tutte le rationes della decisione impugnata.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    consente la denuncia di violazione di legge, ma il motivo è inammissibile se non coglie la ratio decidendi o non censura tutte le autonome basi della decisione.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    dopo la riforma, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale: è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera insufficienza o il diverso apprezzamento delle prove.

  • art. 51 c.p.c.

    l'obbligo di astensione richiamato non è sufficiente, nel caso concreto, a integrare il dolo processuale revocatorio senza una condotta fraudolenta specifica.

  • art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002

    viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a censurare un passaggio argomentativo svolto ad abundantiam.
  • Il vizio di motivazione denunciabile ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di ottenere un nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie o una rivalutazione della sufficienza della motivazione.
  • La revocazione del lodo per dolo di una parte richiede la prova di un'attività fraudolenta intenzionale, non essendo sufficienti mere irregolarità, omissioni informative o generiche situazioni di incompatibilità dell'arbitro.
  • Le cause di ricusazione dell'arbitro devono essere fatte valere nei termini e con gli strumenti propri del procedimento arbitrale; se non sfociate in una causa tassativa di incapacità, non possono essere recuperate successivamente come motivo di revocazione o nullità del lodo.
  • Una censura fondata su giudicato o preclusioni processuali deve investire tutte le autonome rationes decidendi poste a base della decisione, altrimenti è inammissibile per difetto di decisività dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieArbitratoAppalto
RamiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaGiudicato

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